C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTSAL PORTUENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI BRIOTTI SIMONE E PASCOLI VALERIO FINO AL 19/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI CONSIGLIO MATTIA FINO AL 26/12/2025 E A CARICO DEL CALCIATORE CURCIO GIUSEPPE FINO AL 19/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 C5 DEL 18/11/2025 (Gara: FUTSAL PORTUENSE – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 13/11/2025 – Coppa Italia C5 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTSAL PORTUENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI BRIOTTI SIMONE E PASCOLI VALERIO FINO AL 19/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI CONSIGLIO MATTIA FINO AL 26/12/2025 E A CARICO DEL CALCIATORE CURCIO GIUSEPPE FINO AL 19/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 C5 DEL 18/11/2025 (Gara: FUTSAL PORTUENSE – INDIPENDIENTE CIAMPINO del 13/11/2025 – Coppa Italia C5 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

La società Futsal Portuense ha impugnato le decisioni a carico della società e dei tesserati riportate in epigrafe. Va preliminarmente osservato che il gravame è stato sottoscritto dal presidente Briotti Simone in corso di inibizione e che non poteva quindi rappresentare la società innanzi agli organi di Giustizia Sportiva, nel potere di rappresentazione e ricompreso quello di sottoscrivere gli atti di impugnazione. Il reclamo è quindi inammissibile se non per la posizione dello stesso Briotti, per il principio generale della salvezza degli atti, considerandolo un reclamo proposto dallo stesso tesserato personalmente. Nel merito, però, il reclamo limitatamente alla posizione del solo Briotti è infondato in quanto il comportamento del tesserato è stato reiteratamente offensivo e minaccioso sia nei confronti dell’Arbitro 1 che del cronometrista e va stigmatizzato anche per il ruolo apicale ricoperto nella società. La sanzione comminata è quindi congrua e ben motivata e non merita alcuna rivisitazione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

 Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Briotti Simone, dichiarando altresì inammissibile il reclamo, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

 

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