C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 243 del 16/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO TOR SAPIENZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PELLEGRINI MASSIMILIANO FINO AL 19/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LOMBARDO MIRKO PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILEO CHRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 SGS DEL 04/12/2025 (Gara: PRO CALCIO TOR SAPIENZA – CAMPUS EUR 1960 del 29/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO TOR SAPIENZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PELLEGRINI MASSIMILIANO FINO AL 19/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LOMBARDO MIRKO PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILEO CHRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 SGS DEL 04/12/2025 (Gara: PRO CALCIO TOR SAPIENZA – CAMPUS EUR 1960 del 29/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

La società Pro Calcio Tor Sapienza ha impugnato i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo territoriale di cui in epigrafe, chiedendone la riforma per asserita eccessività delle sanzioni inflitte ai propri tesserati. La Corte, esaminati gli atti ufficiali ed il referto arbitrale, cui l’ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia probatoria ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, osserva quanto segue. Con riferimento alla posizione del calciatore Sileo Christian, sanzionato per violazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) CGS, l’Arbitro riferisce che il tesserato usava nei suoi confronti un linguaggio ingiurioso e minaccioso e gesti offensivi, insultandolo. Tuttavia, la descrizione contenuta nel referto risulta formulata in termini generici, non essendo specificate le frasi concretamente proferite né i gesti posti in essere. Tale genericità descrittiva, pur non escludendo la rilevanza disciplinare della condotta, non consente una compiuta valutazione della sua effettiva gravità, rendendo pertanto equa una riduzione della sanzione irrogata. Diversamente, con riguardo alla posizione del dirigente Pellegrini Massimiliano, sanzionato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) CGS, la Corte ritiene la sanzione inflitta pienamente congrua. Dal referto emerge un comportamento di particolare gravità, caratterizzato dall’uso di frasi gravemente offensive e minacciose rivolte all’Arbitro, nonché da un atteggiamento ulteriormente aggressivo culminato nel lancio delle chiavi dello spogliatoio. Tali condotte, per modalità e contenuto, denotano un grave disvalore disciplinare, giustificando integralmente la misura dell’inibizione irrogata. Parimenti, deve essere confermata la sanzione inflitta all’allenatore Lombardi Mirko, ritenuto responsabile della violazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) CGS. Dal verbale risulta che l’allenatore, oltre a urlare ripetutamente nei confronti dell’Arbitro, si avvicinava correndo verso lo stesso con atteggiamento intimidatorio, tanto da rendere necessario l’intervento del proprio dirigente per impedirgli di raggiungere l’arbitro. La condotta descritta appare chiaramente lesiva dei principi di correttezza e rispetto dell’ufficiale e trova riscontro in una ricostruzione puntuale e coerente dell’Arbitro, cui deve riconoscersi pieno valore probatorio, non risultando elementi idonei a incrinarne l’attendibilità. Alla luce di tutto ciò, il reclamo deve essere accolto limitatamente alla riduzione della squalifica inflitta al calciatore Sileo Christian, mentre deve essere respinto per quanto concerne le restanti decisioni impugnate. Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva D’Appello territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sileo Christian a 4 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

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