C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA VALLECORSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAURETTI MARCO PER 8 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI MERLUZZI FAUSTO E MIRABELLA FEDERICO PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI DROGHEO ALESSANDRO E TIBERIA PIERLORENZO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.148 LND DEL 06/11/2025 (Gara: FONTANA LIRI APS – POLISPORTIVA VALLECORSA del 01/11/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA VALLECORSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAURETTI MARCO PER 8 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI MERLUZZI FAUSTO E MIRABELLA FEDERICO PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI DROGHEO ALESSANDRO E TIBERIA PIERLORENZO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.148 LND DEL 06/11/2025 (Gara: FONTANA LIRI APS – POLISPORTIVA VALLECORSA del 01/11/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Vallecorsa ha impugnato le sanzioni a carico della società e dei tesserati elencate in epigrafe. La Corte con delibera già pubblicata, stralciava le posizioni dei tesserati, provvedendo sulle sanzioni a questi comminate, e provvedeva a convocare il direttore di gara per un approfondimento sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla sospensione della gara. L’Arbitro precisava che, in effetti, si era accesa una rissa generale, innescata da un confronto tra due calciatori e dall’intervento di un dirigente della squadra di casa che entrava sul terreno di gioco e colpiva diversi calciatori avversari che, in un primo momento cercavano di svincolarsi e poi partecipavano alla rissa. La rissa durava circa sette minuti e, vista l’impossibilità di riprendere il gioco, l’Arbitro soprassedeva dall’assumere le decisioni disciplinari, tranne l’espulsione dei due calciatori e del dirigente Colafrancesco, e decideva di sospendere la gara. La Corte ritiene che la decisione di sospendere la gara sia direttamente connessa alla rissa generale, durata per più di sette minuti, ed è ininfluente che l’Arbitro abbia individuato più calciatori di una squadra rispetto all’altra. Il reclamo va solo parzialmente accolto nel senso che va comminata la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società e quindi anche nei confronti della società Fontana Liri e va confermata l’ammenda a carico della società Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, comminando la punizione sportiva della perdita della gara a entrambe le società, confermando altresì l’ammenda. Il contributo va restituito.
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