C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACQUACETOSA CENTRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025 (Gara: ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 04/10/2025 – Campionato Under 14 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACQUACETOSA CENTRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025 (Gara: ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 04/10/2025 – Campionato Under 14 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Acquacetosa Centro Calcio ha contestato la delibera del Giudice Sportivo che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, l’ammenda di euro 100,00 e l’inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale Di Viccaro Domenico fino al 31-10-2025. Il Giudice di prime cure rilevava in motivazione che la società aveva effettuato durante la gara otto sostituzioni in luogo delle sette consentite ed applicava quindi la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie dell’ammenda e dell’inibizione del dirigente accompagnatore. La reclamante, con articolato gravame, impugna la decisione sia in punto di fatto che di diritto deducendo in particolare in punto di fatto: a) durante la gara aveva effettuato sette sostituzioni e non otto, come erroneamente annotato nel referto, e la settima sostituzione era avvenuta a soli tre minuti dalla fine sul risultato di quatto a zero in suo favore; b) il direttore di gara aveva confuso una delle sostituzioni, quella del numero 2 con il numero 13 al primo minuto del secondo tempo, in realtà effettuata dalla squadra avversaria; c) in lista aveva inserito 20 calciatori e quindi nove calciatori di riserva e di questi due, proprio il numero 13 Caccia Antonio ed il calciatore Stefani Filippo che indossava una maglia senza numero non hanno partecipato alla gara; d) i rapportini di fine gara rilasciati dal direttore di gara alle due società sono difformi tra di loro, in particolare quello rilasciato alla società ospitante contiene numerose correzioni non presenti in quello rilasciato alla reclamante ed una sostituzione, quella del numero 11 con il numero 18 viene invece riportata nel rapportino della reclamante con il numero 1 con il numero 18 in modo del tutto errato; e) i due rapportini rilasciati alle società appaiono scritti con grafia diversa. In punto di diritto assume invece che la sostituzione effettuata a soli tre minuti dal termine, sul risultato di 4 a 0 che è poi rimasto invariato, non ha avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e quindi avrebbe potuto al più comportare sanzioni disciplinari ma non la perdita della gara che è prevista solo in caso di partecipazione di calciatori, squalificati, non tesserati o che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. A sostegno ha prodotto decisioni su casi apparentemente simili assunte da questa stessa Corte e da altri Organi Federali. La Corte, prima di scrutinare la questione in punto di diritto, ritiene necessario acquisire la certezza sul numero delle sostituzioni avvenute effettivamente durante la gara. A tal proposito di scarso ausilio è stata l’audizione del direttore di gara disposta preliminarmente. L’Arbitro, stante il tempo trascorso, non è stato in grado di fornire alcun particolare ulteriore ed è apparso comunque incerto, anche considerando il gran numero di sostituzioni, ben dodici, avvenute durante la gara. La circostanza della difformità dei due rapportini è documentalmente provata, così come provata è la circostanza che almeno una sostituzione sia stata annotata malamente nel rapportino rilasciato alla reclamante. Appare vieppiù strano che in una gara in cui al secondo minuto del secondo tempo il risultato era fissato sul 4 a 0 per l’Acquacetosa, la società Accademia Real Tuscolano abbia effettuato solo quattro sostituzioni, pur avendo sette calciatori di riserva a disposizione. Si rende quindi necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinchè provveda a sentire i calciatori n. 2 di entrambe le squadre per verificare se sono stati effettivamente sostituiti, nonché i calciatori n. 13 di entrambe le squadre per verificare se hanno preso parte o meno alla gara, acquisisca eventuali foto o riprese filmate della gara per verificare l’andamento delle sostituzioni e quali calciatori fossero effettivamente in campo al termine della gara ed effettui ogni altro accertamento utile per verificare la circostanza di fatto in contestazione. Riserva all’esito eventuali ulteriori approfondimenti sulle altre questioni sollevate dalla reclamante. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, rinviando ogni decisione all’esito.
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