C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CIRCOLO SPORTIVO ITALIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI LUCIA ALESSANDRO FINO AL 05/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.186 LND DEL 04/12/2025 (Gara: CIRCOLO SPORTIVO ITALIA – AQUILOTTI LAZIO C5 del 30/11/2025 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CIRCOLO SPORTIVO ITALIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI LUCIA ALESSANDRO FINO AL 05/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.186 LND DEL 04/12/2025 (Gara: CIRCOLO SPORTIVO ITALIA – AQUILOTTI LAZIO C5 del 30/11/2025 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

Per la sanzione a carico di Alessandro Di Lucia, allenatore della squadra Circolo Sportivo Italia SSD, la stessa proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 186 del 04/12/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: “SQUALIFICA FINO AL 05/3/2026 DI LUCIA ALESSANDRO (CIRCOLO SPORTIVO ITALIA). “Per aver rivolto ripetute espressioni offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro. Doveva essere allontanato a forza dai propri dirigenti. Da fuori il recinto di gioco reiterava il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara ed invitava alla violenza nei confronti degli avversari i propri calciatori)” Esponeva la reclamante che, dopo aver protestato con “espressioni offensive” nei confronti di due decisioni dell'arbitro, veniva “giustamente” espulso. Contestava però di aver continuato ad usare fuori dal campo espressioni offensive e/o minacciose e negava di aver incitato i propri giocatori ad usare violenza nei confronti degli avversari. In particolare, lamentava che nel referto non erano state specificate il tenore e il contenuto delle presunte dichiarazioni, con la conseguenza che la ricostruzione dei fatti era generica e lacunosa. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata sproporzionata. Letto il referto arbitrale, che fa piena prova prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. Peraltro, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, nel referto arbitrale sono specificamente riportate le espressioni utilizzate dal Di Lucia configuranti sia il comportamento irriguardoso ed offensivo dopo l'espulsione nei confronti del direttore di gara (“..ti aspetto fuori...”) sia l'incitamento alla violenza nei confronti degli avversari (“incitava i suoi giocatori....con espressioni tipo, fategli male..”). Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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