C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 243 del 16/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONTE MERAVIGLIOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAFFETTI GIORDANO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 SGS DEL 15/12/2025 (Gara: TIRRENO SANSA – FONTE MERAVIGLIOSA del 13/12/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 9/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONTE MERAVIGLIOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAFFETTI GIORDANO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 SGS DEL 15/12/2025 (Gara: TIRRENO SANSA – FONTE MERAVIGLIOSA del 13/12/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 9/01/2026

Con delibera pubblicata il 15/12/2025 sul C.U. n. 102 del Comitato Regionale Lazio - Attività di Settore Giovanile e Scolastico - il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara TIRRENO SANSA – FONTE MERAVIGLIOSA del 13/12/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza, irrogava la sanzione squalifica per sei gare effettive al calciatore PAFFETTI GIORDANO perché “[..] Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive ed oltraggiose. (Art. 36 c. 1 lett. a CGS). [..]”. Preannuncio e reclamo. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che la condotta del giovane calciatore, che non viene contestata nella sua materialità e censurabilità, sarebbe stata determinata da una reazione pressoché istantanea nell’immediatezza di una presunta ingiustizia subita in relazione ad un’azione di gioco – fallo subito da un avversario e non sanzionato dal direttore di gara - ; si escludeva la pronuncia di frasi razziste e/o omofobe e/o sessiste, evidenziando la buona condotta seguita dal calciatore negli anni pregressi. Per l’effetto, la reclamante chiedeva, la rideterminazione della sanzione in misura meno afflittiva. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 08/01/2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello riunitasi in camera di consiglio, esamina il reclamo in epigrafe. Si procede alla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, dal quale risulta che il calciatore, già richiamato più volte nel corso della partita, al 30’ del secondo tempo, dopo essere caduto a terra nel corso di un’azione di gioco, si alzava e colpiva con vigoria un calciatore. Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, dapprima si allontanava, poi rientrava attraversando rumorosamente il campo e tirando calci alla recinzione e, una volta uscito, urlava frasi quali “encefalitico, rincoglionito”. Decisione Si osserva come la qualificazione giuridica del fatto, effettuata dal giudice di prima istanza, risulti corretta, posto che la condotta ascritta al calciatore integra la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, che punisce con la sanzione minima di quattro giornate di squalifica (ovvero a tempo determinato) le condotte irriguardose o ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara poste in essere da tecnici e calciatori. Parimenti, la misura della sanzione irrogata dal giudice sportivo di prime cure risulta congrua e proporzionata alla gravità del fatto, tenuto conto: (i) della reiterazione dei censurabili comportamenti; (ii) dell’espulsione disposta dal direttore di gara; nonché (iii) delle ulteriori espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara dopo la notifica del provvedimento di espulsione. Tali circostanze giustificano l’aumento rispetto alla sanzione base minima prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS.. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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