C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 23/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CATANZANI ALBERTO FINO AL 06/02/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’OTTAVI GABRIEL PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 LND DEL 10/12/2025 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – FOLGORE AMASENO del 07/12/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CATANZANI ALBERTO FINO AL 06/02/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’OTTAVI GABRIEL PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 LND DEL 10/12/2025 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – FOLGORE AMASENO del 07/12/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Rocca Priora RDP Calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 194 del 10/12/2025, con il quale venivano disposte, nei confronti della società reclamante, l’ammenda di 250,00 euro “Perché propri sostenitori, nel corso della gara, e in più occasioni, rivolgevano all'arbitro espressioni gravemente oltraggiose. Inoltre, persona non identificata, riconducibile alla società, nel corso della gara rivolgeva anch'essa espressioni offensive all'arbitro”, l’inibizione a carico del Dirigente Catanzani Alberto fino al 06.02.2026 “Per aver rivolto alla terna arbitrale espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) (R. A e AA)”, nonché la squalifica per 4 gare a carico del calciatore D’Ottavi Gabriel “per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”. In sede di gravame la reclamante sottolineava l’ingiustizia della sanzione comminata ai danni del calciatore Gabriel D'Ottavi, in quanto “nel referto di gara del direttore di gara vengono trascritte offese non corrispondenti a quanto realmente proferito dal Calciatore (omissis)”. Osservava ancora, con riferimento all’ammenda subita, che, nonostante nel comunicato venisse sanzionata la tifoseria di casa per espressioni oltraggiose nei confronti del direttore di gara, “in realtà le espressioni oltraggiose provenivano dalla tifoseria ospite, dal 1 0 al 90 minuto, così come riportato nel verbale di gara del quale riportiamo trascritto, questa condizione di continuo scherno che però troviamo solo a carico della nostra squadra, che non aveva durante tutta la gara motivo di inveire verso il direttore di gara. E che (omissis) la persona dietro la panchina non è riconducibile alla nostra società ma si tratta dell'Allenatore della squadra ospite”. Proseguiva la reclamante rilevando come, anche con riguardo alla squalifica del proprio Dirigente, nel comunicato non si facesse alcun cenno alla condotta posta in essere dall'allenatore della squadra ospite, Sig. Corsi Simone, “che risulta essere oggetto di doppio cartellino giallo, e che lo stesso si posiziona dietro la rete vicino la nostra panchina, continuando a gestire la squadra ed insultare il direttore di gara ripetutamente, condizione che invece il direttore di gara ravvisa verso la nostra panchina”. In conclusione, la reclamante chiedeva una riduzione della squalifica a carico del calciatore Gabriel D'Ottavi, instando, per quanto concerne l’ammenda e l’inibizione parimenti subite, per una giusta valutazione e peso delle stesse da parte di questa Corte. Alla riunione del 18.12.2025 era presente, in rappresentanza della reclamante, il sig. Draicchio Gennaro, il quale ribadiva che la società stava vincendo e che, quindi, non vi era motivo di protestare. Aggiungeva il predetto che “Le offese all’arbitro venivano dalla tifoseria della squadra ospite e dagli audio che abbiamo si sente anche il dialetto. La partita si è animata dopo che ci hanno annullato un gol. D’Ottavi non partecipa al fallo dal quale poi scaturisce l’espulsione; lo stesso, una volta espulso, si è allontanato senza problemi, senza dir nulla”. Presenziava alla riunione anche il Sig. D’Ottavi Gabriel, il quale, con riferimento alla propria squalifica, dichiarava di aver solo esclamato “E che c.., non è così coglione da fare un fallo da ultimo uomo”. La reclamante concludeva, quindi, per la riduzione di tutte le sanzioni comminate in primo grado. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società reclamante, a sostegno della riduzione tanto dell’ammenda alla società quanto dell’inibizione nei confronti del Dirigente non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara. Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria. Questa Corte ritiene, quindi, la condotta contestata al Dirigente pienamente accertata, come anche le condotte poste in essere dalla tifoseria. D’altra parte, per quanto attiene alla squalifica nei confronti del calciatore D’Ottavi Gabriel, il Collegio osserva preliminarmente che, in termini di qualificazione giuridica, la condotta ascritta al tesserato suddetto non debba essere configurata quale comportamento irriguardoso ai sensi dell’art. 36 CGS, ma semmai quali proteste reiterate, punibili con una sanzione più lieve. Quanto agli audio, richiamati dalla odierna reclamante allo scopo di dimostrare che gli insulti al direttore di gara fossero stati pronunciati dalla tifoseria avversaria, si osserva che l’art. 58, comma 1, CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, mentre il successivo art. 61 individua espressamente i casi di ammissibilità̀ dei filmati audiovisivi, limitati allipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dallautore di una data infrazione (comma 2) o limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti luso di espressione blasfema” (comma 6). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito lutilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023). Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, l’utilizzo degli audio ex adverso menzionati non è ammissibile. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene di addivenire ad una riduzione della sola squalifica comminata. Per tali ragioni, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore D’Ottavi Gabriel a 2 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

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