C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 211 del 19/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO SERIE C2, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.105 C5 DEL 27/11/2025 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – CX ROMA del 26/11/2025 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO SERIE C2, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.105 C5 DEL 27/11/2025 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – CX ROMA del 26/11/2025 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Pantanello Anagni; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.47/A dell FIGC del 31/07/2025 “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazional Dilettanti”, poiché tardivo nell’invio del preannuncio di reclamo che deve essere trasmesso entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che devono essere trasmesse entro le ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti. Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.47/A della FIGC del 31/07/2025. Il contributo va incamerato.

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