C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GROSSI NICOLO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 C5 DEL 05/11/2025 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 01/11/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GROSSI NICOLO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 C5 DEL 05/11/2025 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 01/11/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Con delibera pubblicata il 05.11.2025 sul C.U. – ca5- n. 80 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara CITTA DI ZAGAROLO – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 01/11/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1, irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore Grossi Nicolo per 8 gare perché “[..] espulso per condotta violenta verso un avversario che necessitava di cure mediche e per aver successivamente colpito con uno schiaffo al volto altro calciatore avversario. Ritardava l’uscita dal terreno di gioco, rivolgendo offese agli avversari ed all’arbitro e si posizionava dietro la porta, reiterando il proprio comportamento determinando la sospensione della gara per circa 4 minuti. Art. 36 c. 1 lett. a [..]”. Preannuncio e reclamo. Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo, deducendo l’insussistenza di condotte violente ascrivibili al calciatore Grossi. In particolare, sosteneva che l’episodio contestato dovesse essere ricondotto a un normale, seppur energico, contrasto di gioco con un avversario, lamentando una confusione nella ricostruzione e un travisamento dei fatti. Rilevava, inoltre, come l’accaduto dovesse essere ridimensionato anche in ragione dell’assenza di conseguenze clinicamente apprezzabili: non vi sarebbe stata necessità di cure mediche per l’azione imputata al calciatore Grossi, circostanza coerente con la mancata produzione in atti di qualsivoglia referto sanitario. Quanto all’ulteriore episodio relativo all’intervento dei dirigenti, la reclamante rappresentava che essi sarebbero intervenuti unicamente per verificare le condizioni del calciatore rimasto a terra in occasione di un diverso contrasto, non riconducibile né collegato all’azione attribuita al calciatore Grossi. Escludeva, poi, la sussistenza di schiaffi o di gesti violenti, ritenendo che si fosse trattato, al più, di una “mass confrontation”, priva di condotte fisicamente lesive riconducibili al calciatore Grossi, il quale avrebbe abbandonato il terreno di gioco regolarmente, senza sostare dietro la porta. In conclusione, prospettava una differente ricostruzione dei fatti, evidenziando l’assenza di elementi oggettivi idonei a integrare una condotta violenta, l’erronea qualificazione delle condotte contestate e la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla disciplina di cui all’art. 36 CGS. Invocava, in ogni caso, l’applicazione delle attenuanti ex art. 13 CGS, rappresentando che il calciatore sarebbe intervenuto in difesa di un compagno accerchiato da più avversari, in un contesto concitato, senza premeditazione, con una reazione da qualificarsi come istintiva e meramente difensiva. Per l’effetto, la reclamante chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, sua la riduzione. In via istruttoria, la reclamante allegava un video relativo all’episodio in discorso. La reclamante presentava richiesta di audizione. Audizione della reclamante. All’udienza del giorno 27.11.2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Sono presenti i sigg.ri Damiano Pitotti (Presidente) e Grossi Nicolo (Calciatore) i quali si riportano all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento. Camera di consiglio. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procede alla lettura del referto arbitrale – che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS - nel quale è riportato che dopo aver subito un contatto di gioco, il calciatore Grossi si rialzava e rincorreva per circa dieci metri l’avversario, in possesso di palla, quindi interveniva con un tackle eseguito ad elevata velocità e in modo deliberato, compiendo un salto sulle gambe dell’avversario in maniera chiaramente scomposta. A seguito di tale intervento, l’avversario rimaneva a terra e necessitava di cure mediche. Il referto proseguiva riferendo che, rialzatosi, il sig. Grossi colpiva un ulteriore avversario all’altezza della guancia con la mano destra aperta, determinandone la caduta a terra. Conseguentemente, si innescava una rissa che conduceva anche i componenti della panchina a fare ingresso sul terreno di gioco. Veniva, altresì, annotato che il calciatore rallentava l’uscita dal campo, senza volerla effettuare prontamente, mentre rivolgeva insulti agli avversari e proferiva nei confronti dell’arbitro l’espressione “come cazzo fai”; solo l’intervento di un dirigente della società consentiva di accompagnarlo all’esterno. Sempre secondo quanto riportato nel referto arbitrale, una volta ristabilito l’ordine e predisposte le condizioni per la ripresa del gioco con calcio di punizione diretto, il calciatore rientrava nel recinto di gioco, posizionandosi dietro la porta, al fine di continuare a urlare contro l’arbitro. L’arbitro richiamava quindi l’attenzione del capitano, con ulteriore ritardo della ripresa; in tale frangente il calciatore usciva autonomamente. Il gioco rimaneva complessivamente sospeso per circa quattro minuti. Decisione. Preliminarmente, la Corte prende atto della produzione del filmato, di cui, tuttavia, non procede alla visione poiché lo stesso non offre piena garanzia tecnica e documentale, come richiesto dall’art. 61 CGS ai fini del suo impiego quale mezzo di prova. Nel merito, osserva il Decidente come il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento nei limiti appresso indicati. Va, anzitutto, richiamato il principio per cui il referto arbitrale – e gli eventuali supplementi – costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS; nel caso di specie, peraltro, le condotte contestate risultano essere state direttamente percepite e sanzionate sul campo dal Direttore di gara mediante provvedimento di espulsione. Ciò posto, la Corte ritiene che le condotte ascritte al tesserato integrino, da un lato, una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, desumibile dalle espressioni rivolte al Direttore di gara, dal ritardo nell’abbandono del terreno di gioco e dalla reiterazione del comportamento con conseguente sospensione della gara, riconducibile alla disciplina di cui all’art. 36 c.1 lett. a) CGS; dall’altro, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, da ricondurre all’art. 38 CGS. Quanto al primo profilo, la sanzione va determinata nel minimo edittale di quattro giornate di squalifica (secondo il testo attualmente vigente come novellato nel 2023), risultando la condotta gravemente irriguardosa pienamente configurata alla luce delle modalità complessive dell’azione e degli effetti prodotti sul regolare svolgimento della gara. Con riferimento alla condotta violenta, ferma la qualificazione giuridica dell’episodio ai sensi dell’art. 38 CGS, la Corte ritiene equo rimodulare il trattamento sanzionatorio, valorizzando il dato – emergente dal referto arbitrale – che l’azione si è sviluppata in un contesto di gioco, seppur con modalità eccedenti il lecito agonistico. Tale circostanza consente di ridurre la componente sanzionatoria riferibile a tale condotta da tre a due giornate. Ne consegue che la sanzione complessiva va rideterminata in sei giornate di squalifica, risultanti dalla sommatoria di quattro giornate ex art. 36 CGS e due giornate ex art. 38 CGS, con conseguente parziale riforma della decisione impugnata che aveva irrogato la squalifica per complessive otto giornate. Per l’effetto, il reclamo deve essere accolto nei limiti sopra indicati, con riduzione della squalifica inflitta al calciatore da otto a sei giornate. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Grossi Nicolò a 6 gare. Il contributo va restituito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it