C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 243 del 16/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOR DI QUINTO USD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAURENTI JACOPO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 SGS DEL 11/12/2025 (Gara: TOR DI QUINTO USD – VIGOR PERCONTI del 07/12/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOR DI QUINTO USD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAURENTI JACOPO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 SGS DEL 11/12/2025 (Gara: TOR DI QUINTO USD – VIGOR PERCONTI del 07/12/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Tor di Quinto USD proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva una sanzione più proporzionata a quanto accaduto in campo. Il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Sig. Jacopo Laurenti, è stato dettato dall’adrenalina della partita e che mai è sfociato in comportamenti irriguardosi o ingiuriosi nei confronti del direttore di gara. La società ritiene che il proprio calciatore abbia solo protestato in modo acceso. La società tra l’altro evidenzia che il calciatore è sempre stato corretto e disciplinato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore Jacopo Laurenti seppur censurabile e meritevole di sanzione possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Laurenti Jacopo a 4 gare. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it