C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 19/12/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASALATTICO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 152 del 07/11/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. CASALATTICO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 152 del 07/11/2025
Il Procuratore Federale interregionale; letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. prot. 869/pfi 24/25, avente ad oggetto “Dichiarazioni rilasciate dal sig. Tullio Vecchione, calciatore tesserato per la società F.C. Casalattico, nei confronti dell’arbitro della gara contro la società Villa Latina dell’8.3.2025, valevole per il campionato di Terza Categoria” a seguito della segnalazione del presidente della sezione AIA di Cassino del 14.3.2025, con allegata copia del post pubblicato dal Sig. Tullio Vecchione sul proprio profilo del social network “Facebook” in data 13.3.2025; e pertanto posto in essere una condotta gravemente contraria al gioco calcio e dell’istituzione calcistica nel suo complesso intesa; visto che il sig. Tullio Vecchione e la società A.S.D. FC Casalattico hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; visto che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 446/AA dell’8.5.2025 è stato pubblicato l’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. FC Casalattico prevede l’applicazione della sanzione finale di Euro 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di Euro 600,00 (Euro seicento/00) di ammenda. Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 119/AA del 9.9.2025 è stata dichiarata l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la A.S.D. FC Casalattico, in quanto la stessa non ha provveduto al pagamento dell’ammenda pattuita nel termine perentorio stabilito dall’art. 126, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Cristiano Pasero e l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la F.C. Casalattico, per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolarmente a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettive ai sensi dell’art. 6 co 1 del CGS a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Tullio Vecchione al momento della commissione dei fatti ex art. 4, co. 1 e 23 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Il giorno 6.11.2025, presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale, con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Barbara Studer, Giselda Torella e Livio Zaccagnini. Per la Procura Federale era presente l’Avv. Giovanni Greco. Per i deferiti nessuno era presente. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, insisteva e chiedeva accoglimento del deferimento proc. 869/2024-2025, per la seguente sanzioni: - euro 800.00 di ammenda per la Soc. F.C. Casalattico. Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene la Società deferita, F.C. Casalattico, responsabile delle violazioni regolarmente ascritte per la violazione, comunque posta in essere, e letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 869 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Dichiarazioni rilasciate dal sig. Tullio Vecchione, calciatore tesserato per la società F.C. Casalattico, nei confronti dell’arbitro della gara contro la società Villa Latina dell’8.3.2025, valevole per il campionato di Terza Categoria” a seguito della segnalazione del presidente della sezione AIA di Cassino del 14.3.2025, con allegata copia del post pubblicato dal Sig. Tullio Vecchione sul proprio profilo del social network “Facebook” in data 13.3.2025; Ritiene che il Sig. Tullio Vecchione, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD F.C. Casalattico, a seguito della pubblicazione con il Comunicato Ufficiale n. 33 del 13.3.2025 della Delegazione Provinciale di Frosinone dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara ASD FC Casalattico – Villa Latina dell’8.3.2025, ha espresso dichiarazioni lesive dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro che ha diretto tale incontro, nonché più in generale dell’intera classe arbitrale. Tali espressioni integrano le fattispecie disciplinarmente rilevanti di cui agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva poiché sono obiettivamente inopportune ed offensive, così come le stesse ledono direttamente il prestigio ed il decoro propri dell’arbitro che ha diretto l’incontro ASD FC Casalattico – Villa Latina dell’8.3.2025, valevole per il campionato di terza categoria della delegazione di Frosinone. Il Tribunale Federale, relativamente al mancato adempimento dell’accodo concluso ai sensi dell’art.126 del CGS con la Procura Federale, da parte della società F.C. Casalattico, non può far altro che constatare e rilevare il fatto e, per tanto, ritenere la società F.C. Casalattico da sanzionare. In relazione all’entità dell’ammenda però, anche per propria precedente Giurisprudenza riguardo casi similari, ritiene di poter ridurre l’ammenda, riportandola all’importo previsto con l’accordo di patteggiamento raggiunto ai sensi dell’art.126 del CGS con la Procura Federale. Tutto quanto ciò premesso, questo Tribunale,
DELIBERA
Di ritenere la società F.C. Casalattico responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 600,00. Si trasmetta agli interessati.
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