C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 30/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, PUNTI DI PENALITÀ NELLA COPPA DISCIPLINA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPECCHI GIAMMARCO PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE EVANGELISTI LEONARDO PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI LATTANZI ENRICO, LIVI GABRIELE E TIBERI MARCO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 SGS DEL 04/12/2025 (Gara: MONTEROTONDO 1935 – TIVOLI CALCIO 1919 del 29/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, PUNTI DI PENALITÀ NELLA COPPA DISCIPLINA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPECCHI GIAMMARCO PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE EVANGELISTI LEONARDO PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI LATTANZI ENRICO, LIVI GABRIELE E TIBERI MARCO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 SGS DEL 04/12/2025 (Gara: MONTEROTONDO 1935 – TIVOLI CALCIO 1919 del 29/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

Con rituale reclamo la società Tivoli Calcio 1919 ha impugnato il provvedimento di perdita della gara comminato dal Giudice Sportivo per essere rimasta in campo con un numero inferiore al minimo regolamentare nonché l’ammenda di € 200,00 perché propri tesserati partecipavano a una zuffa generalizzata, le sanzioni di squalifica a carico dei calciatori Giammarco Capecchi (5 gare per aver colpito ripetutamente un avversario), Leonardo Evangelisti (4 gare per aver sputato a un avversario), Marco Tiberi (2 gare per aver minacciato alcuni avversari), Enrico Lattanzi e Gabriele Livi (entrambi 2 gare per aver spintonato un avversario) e le conseguenti penalità nella Coppa Disciplina. A riguardo, con il gravame si deduceva che la zuffa generale, su punteggio di 0-3 a favore del Tivoli Calcio 1919, era intervenuta a causa esclusivamente dell’avversaria che aveva tenuto un comportamento aggressivo durante tutta la gara e che l’arbitro non aveva mostrato il cartellino rosso ai giocatori della reclamante, impedendo loro di aver contezza dell’espulsione e quindi della possibilità di incorrere in una sospensione definitiva della gara. Veniva quindi ascoltata la reclamante che insisteva per l’annullamento o la riduzione delle sanzioni previo approfondimento istruttorio a cura della Procura Federale. Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili le censure svolte in relazione ai calciatori Marco Tiberi, Enrico Lattanzi e Gabriele Livi poiché l’art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni”. Sempre preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risultano accuratamente descritti i fatti oggetto del presente procedimento che non necessita di alcun approfondimento istruttorio. Il direttore di gara, infatti, riporta chiaramente come vi erano state reciproche intimidazioni tra i calciatori sin dai saluti iniziali e, durante il gioco, proteste reiterate e comportamenti antisportivi da parte dei giocatori di entrambe le squadre. Al secondo minuto del recupero del primo tempo si accendeva una rissa che coinvolgeva più tesserati di entrambe le squadre tra cui l’arbitro individuava sei calciatori del Monterotondo 1935 e cinque della Tivoli Calcio 1919 che commettevano infrazioni passibili di espulsione e a questo punto, non essendoci più il numero minimo dei giocatori richiesto, sospendeva l’incontro. A riguardo, infatti, i comportamenti che hanno provocato le suddette espulsioni si sono tutti realizzati contemporaneamente, essendo parte di una rissa generalizzata che l’arbitro ha osservato a distanza di sicurezza. Poiché la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio stabilisce che “Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l’una o l’altra squadra ha meno di sette calciatori (titolari)”, è evidente che l’incontro in epigrafe non abbia avuto regolare svolgimento poiché ambedue le compagini si sono ritrovate con un numero di giocatori inferiori al minimo regolamentare. Il Giudice di prime cure ha quindi correttamente emesso il provvedimento di perdita della gara a carico di entrambe le società conseguente alla sospensione decretata dall’arbitro. Peraltro, nei casi come in quello di specie, non vi è la necessità di mostrare il cartellino rosso ai calciatori autori delle infrazioni che sono stati considerati espulsi dall’arbitro e successivamente notiziati del provvedimento disciplinare, ai fini dell’automatismo della sanzione, con la sottoscrizione del rapportino di fine gara da parte del dirigente accompagnatore. Per quanto attiene la misura delle sanzioni, ferma l’inammissibilità delle doglianze relative ai calciatori squalificati per due gare, devono essere lievemente ridotte le squalifiche a carico dei calciatori Giammarco Capecchi e Leonardo Evangelisti da ricondursi nell’alveo dell’art. 38 C.G.S. da applicarsi in base agli usuali parametri tenuti da questa Corte in fattispecie analoghe a quelle in oggetto. Risulta, invece, non scrutinabile la richiesta di revisione inerente ai punti di penalità nella Coppa Disciplina, in quanto si tratta di una decisione amministrativa automatica conseguente alle sanzioni comminate, del tutto estranea al sistema di Giustizia Sportiva. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare il non luogo a procedere, in relazione alla richiesta di revisione dei punti di penalità nella Coppa Disciplina. Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori Lattanzi Enrico, Livi Gabriele e Tiberi Marco, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Capecchi Giammarco ed Evangelisti Leonardo a 3 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

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