C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 243 del 16/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIGOR RIGNANO FLAMINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZINI ALESSIO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 LND DEL 12/12/2025 (Gara: VIGOR RIGNANO FLAMINIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 10/12/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 9/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIGOR RIGNANO FLAMINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZINI ALESSIO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 LND DEL 12/12/2025 (Gara: VIGOR RIGNANO FLAMINIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 10/12/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 9/01/2026
Con delibera pubblicata il 12/12/2025 sul C.U. n. 197 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VIGOR RIGNANO FLAMINIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 10/12/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria, irrogava la sanzione della squalifica fino al 31/12/2026 al calciatore Palazzini Alessio perché “[..] Al termine della gara impediva all'arbitro di avviarsi al proprio spogliatoio, prima ponendogli un dito contro il petto, quindi portando minacciosamente la sua testa quasi a ridosso della testa del direttore di gara e quindi spingendolo con il petto provocandogli momentaneo dolore e facendolo indietreggiare per circa mezzo metro. L'arbitro riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio, mentre veniva nuovamente minacciato. [..]”. Preannuncio e reclamo. Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo, deducendo: l’erronea qualificazione della condotta e il difetto di offensività in concreto delle condotte ascritte al calciatore, per essere consistita in una “pettata” con lieve arretramento del direttore di gara, in assenza di lesioni, necessità di cure, priva di significativa offensività; l’assenza di insulti e di circostanze aggravanti, per essersi limitato il calciatore ad esprimere frasi di mera contestazione e richieste di spiegazioni al direttore di gara; l’eccessiva afflittività e la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità dei fatti effettivamente posti in essere; la buona condotta tenuta dal calciatore nel proprio percorso sportivo sino all’episodio oggetto di contestazione. Per l’effetto, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione irrogata dal giudice sportivo di primo grado. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 08 gennaio del 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello, riunitasi in camera di consiglio, esamina il reclamo in epigrafe. Si procede alla lettura del referto arbitrale, dal quale risulta che, al termine della gara, mentre il Direttore di gara faceva rientro agli spogliatoi, il calciatore gli negava l’accesso posizionandosi all’inizio della scala e, in un primo momento, lo toccava al petto con un dito. Successivamente, al tentativo dell’arbitro di accedere alla scala, il calciatore gli si avvicinava in modo minaccioso portandosi “testa contro testa”, senza tuttavia giungere al contatto, e quindi gli assestava una “pettata” che lo costringeva a indietreggiare di circa mezzo metro, cagionandogli un dolore immediato e momentaneo. Il Direttore di gara riusciva ad accedere agli spogliatoi solo dopo che il calciatore, mantenendo il dito puntato e un atteggiamento aggressivo, gli rivolgeva la seguente frase: “Tu non vai da nessuna parte, ora stai qua e mi spieghi perché hai fischiato la fine”. Decisione Ciò posto, osserva il Decidente come il reclamo sia meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati. Dalla lettura del referto di gara risulta che, al termine dell’incontro, mentre il Direttore di gara faceva rientro agli spogliatoi, il calciatore gli negava l’accesso posizionandosi all’inizio della scala e, in un primo momento, lo toccava al petto con un dito. Successivamente, al tentativo dell’arbitro di accedere alla scala, il calciatore gli si avvicinava in modo minaccioso portandosi “testa contro testa”, senza tuttavia giungere al contatto, e quindi gli assestava una “pettata” che lo costringeva a indietreggiare di circa mezzo metro, cagionandogli un dolore immediato e momentaneo. Il Direttore di gara riusciva ad accedere agli spogliatoi solo dopo che il calciatore, mantenendo il dito puntato e un atteggiamento aggressivo, gli rivolgeva la seguente frase: “Tu non vai da nessuna parte, ora stai qua e mi spieghi perché hai fischiato la fine”. Tanto premesso, occorre preliminarmente chiarire che, a fronte di una sanzione di durata particolarmente elevata – come