C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 30/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MAR.NA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE NANNI ANDREA FINO AL 13/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 LND DEL 30/12/2025 (Gara: MAR.NA CALCIO – SAN LORENZO CALCIO S.R.L. del 21/12/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MAR.NA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE NANNI ANDREA FINO AL 13/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 LND DEL 30/12/2025 (Gara: MAR.NA CALCIO – SAN LORENZO CALCIO S.R.L. del 21/12/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026
La MAR.NA. CALCIO ASD proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 218 del 30/12/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: “SQUALIFICA FINO AL 13/3/2026. NANNI ANDREA (MARNA CALCIO) Allontanato per aver rivolto espressioni offensive nei confronti dell'arbitro che reiterava da fuori il recinto di gioco (art. 36 comma 1 lettera A CGS.)” Esponeva la reclamante che tra il proprio tesserato e l'arbitro non c'era stato alcun contatto fisico e che le espressioni usate erano meno gravi di quelle riferite dall'arbitro. Chiedeva pertanto l'annullamento e/o la revisione della sanzione considerata ingiusta e sproporzionata. Letto il referto arbitrale, il reclamo è parzialmente fondato, nel limitato senso che, fermo restando l'assenza di contatto fisico confermata anche dal referto stesso, le espressioni utilizzate dal massaggiatore Nanni Andrea non risultano particolarmente offensive e/o gravemente ingiuriose Per i motivi sopra esposti, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione nell’inibizione a carico del dirigente Nanni Andrea fino al 28/02/2026. Il contributo va restituito.
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