C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO MORENA SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 SGS DEL 06/11/2025 (Gara: ATLETICO MORENA SSDARL – REAL CASSINO del 19/10/2025 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO MORENA SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 SGS DEL 06/11/2025 (Gara: ATLETICO MORENA SSDARL – REAL CASSINO del 19/10/2025 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico Morena ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo della stessa società per la posizione irregolare del calciatore Ferreira Rafael Alves che, in assenza di tesseramento, aveva partecipato alla gara in luogo del calciatore Ait Taleb Zakaria iscritto in distinta. A sostegno del ricorso la società ha prodotto copiosa documentazione consistente nei documenti d’identità del Ferreira, il certificato di frequenza del calciatore presso un istituto d’istruzione di Cassino e due fotografie estratte dal profilo facebook dello stesso Ferreira nel quale lo stesso viene ritratto con altro calciatore della società Real Cassino ed altra fotografia nella quale lo stesso afferma di aver segnato un goal ed aver effettuato un assist. La società Real Cassino ha presentato memorie chiedendo la conferma della decisione impugnata e confermando la partecipazione del calciatore AIT inserito in distinta. La Corte, ritenuta l’attendibilità “prima facie” della documentazione prodotta a sostegno del gravame convocava il direttore di gara che, però, posto di fronte alle fotografie del Ferreira e del AIT non era in grado di precisare quale dei due calciatori avesse effettivamente partecipato alla gara. Dalla documentazione prodotta emerge ben più di un dubbio su chi, tra il Ferreira e l’AIT abbia partecipato effettivamente alla gara. Non vi è dubbio che il Ferreira abbia partecipato ad una gara con la società Real Cassino senza essere stato mai tesserato per la F.I.G.C. con alcun sodalizio. Il giovane, di nazionalità canadese e di colore, appare ritratto negli spogliatoi insieme ad altro calciatore del Real Cassino che indossa la fascia di capitano e la maglia della società, identificabile con lo scudetto sul petto. Nello stesso contesto, in altra fotografia sempre postata sul suo profilo, rivendica di aver siglato una rete ed appare parzialmente il risultato della gara che sembra essere, i numeri sono parzialmente mozzati, 3-3. La gara in questione è terminata appunto con il punteggio di 3 a 3 ed il capitano del Real Cassino in quella circostanza era il giovane Pennazzo Federico. La Corte, ritenuta quindi la necessità di acquisire in atti ulteriori documenti, con particolare riferimento alle dichiarazioni dello stesso Pennazzo in merito all’identità del calciatore che viene con lui ritratto negli spogliatoi della squadra, nonché con le dichiarazioni dei dirigenti della società Real Cassino in merito all’identità dello stesso calciatore ed agli accertamenti presso l’Istituto Scolastico Liceo Sportivo scuola paritaria “Mazzini Cassino” di Cassino ove lo stesso Ferreira è iscritto con la convocazione dello stesso Ferreira, ha deciso di delegare la Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti del caso, con la più ampia eventuale facoltà di estensione degli accertamenti oltre quelli indicati per giungere alla definitiva identificazione del calciatore che ha partecipato alla gara in epigrafe apparentemente sotto il nominativo AIT TALEB ZAKARIA. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, rinviando ogni decisione all’esito.

 

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