C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 09/01/2026 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DOMENICO GAGLIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA GDC PONTE DI NONA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 10, COMMI 1 E 8, DEL REGOLAMENTO FIGC PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E DALL’ART. 28 BIS, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA GDC PONTE DI NONA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 212 del 19/12/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DOMENICO GAGLIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA GDC PONTE DI NONA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 10, COMMI 1 E 8, DEL REGOLAMENTO FIGC PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E DALL’ART. 28 BIS, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA GDC PONTE DI NONA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 212 del 19/12/2025

Il presente procedimento nasce dalla trasmissione, da parte della Commissione per le Politiche di Safeguarging della Figc, del fascicolo relativo all’accertamento svolto sui fatti coinvolgenti l’arbitro, Sig. L.M., della gara GDC Pone di Nona – Città di Ciampino dell’08/03/2025, valevole per il campionato Under 16 regionale eccellenza, in occasione dello svolgimento del predetto incontro. Nel corso dell’attività istruttoria la Procura acquisiva, in particolare, la seguente documentazione: Fascicolo contenente la segnalazione pervenuta tramite la piattaforma “Segnalazione Safeguarding Figc” avente ad oggetto presunte pressioni offensive rivolte nei confronti di un minore tesserato per la GDC Ponte di Nona, nel parcheggio antistante al centro sportivo della stessa società; Verbale di audizione del Sig. R.M. calciatore minore tesserato per la ASD GDC Ponte di Nona; Verbale di audizione della Sig.ra Alessandra Condò, dirigente accompagnatrice tesserata per la predetta società; Comunicazione pec inviata alla ASD GDC Ponte di Nona con la quale si chiedeva formalmente di trasmettere il modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (d’ora in poi semplicemente “Il Modello”) e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie e della violenza di genere e di ogni altra discriminazione (d’ora in poi semplicemente “Il Codice”, previsti dalla Linee Guida Figc di cui al C.U. N. 87/A del 31/08/2023; Verbale di audizione del Sig. L.M., arbitro della sezione A.I.A. Roma 2; All’esito dell’attività di indagine, la Procura federale comunicava la volontà di procedere all’archiviazione parziale del procedimento, condivisa dalla Procura generale dello sport, limitatamente alla fattispecie inerente la condotta dell’arbitro succitato. Detto ciò, la Procura federale accertava che la ASD GDC Ponte di Nona non aveva trasmesso il Modello ed il Codice, sebbene ritualmente richiesti in data 24/03 e 24/04/2025 dalla Commissione federale responsabile delle politiche di Safeguarding Figc e dalla stessa Procura in data 30/07/2025. Alla luce di ciò la società GDC Ponte di Nona, non avendo trasmesso quanto richiesto, incorreva nella violazione dell’art. 10 commi 1 e 8 del Regolamento Safeguarding Figc che prevede l’obbligo, da parte di tutte le società, di redigere entro 12 mesi dalla pubblicazione delle Linee guida Figc di cui al C.U. n. 87/A del 31/08/2023, il Modello ed il Codice succitati. Pertanto, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Domenico Gaglio, presidente della ASD GDC Ponte di Nona , per violazione dell’art. 4, comma 1 del cgs, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 10 commi 1 e 8 del Regolamento Figc per la prevenzione e il contrasto di abusi , violenze e discriminazioni e dall’art. 28 bis comma 2 del cgs. la società ASD GDC Ponte di Nona a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 cgs. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 18/12/2025, era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura si riportava all’atto di deferimento chiedendo l’accoglimento dello stesso, con l’applicazione della inibizione per 3 mesi a carico del sig. Domenico Gaglio e l’ammenda di euro 300 a carico della A.S.D. GDC Ponte di Nona. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia la responsabilità dei deferiti. Infatti la società in questione, pur essendo stata formalmente invitata più volte a presentare la documentazione succitata, non ha adempiuto a quanto richiesto. Relativamente alle sanzioni richieste dalla Procura, esse risultano congrue. Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Gaglio Domenico, n.3 mesi di inibizione; - GDC Ponte di Nona, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

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