C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 30/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANTAPOLLINARE CALCIO SSD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DE SIMONE GINO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANETTA FRANCESCO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.20 LND DEL 18/12/2025 (Gara: ATINA – SANTAPOLLINARE CALCIO SSD del 13/12/2025 – Campionato Terza Categoria Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANTAPOLLINARE CALCIO SSD,
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DE SIMONE GINO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANETTA FRANCESCO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.20 LND DEL 18/12/2025 (Gara: ATINA – SANTAPOLLINARE CALCIO SSD del 13/12/2025 – Campionato Terza Categoria Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Santapollinare Calcio SSD; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore De Simone Gino e alla squalifica a carico del calciatore Manetta Francesco, poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara, nonché i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Relativamente all’ammenda, il Giudice sportivo di primo grado ha invece correttamente valutato i fatti e quantificato la sanzione che, pertanto, è da confermare. Pertanto, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore De Simone Gino e alla squalifica a carico del calciatore Manetta Francesco, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 30/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANTAPOLLINARE CALCIO SSD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DE SIMONE GINO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANETTA FRANCESCO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.20 LND DEL 18/12/2025 (Gara: ATINA – SANTAPOLLINARE CALCIO SSD del 13/12/2025 – Campionato Terza Categoria Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026"
