C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MORICONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARENTE MANUEL PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.188 LND DEL 05/12/2025 (Gara: MORICONE – POL.CASTEL MADAMA del 30/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MORICONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARENTE MANUEL PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.188 LND DEL 05/12/2025 (Gara: MORICONE – POL.CASTEL MADAMA del 30/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025
La società ASD Polisportiva Moricone proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 188 del 05/12/2025 - Attività di Lega nazionale Dilettanti (in ERRATA CORRIGE del Comunicato Ufficiale n. 186 del 04/12/2025) del seguente preciso tenore: “SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE PARENTE MANUEL (MORICONE). Espulso per aver rivolto ad un calciatore avversario frasi minacciose, nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lettera a del CGS)” Espone la reclamante di non contestare nella sostanza i fatti attribuiti al proprio giocatore Manuel Parente, ma che al medesimo dovrebbero essere riconosciute le attenuanti previste dal C.G.S. in ragione del video allegato, dal quale emergerebbe che il Parente avrebbe reagito ad un comportamento ingiusto di un giocatore avversario il quale, a dire dell'ASD Polisportiva Moricone, ha sicuramente concorso a determinare i comportamenti sanzionati. Chiede pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata eccessiva, come prova il video girato da tale Mario Lattanzi di cui chiede l'audizione come testimone. Innanzi tutto, il video allegato non può essere preso in esame come prova. Come noto, l'art. 61, comma 2, C.G.S. circoscrive l’ammissibilità della prova audiovisiva all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione. Nella fattispecie, dopo l'errata corrige del Giudice Sportivo ed il presente reclamo, allo stato non c’è alcun dubbio sull’identità del tesserato Manuel Parente responsabile del comportamento sanzionato. In ordine alla richiesta di prova testimoniale dell'autore del video allegato, la stessa non può essere accolta sia perché irrilevante per l'assorbente inutilizzabilità della prova audiovisiva come sopra specificata, sia perché, secondo costante giurisprudenza, i principi della giustizia sportiva sono comunque ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali specie nel giudizio di appello. Letto il referto arbitrale, che, come noto, è prova privilegiata ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. L'art. 36 comma 1 lettera a) posto a base della decisione resa in primo grado prevede la sanzione minima della squalifica di quattro giornate in danno dei giocatori e/o tecnici per comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi quello messo in atto dal giocatore Manuel Parente dopo l'allontanamento dal terreno di gioco, come descritto nel referto arbitrale. A ciò deve aggiungersi l'espulsione per “il comportamento gravemente antisportivo assunto. Durante l'uscita dal terreno di gioco lo stesso continuava a rivolgere minacce verso il giocatore avversario” (cfr. referto arbitrale). Per i motivi sopra esposti, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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