C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 217 del 23/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SORATTE-CAPENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CENCI PIERGIORGIO FINO AL 30/06/2026, A CARICO DEL DIRIGENTE PIERGENTILI PAOLO FINO AL 31/12/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORICO DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: SORATTE-CAPENA – VIS AURELIA S.S.D. A R.L. del 23/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SORATTE-CAPENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CENCI PIERGIORGIO FINO AL 30/06/2026, A CARICO DEL DIRIGENTE PIERGENTILI PAOLO FINO AL 31/12/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORICO DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: SORATTE-CAPENA – VIS AURELIA S.S.D. A R.L. del 23/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025
Con delibera pubblicata il 27.11.2025 sul C.U. n.176 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Soratte-Capena - Vis Aurelia del 23.11.2025, così decideva: “[..] Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara di cui i epigrafe, rileva che: al termine del I tempo, al momento in cui l'Arbitro aveva decretato la fine dello stesso, alcuni Dirigenti ed il calciatore n. 7, MORICO Daniele, capitano, della società Soratte-Capena accerchiavano l'Arbitro, protestando nei suoi confronti in merito alla espulsione di un proprio calciatore avvenuta pochi istanti prima In particolare il Dirigente Accompagnatore, sig. CENCI Piergiorgio, qualificatosi anche Presidente della società, afferrava il Direttore di gara alle spalle, per la maglia, spingendolo e strattonandolo per alcuni metri, nel contempo assumendo comportamento aggressivo e minaccioso. Nel momento in cui l'Arbitro giungeva nel proprio spogliatoio, i predetti Dirigente e capitano vi entravano anch'essi, indebitamente, persistendo più volte nel minacciarlo in maniera pesante di rappresaglie, in merito all'esito della gara. Interveniva a difesa del Direttore di gara un Dirigente della società avversaria, che provava ad allontanarli e proteggerlo, ma veniva anch'esso spinto via e minacciato. In questa situazione, l'Arbitro, subendo il peso psicologico delle gravi e ripetute minacce e temendo per la propria incolumità fisica, non potendosi neppure chiudere nello spogliatoio, in quanto mancavano le chiavi del medesimo, decideva di proseguire la gara "pro-forma" onde evitare ulteriori aggressioni verbali e fisiche nei suoi confronti. Al momento il risultato della gara era Soratte-Capena - Vis Aurelia SSD ARL 1 - 0. Considerato che la decisione dell'Arbitro di proseguire la gara "pro forma" rientra nei suoi poteri, ai sensi dell'art 64 comma 2 delle NOIF e della Regola n. 5 del Regolamento del Gioco del calcio, e che la responsabilità dei fatti accaduti è da attribuir alla società Soratte Capena, visto l'art 10 comma 1 del C.G.S.
DELIBERA
- d'infliggere alla società SORATTE-CAPENA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 300,00; - di squalificare il calciatore della società Soratte-Capena, MORICO Daniele, capitano, per n. 4 gare effettive (art. 36, c.1, l. a del CGS); - di inibire il Dirigente Accompagnatore della società Soratte-Capena sig. CENCI Piergiorgio, fino al 30/06/2026 (art. 36 c.2 l. b CGS); - di inibire il Dirigente Addetto all'Arbitro, sig. PIERGENTILI Paolo, sino al 31/12/2025 per mancata assistenza al Direttore di gara [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, chiedendone l’integrale riforma, deducendo, in sintesi, che vi sarebbero stati episodi di contestazione e l’uso di toni parzialmente accesi nei confronti dell’arbitro, tuttavia circoscritti a pochi minuti e concentrati in prossimità del fischio di chiusura del primo tempo; la gara sarebbe proseguita in modo effettivo e non “pro forma”, quantomeno per l’intera durata del secondo tempo, che si sarebbe svolto regolarmente e senza ulteriori criticità, sicché l’eventuale determinazione dell’arbitro sarebbe maturata solo a posteriori, all’atto della compilazione del rapporto di gara; la squadra, comunque, sarebbe rimasta ignara di un’eventuale direzione “pro forma” dell’incontro. La reclamante, inoltre, assume che non si sarebbero verificate situazioni di particolare minaccia o di concreto rischio per l’incolumità tali da imporre l’adozione di misure eccezionali. La reclamante ha presentato richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 11.12.2025 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. E’ presente il dirigente Cenci Piergiorgio (dirigente) Tesserato per la società Soratte-Capena il quale si riporta all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento. Il sig. Cenci dichiara che, a fine primo tempo, l’arbitro sarebbe parso confuso e consapevole di un errore; Il sig. C. riferisce di aver protestato in modo energico e di aver allontanato solo verbalmente alcuni tesserati avversari. Successivamente, l’arbitro avrebbe chiamato il capitano per un