C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 30/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASAL BARRIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PACCHIAROTTI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 09/01/2026 (Gara: CASAL BARRIERA – OTTAVIA del 07/01/2026 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASAL BARRIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PACCHIAROTTI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 09/01/2026 (Gara: CASAL BARRIERA – OTTAVIA del 07/01/2026 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

La società ASD CASAL BARRIERA propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con Comunicato Ufficiale n.229 del 09/01/2026 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: 1) “CALCIATORI NON ESPULSI. SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE: PACCHIAROTTI MATTEO (CASAL BARRIERA) “Perché a fine gara avvicinava l'arbitro rivolgendogli espressioni gravemente offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare aggiungeva frasi di grave minaccia. (Art. 36 comma 1 lettera A CGS) 2) AMMENDA Euro 300,00 CASAL BARRIERA Perché propri sostenitori nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale. Al termine della stessa persone non identificate riconducibili alla società assumevano comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. Inoltre, altra persona non identificata qualificatasi quale presidente della società, presente indebitamente nell'area spogliatoi, offendeva e minacciava il direttore di gara.” Esponeva la reclamante che la partita CASAL BARRIERA vs. OTTAVIA, nonostante si fosse svolta senza particolare animosità, sarebbe stata maldestramente governata dal direttore di gara che avrebbe “arbitrato in maniera provocatoria tutto l'incontro” (cfr. reclamo). Sarebbe stato dunque il comportamento e/o l'atteggiamento dell'arbitro a provocare a fine partita l'espulsione del proprio giocatore Matteo Pacchiarotti (“espulsione giusta” scrive la reclamante, anche se il “Bravo, complimenti” del giocatore rivolto all'arbitro doveva ritenersi ironico piuttosto che offensivo e/o ingiurioso). Lamentava altresì l'eccessività della sanzione dell'ammenda di € 300,00 nei confronti della Società, il cui presidente si era limitato a chiedere rispettosamente conto all'arbitro del suo operato. Veniva ascoltata la società che ribadiva le proprie ragioni e chiedeva l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica al calciatore. Letto il referto arbitrale, il reclamo è parzialmente fondato. Le espressioni utilizzate dal giocatore Pacchiarotti hanno carattere certamente offensivo e come tali integrano la condotta ingiuriosa e/o irriguardosa di cui all'art. 36 comma 1 lettera a CGS punibile, come noto, con la sanzione minima di quattro giornate di squalifica. Ad avviso di questa Corte, però, l'espressione utilizzata dal Pacchiarotti “poi vi lamentate quando vi picchiano, dovrebbero spararvi” (cfr. referto arbitrale) non è atta, nel contesto di luogo e di tempo della fattispecie, a creare una reale intimidazione e non può pertanto costituire “grave minaccia” come deciso dal Giudice di primo grado. In ordine all'istanza di revisione dell'ammenda nei confronti della Società, occorre rilevare che la stessa è presente nel preannuncio e nella narrazione del reclamo ma poi non viene reiterata nelle richieste finali. Per quanto possa occorrere, corretta ed adeguata è la sanzione medesima sia per il comportamento del pubblico durante la partita sia per quello del Presidente al termine della gara, giusta referto del direttore di gara. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Pacchiarotti Matteo a 4 gare. Il contributo va restituito.

 

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