nella fattispecie in discorso - il sindacato devoluto non investe solo la ricostruzione del fatto storico – che qui si desume dal referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS – ma anche la corretta qualificazione giuridica della condotta e, soprattutto, la coerenza e proporzionalità della risposta sanzionatoria rispetto alla fattispecie applicabile. A tal riguardo, nel caso in esame, una squalifica di un’ampiezza di fatto prossima ad un anno, per intensità afflittiva e disvalore presupposto, finisce per produrre effetti sostanzialmente assimilabili a quelli tipici delle ipotesi più gravi (quali la condotta violenta ex art. 35 CGS ridotta per effetto di circostanze attenuanti), ovvero di un art. 36 CGS spinto, per aggravamento, oltre un limite ragionevole. Ne discende la necessità di verificare se la dinamica descritta nel referto presenti davvero i requisiti della violenza in senso tecnico, ovvero se debba essere ricondotta – con conseguente rideterminazione del trattamento – alla fattispecie della grave irriguardosità con contatto fisico. Invero, l’art. 35 CGS configura la condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara come un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, che si concretizza in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da volontaria aggressività. Si tratta, dunque, di una fattispecie che richiede un quid pluris rispetto al mero contatto: non è sufficiente la sola fisicità del gesto, ma occorre che esso, per dinamica, intensità e finalizzazione, sia oggettivamente orientato a provocare un danno alla persona (lesione) e si manifesti come aggressione violenta in senso proprio. Nel caso di specie, il gesto qualificato come “pettata” non presenta tali connotati. Sotto il profilo dinamico si tratta di un contatto torace-torace, che – pur potendo integrare un urto o una spinta – non si atteggia, per modalità e sede del contatto, come azione tipicamente idonea a produrre una lesione personale: non risultano colpi portati con arti (pugno, gomito, calcio), né una modalità esecutiva tale da esprimere quella vis lesiva e quell’impeto aggressivo che connotano la violenza in senso proprio. Il fatto che l’arbitro abbia riferito un “dolore immediato e momentaneo” non muta il quadro, trattandosi di un effetto istantaneo e transeunte, privo di esiti, compatibile con un urto/spinta e non già con un atto intenzionalmente rivolto a cagionare una lesione personale. A ciò si aggiunga, peraltro, che, ove pure – in via meramente ipotetica – si volesse ragionare nei termini dell’art. 35 CGS, occorrerebbe comunque confrontarsi con il dato normativo della sanzione minima edittale prevista per la condotta violenta, pari a due anni di squalifica: risulterebbe, pertanto, difficilmente comprensibile l’approdo ad una misura pari a circa un anno, cioè sensibilmente inferiore al minimo tipico della fattispecie, circostanza che conferma ulteriormente come il parametro normativo corretto non sia quello dell’art. 35, bensì quello (diverso) della grave irriguardosità con contatto fisico. La condotta va, pertanto, ricondotta alla previsione dell’art. 36, comma 1, lett. b), CGS, che disciplina la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara “che si concretizza in un contatto fisico”, con sanzione minima di otto giornate ovvero a tempo determinato. Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, resta fermo che l’aumento rispetto al minimo dell’art. 36, comma 1, lett. b), CGS deve mantenersi entro un ambito coerente con la natura della fattispecie e con il principio di proporzionalità: un incremento sino a misure prossime ad un anno risulterebbe abnorme e non riconducibile ad una ordinaria valorizzazione di circostanze aggravanti, finendo per attribuire alla condotta un disvalore riservato dal legislatore sportivo ad ipotesi diverse e più gravi. Ciò nondimeno, la sanzione deve essere determinata in misura superiore al minimo edittale, in ragione della complessiva gravità del comportamento, non essendosi trattato di un episodio isolato: il calciatore, ha infatti, posto in essere una sequenza di condotte reiterate e protratte (sbarramento dell’accesso, contatto al petto con il dito, atteggiamento intimidatorio “testa contro testa”, “pettata”, frase volta a impedire o ritardare l’accesso agli spogliatoi), che denotano un contegno particolarmente e gravemente irriguardoso, idoneo a incidere in modo significativo sul prestigio e sull’autorevolezza della funzione arbitrale. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Palazzini Alessio al 31/03/2026. Il contributo va restituito.
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