C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 23/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL TORRE MAURA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUERCIA MATTIA FINO AL 30/04/2026 E A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO VINCENT PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.34 LND DEL 27/11/2025 (Gara: ZAGAROLO CALCIO – REAL TORRE MAURA del 23/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL TORRE MAURA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUERCIA MATTIA FINO AL 30/04/2026 E A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO VINCENT PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.34 LND DEL 27/11/2025 (Gara: ZAGAROLO CALCIO – REAL TORRE MAURA del 23/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026
La società ASD REAL TORRE MAURA propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 34 del 27/11/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: “...Omissis... SI DECIDE: a) di infliggere alla società REAL TORRE MAURA la punizione sportiva della perdita della gara del 23/11/2025 col punteggio di 0-3 b) di squalificare i sottonotati calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicata VINCENT Fabrizio REAL TORRE MAURA 4 gare effettive QUERCIA Mattia REAL TORRE MAURA fino al 30 aprile 2026” Espone la reclamante che la partita ZAGAROLO-REAL TORRE MAURA del 23/11/2025 si era svolta regolarmente, allorchè al 28° minuto del secondo tempo, a seguito di una concitata azione, un calciatore dello Zagarolo segnava un goal ma colpiva anche al capo il portiere del Torre Maura che rimaneva a terra svenuto. Invano i giocatori del Torre Maura richiamavano l'arbitro finchè il giocatore Paredes Garcia (e non Quercia Mattia come erroneamente indicato nel referto arbitrale) alzatosi dalla panchina “decideva di condurlo di peso innanzi al portiere ancora privo di sensi....Solo in quel momento l'arbitro …..comprendeva la gravità dell'accaduto e, incomprensibilmente, abbandonava il tappeto di gioco decretando la fine della gara senza segnalare tale evento in alcun modo” (cfr reclamo). La reclamante ritiene pertanto non condivisibile la decisione di sospendere la partita e singolari le motivazioni addotte dall'arbitro (nella specie, “stato psicofisico non idoneo al proseguimento della partita”). Chiede pertanto l'annullamento della punizione della perdita della gara e la ripetizione della gara stessa. Quanto alle squalifiche inflitte ai propri calciatori, mentre nulla contesta in ordine a quella di Vincent Fabrizio, chiede di annullare quella relativa a Quercia Mattia perchè non avrebbe commesso il fatto, trattandosi di un evidente scambio di persone. Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto in reclamo e successivamente anche il direttore di gara, che confermava quanto scritto nel referto. In particolare, riconosceva senza indugi (come da foto allo stesso mostrate) nella persona di Quercia Mattia il calciatore effettivamente da lui espulso. Letto il referto arbitrale, il reclamo è parzialmente fondato. A. Sanzione della perdita della gara. Come noto (cfr. art. 64 NOIF), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro. Nel verificare il rispetto di tali parametri bisogna attenersi a quanto riportato nel referto di gara che, come noto, costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, ai sensi dell’art. 61 CGS. Ebbene, dal referto di gara non sono emerse situazioni incontrollabili idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro. I fatti occorsi, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedono, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara. La citata norma, infatti, attribuisce agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa. Posto quanto sopra, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli ed indisciplinati di calciatori ed altri tesserati durante lo svolgimento dell’incontro, il decretare la fine anticipata della gara non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato. Inoltre, è necessario che il direttore di gara faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l’impossibilità di giungere alla conclusione della stessa, può decretarne la conclusione anticipata. L'arbitro, invero, avrebbe dovuto adoperare ogni mezzo per garantire la prosecuzione della gara, come ad esempio convocare i capitani, per tentare di portare a termine la stessa, anche considerato che i fatti sono accaduti tra il 26° e il 28° minuto del secondo tempo. Sussistono pertanto giusti motivi per annullare la punizione della perdita della gara ed invece ordinare la ripetizione della stessa ai sensi dell'art. 10 comma 5, lettera c) B. Squalifiche inflitte ai calciatori. Ferma restando la non contestazione della squalifica inflitta al calciatore Vincent Fabrizio, dall'audizione dell'arbitro risulta certa l'identità dell'altro tesserato del Real Torre Maura nella persona del calciatore Quercia Mattia, cui è ascrivibile il comportamento sanzionato e corretta deve ritenersi la sanzione inflitta al medesimo dal Giudice di primo grado. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della stessa, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.
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