breve colloquio, ribadendo la possibilità di aver sbagliato, e la gara sarebbe ripresa senza tensioni. Il sig. Cenci contesta l’ipotesi che la gara sia stata condotta “pro forma” a partire dall’intervallo: a suo avviso, la decisione sarebbe stata assunta soltanto dopo il termine dell’incontro, in sede di stesura del referto. A sostegno, il sig. Cenci evidenzia che nel secondo tempo l’arbitro avrebbe concesso minuti di recupero e avrebbe continuato ad adottare provvedimenti disciplinari; circostanze che, secondo il sig. Cenci sarebbero incompatibili sia con una conduzione “pro forma” sia con un eventuale stato di timore o minaccia, nel qual caso l’arbitro avrebbe semplicemente concluso la gara senza ulteriori gestione tecnica e disciplinare. Il sig. Cenci sottolinea anche che l’unica ammonizione del secondo tempo avrebbe riguardato il capitano, ossia la persona che aveva parlato con l’arbitro tra primo e secondo tempo e alla quale l’arbitro avrebbe ammesso l’errore; per il sig. Cenci anche questo elemento confermerebbe che la gara non veniva portata avanti “pro forma”. Aggiunge inoltre che, in fase di riconoscimento, l’arbitro avrebbe chiesto al capitano di leggere la lista dei tesserati, circostanza che il sig. Cenci definisce anomala rispetto alla propria esperienza. Infine, il sig. Cenci ribadisce che l’incontro sarebbe stato complessivamente tranquillo, salvo l’episodio dell’espulsione, e riferisce che, durante il secondo tempo, l’arbitro avrebbe riportato una distorsione e si sarebbe rivolto proprio al sig. Cenci chiedendogli per due volte del ghiaccio in panchina. In base a tali elementi, il sig. Cenci conclude chiedendo la revisione di tutte le sanzioni. Ciò posto, osserva il decidente come il reclamo sia fondato, nei termini e nei limiti che seguono. Come disposto nel Regolamento del Giuoco del Calcio, l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti e oggetti comunque idonei a offendere. L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico. E ancora, l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni che, in concreto, ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria, degli altri ufficiali di gara o dei calciatori e/o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l’arbitro (se le circostanze lo consentono) deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere. Qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l’arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, se impossibile, continuarne la direzione pro-forma esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, nel momento e nei modi più opportuni, agli altri eventuali ufficiali di gara e dovrà essere segnalata nel rapporto di gara, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara non è stata ritenuta più regolare (cfr. Il Regolamento del Giuoco del Calcio corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA - 2025). Orbene, dal complessivo tenore delle disposizioni richiamate si ricava che la direzione “pro forma” integra una soluzione eccezionale e residuale, praticabile unicamente quando ricorrano, in concreto, condizioni tali da rendere pregiudizievole per l’incolumità o comunque incompatibile con l’indipendenza di giudizio la direzione ordinaria della gara, e sempre che – “se le circostanze lo consentono” – il direttore di gara abbia previamente posto in essere tutte le misure disciplinari rientranti nei propri poteri, o che, nonostante tali misure, non sia stato possibile ripristinare condizioni di normalità, fermo il dovere di precisare nel rapporto i motivi e “il minuto esatto” dal quale la gara non è stata più ritenuta regolare. Tale inquadramento si coordina con la disciplina di cui all’art. 10 CGS, che, nel regolare le conseguenze sui risultati di gara, stabilisce – al comma 1 – che “1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 […] o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1”. La norma, pertanto, subordina l’applicazione della perdita della gara alla ricorrenza di una responsabilità della società per fatti o situazioni che abbiano effettivamente inciso sulla regolarità della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione e affida agli organi di giustizia sportiva la verifica “se e in quale misura” tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nel caso di specie, pur dovendosi rimarcare la gravità delle condotte descritte nel referto (segnatamente l’accesso indebito allo spogliatoio, le frasi intimidatorie e l’interferenza posta in essere nei confronti del direttore di gara), non risultano adeguatamente dimostrati – con il grado di puntualità richiesto per fondare un effetto così incisivo quale la perdita della gara – i presupposti che giustificano la protrazione della direzione “pro forma” per l’intera ripresa, né risulta che siano state esperite le opzioni coerenti con la scansione procedurale indicata dalla Guida Pratica. Dal referto arbitrale (la “fede privilegiata” ex art. 61 CGS concerne i fatti storici, non