C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 23/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CISTERNA FC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.40 LND DEL 09/12/2025 (Gara: AKKADEMY APRILIA – PRO CISTERNA FC del 07/12/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CISTERNA FC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.40 LND DEL 09/12/2025 (Gara: AKKADEMY APRILIA – PRO CISTERNA FC del 07/12/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026
La PRO CISTERNA ASD proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 40 del 09/12/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: “AMMENDA euro 150,00 PRO CISTENA FC. Per responsabilità oggettiva di un proprio tesserato che al termine della gara entrava indebitamente negli spogliatoi, spingendo il custode dell'impianto contro la porta del cancello d'ingresso avvicinando con fare minaccioso ed aggressivo l'arbitro tentando di colpirlo, non riuscendovi per il pronto e fattivo intervento dei dirigenti e calciatori della squadra ospitante” Esponeva la reclamante di “disconoscere” il referto arbitrale, in quanto nessun dirigente esterno alla lista poteva accedere nell'area dove il presunto fatto sarebbe avvenuto e che per di più nessuno poteva indossare gli indumenti societari (in forza dei quali il direttore di gara aveva individuato il soggetto sanzionato come tesserato della Pro Cisterna) che per un disguido commerciale non erano a disposizione dei tesserati. Chiedeva pertanto l'annullamento e/o la revisione della sanzione considerata ingiusta e sproporzionata. Letto il referto arbitrale, il reclamo è infondato. La reclamante non ha fornito all'attenzione di questo Giudice elementi rilevanti per mettere in discussione la veridicità del predetto referto, che, come noto, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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