C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 30/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACCADEMIA SCSRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NIGRO ANDREA ALFREDO FINO AL 26/03/2026 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MASI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 SGS DEL 18/12/2025 (Gara: ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – SS ROMULEA del 16/12/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACCADEMIA SCSRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NIGRO ANDREA ALFREDO FINO AL 26/03/2026 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MASI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 SGS DEL 18/12/2025 (Gara: ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – SS ROMULEA del 16/12/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026

La Accademia SCSRL impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Lazio, il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta una ammenda di euro 200 alla stessa, l’inibizione a carico del dirigente Andrea Alfredo Nigro sino al 26/03/2026 e la squalifica per 4 gare a carico dell’allenatore Lorenzo Masi. In particolare la sanzione pecuniaria era stata irrogata perché propri sostenitori , nel corso della gara ed al termine della stessa, avevano rivolto all’arbitro espressioni offensive e minacciose che venivano reiterate al termine della gara anche dai propri tesserati non identificati, l’inibizione al dirigente Nigro era stata comminata per essere entrato, non autorizzato, sul terreno di gioco, protestando nei confronti dell’arbitro; alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva comportamento gravemente minaccioso verso il direttore di gara; dalla tribuna rivolgeva allo stesso espressioni offensive ed al termine della gara reiterava il comportamento minaccioso; infine, l’allenatore Masi era stato squalificato per aver rivolto all’arbitro espressioni violente e minacciose. La Società reclamante nel proprio ricorso, evidenziava che l’entità dell’ammenda era eccessiva; così come eccessiva era l’inibizione a carico del dirigente Nigro, in quanto non c’era stato alcun contatto fisico tra lo stesso ed il direttore di gara; relativamente alla squalifica a carico dell’allenatore Masi, (la Società) negava che questi avesse rivolto espressioni violente e minacciose nei confronti dell’arbitro, ma riconosceva, unicamente, che lo stesso si fosse reso protagonista di una vibrante protesta e quindi di una condotta, al più, irriguardosa ed irrispettosa verso l’arbitro. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 15/01/2026, esaminati gli atti ufficiali, sentita la società ritiene, in via preliminare, inammissibile il reclamo nella parte in cui quest’ultima impugna la squalifica per 4 gare all’allenatore Masi e nel merito infondato la restante parte del reclamo. Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che a seguito del provvedimento di espulsione del capitano dell’Accademia scsrl (28° del 1° tempo) e sino al termine della gara, i propri sostenitori proferivano frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro; tali espressioni si udivano anche a fine gara provenienti dallo spogliatoio della Società ospitante. Relativamente, invece, alla condotta del tesserato Nigro, dal referto arbitrale si evince quanto segue: il suddetto dirigente, a seguito dell’espulsione comminata ad un calciatore dell’Accademia, entrava sul terreno di gioco protestando avverso detta decisione; alla notifica del provvedimento di espulsione lo stesso si avvicinava minacciosamente all’arbitro costringendo quest’ultimo ad indietreggiare per evitare il contatto, per poi essere allontanato con forza dal terreno di gioco; dalla tribuna, per la restante durata della gara, reiterava le espressioni offensive e minacciose verso l’arbitro. Orbene, alla luce di tali comportamenti deprecabili, assunti sia dal dirigente che dai sostenitori della Società, non sussistono i presupposti per poter ridurre le sanzioni loro comminate, né la società ha presentato elementi probatori (circostante attenuanti) da

giustificare una riduzione delle stesse. Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Masi Lorenzo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

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