anche le valutazioni e le conclusioni giuridiche che da essi si intendano trarre in ordine alla verifica del nesso di incidenza di tali fatti sulla regolarità della gara ai fini dell’art. 10 CGS, nonché la scelta tra perdita gara, ripetizione o convalida del risultato, che rientrano nell’apprezzamento proprio dell’organo giudicante), invero, risulta che, a fine primo tempo, l’arbitro veniva accerchiato da dirigenti e capitano dello Soratte-Capena; il sig. Cenci, qualificandosi presidente, lo afferrava per la maglia, lo spingeva e lo strattonava per diversi metri urlandogli ” renditi contro chi ti sei messo” e intimandogli di rientrare negli spogliatoi. L’arbitro non adottava provvedimenti nell’immediato perché temeva per la propria incolumità. Negli spogliatoi, il sig. Cenci e il n. 7 continuavano a minacciarlo con frasi quali “attento a quello che fai, ti sei messo contro la squadra di casa, non sai chi siamo, stai attento” e ” stai attento a quello che fai, questa gara deve finire solo in un modo altrimenti già conosci le conseguenze, già lo sai.” L’arbitro riusciva ad allontanarli solo grazie all’intervento di un dirigente della Vis Aurelia, a sua volta spinto e minacciato. Per il clima ostile e l’assenza di chiavi per chiudere lo spogliatoio, il direttore di gara proseguiva la partita “pro forma”; il secondo tempo si svolgeva senza episodi rilevanti in campo, ma con proteste continue. Quanto ai provvedimenti disciplinari, il calciatore Morico Daniele veniva ammonito al 42’ del 2t per fallo imprudente e al 35’ del 2t veniva ammonito un altro dirigente dello Soratte-Capena. Dalla ricostruzione offerta dagli atti non emerge, dunque, che, a fronte del lamentato timore per la propria incolumità, l’arbitro abbia richiesto l’ausilio di soggetti preposti alla sicurezza o, comunque, l’intervento delle Forze dell’Ordine, né che abbia adottato tempestivamente quei provvedimenti disciplinari idonei a prevenire e reprimere le condotte contestate. E tuttavia, una volta ripresa la gara, il secondo tempo – per stessa indicazione del referto – si svolgeva senza episodi rilevanti in campo (“in modo tranquillo”), con la sola persistenza di “proteste”, ed il direttore di gara ha comunque proseguito ad esercitare, sia pure in misura limitata, il proprio potere tecnico-disciplinare, irrogando ammonizioni nel corso della ripresa. Tali elementi, valutati unitariamente, non appaiono pienamente compatibili con la prospettazione di una situazione di concreto e attuale pericolo tale da non consentire la direzione in piena indipendenza di giudizio per un intero tempo di gioco, né con l’assunto della necessità di una conduzione meramente cautelativa “pro forma” al fine di evitare eventi di maggiore gravità. Invero, la protrazione della gara sino al termine, in un contesto descritto come sostanzialmente tranquillo sul terreno di gioco, depone nel senso che non si sia realizzata, nella ripresa, quella situazione eccezionale e non fronteggiabile che sola può legittimare la qualificazione dell’intero secondo tempo come “pro forma” in senso tecnico. Ne consegue che i fatti occorsi – pur meritevoli di autonoma e severa valutazione sotto il profilo disciplinare personale non risultano, allo stato, idonei a sorreggere l’effetto ulteriore e più afflittivo della perdita della gara. Quanto alle sanzioni personali e al profilo della dosimetria della sanzione, la Corte ritiene che la condotta ascritta al sig. Cenci, per come descritta nel referto arbitrale, integri violazione di rilevante gravità e giustifichi l’adozione di una misura inibitoria; tuttavia, avuto riguardo al complessivo compendio e alla necessità di ricondurre la risposta sanzionatoria a criteri di proporzionalità, l’inibizione può essere rideterminata in misura ridotta, nei termini indicati in dispositivo. Diversamente, quanto alla posizione del sig. Piergentili Paolo, la sanzione irrogata dal primo giudice è stata motivata quale “mancata assistenza al Direttore di gara”. Tuttavia, dagli atti disponibili non emergono elementi specifici, puntuali e individualizzanti idonei a dimostrare una concreta omissione di assistenza ascrivibile al medesimo, né risulta che l’arbitro abbia formalmente richiesto il suo intervento o che l’omissione, ove sussistente, abbia avuto incidenza causale sulla gestione dell’episodio, essendosi anzi dato atto dell’intervento di un dirigente della società avversaria. In difetto di un adeguato supporto fattuale e motivazionale circa la responsabilità personale del Piergentili, la relativa inibizione deve essere annullata. Rimangono, invece, ferme le ulteriori statuizioni disciplinari non incise dalle considerazioni sopra svolte. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara, annullando l’inibizione a carico del dirigente Piergentili Paolo e riducendo l’inibizione a carico del dirigente Cenci Piergiorgio al 31/03/2026, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.
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