RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ STERPARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PROTANI GIUSEPPE FINO AL 02/01/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GINEVRINO LUCA PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZONFRILLI MATTEO ANTONIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.175 LND DEL 26/11/2025 (Gara: STERPARO – FERENTINO CALCIO ARL del 23/11/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025
La società Sterparo propone appello avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, nei confronti dei tesserati in epigrafe. In ordine alla squalifica per 4 gare al calciatore Ginevrino Luca, la reclamante fa preliminarmente presente che l’atleta si scusa vivamente con la terna arbitrale, per la frase rivolta all’assistente arbitrale n.1 “pezzo di m…… ……”, riconoscendo il proprio errore, particolarmente grave. Nega, però, in maniera assoluta, di aver rivolto la stessa frase anche al direttore di gara. Pone all’attenzione la società che il calciatore in argomento ha militato in diversi campionati senza aver preso particolari provvedimenti disciplinari e che, essendo di origine francese, non conoscendo bene la lingua italiana, si è trattato di un fraintendimento con la parola detta. Tra l’altro, la ricorrente fa presente che per situazioni analoghe sono state inflitte sanzioni minori. Per quanto riguarda l’inibizione inflitta al dirigente Protani Giuseppe, la società sostiene che lo stesso chiedeva di entrare sul terreno di gioco per assistere un calciatore a terra per infortunio, senza toni minacciosi, ma di concitazione per verificare l’entità dell’incidente. Chiede, infine, la riduzione della squalifica per 2 gare inflitte al calciatore Zonfrilli Matteo Antonio. Alla luce di tutto quanto sopra descritto, la ricorrente chiede per il calciatore Ginevrino Luca l’annullamento della sanzione per le 4 gare di squalifica, o in subordine la riduzione della stessa rapportandola entro limiti di minore entità, in relazione a quanto accaduto. La ricorrente chiede, inoltre, per l’inibizione del dirigente Protani Giuseppe e per il calciatore Zonfrilli Matteo Antonio la riduzione delle sanzioni inflitte. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ha valutato con la dovuta attenzione sia il reclamo della Società Sterparo che il referto arbitrale. Dal contenuto di quanto scritto dal Direttore di Gara nel proprio referto, emerge chiaramente che il calciatore Ginevrino Luca ha rivolto sia all’assistente arbitrale n.1 sia al Direttore di Gara la frase incriminata, e che nel momento in cui l’Arbitro lo accompagnava verso gli spogliatoi, il citato calciatore proferiva a lui le seguenti parole: “Voi arbitri dovete tutti morire!”. Detto ciò, appare evidente che le lamentele avanzate dalla ricorrente non possono essere prese in considerazione, in quanto la sanzione relativa è del tutto congrua rispetto al comportamento avuto dal citato calciatore, in relazione al contenuto di cui all’art.36 del C.G.S.. Per quanto riguarda l’inibizione al dirigente Protani Giuseppe invece, questa Corte ritiene che la sanzione stessa possa essere lievemente modificata, tenuto conto di alcune precisazioni fornite, condivise anche da questo Organo di Giustizia Sportiva. Infine, con riferimento alla squalifica inflitta al calciatore Zonfrilli Matteo Antonio, si segnala che ai sensi dell’art.137, comma 3 del CGS, detto provvedimento disciplinare non è impugnabile. Per tutti questi motivi la Corte Sportiva Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Zonfrilli Matteo Antonio, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Protani Giuseppe al 26/12/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
