C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 217 del 23/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 20/11/2025 (Gara: MONTEFIASCONE – DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB del 16/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 20/11/2025 (Gara: MONTEFIASCONE – DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB del 16/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

Con reclamo ritualmente proposto nei termini, la società Dopolavoro Football Club ha impugnato la sanzione disciplinare della squalifica per cinque gare irrogata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio nei confronti del calciatore Davide Esposito, con Comunicato Ufficiale n. 168 LND del 20 novembre 2025, in relazione alla gara Montefiascone – Dopolavoro Football Club del 16 novembre 2025 (Campionato di Prima Categoria). La società reclamante deduce l’eccessività della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, si sarebbe avvicinato all’arbitro esclusivamente per chiedere di sollecitare la ripresa del gioco mediante rimessa laterale degli avversari, senza rivolgere frasi offensive né porre in essere comportamenti minacciosi. Afferma altresì che, nella qualità di capitano, il calciatore avrebbe inteso semplicemente interloquire in forma civile con il Direttore di gara. Dalla lettura del referto arbitrale, cui l’ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia probatoria ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, emerge invece una ricostruzione dei fatti del tutto diversa e puntuale. Il Direttore di gara riferisce che il calciatore Esposito, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava con violenza all’arbitro facendo uno scatto di cinque metri, venendo quasi a contatto con lo stesso, costringendo l’arbitro ad indietreggiare di due passi per evitarlo. Contestualmente, il calciatore proferiva frasi gravemente offensive quali “ma che cazzo fai, sei ridicolo”, urlate con tono violento e tali da richiedere l’intervento dei compagni per allontanarlo. La condotta, descritta nel referto in modo preciso e coerente, evidenzia un atteggiamento oggettivamente minaccioso e aggressivo nei confronti del Direttore di gara, che non risulta superata da alcun elemento probatorio contrario, né la società reclamante ha fornito indicazioni idonee a incrinarne la presunzione di veridicità. Le affermazioni difensive si risolvono, pertanto, in mere contestazioni generiche, prive di supporto fattuale. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva D’Appello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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