C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 273 del 06/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TUFANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PASSA ENRICO FINO AL 27/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELENZA ANTONIO PER 5 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI GIAMMARIA MARCO E FINOCCHIO RICCARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 LND DEL 30/12/2025 (Gara: TUFANO CALCIO – PIGLIO SCALAMBRA SERRONE del 20/12/2025 – Campionato
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TUFANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PASSA ENRICO FINO AL 27/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELENZA ANTONIO PER 5 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI GIAMMARIA MARCO E FINOCCHIO RICCARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 LND DEL 30/12/2025 (Gara: TUFANO CALCIO – PIGLIO SCALAMBRA SERRONE del 20/12/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026
Con reclamo ritualmente notificato la Società Tufano Calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 218 LND del 30/12/2025, con il quale venivano irrogate alla predetta società l’ammenda di Euro 300,00 “Perché, nel corso della gara, proprio tesserato non identificato rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. Inoltre sostenitori della società nel corso del secondo tempo rivolgevano espressioni offensive nei confronti dello stesso. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.”, l’inibizione fino al 27/02/2026 a carico del Dirigente Passa Enrico “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”, la squalifica a carico del calciatore Celenza Marco per 5 gare perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, proferiva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”, la squalifica a carico del calciatore Giammaria Marco “Perché proferiva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”, nonché la squalifica nei confronti del giocatore Finocchiaro Riccardo per 4 gare “Perché teneva comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”. In sede di gravame la reclamante asseriva che, per quanto concerne le squalifiche comminate ai giocatori, le condotte loro contestate “risultano descritte nel referto arbitrale in modo generico e privo di elementi oggettivi, senza che emergano comportamenti tali da giustificare sanzioni di particolare severità”, evidenziando, inoltre, che “non risultano reiterazioni di condotte antisportive né circostanze aggravanti tali da legittimare le squalifiche inflitte”. La medesima sottolineava, in relazione al dirigente, che la sanzione irrogata al predetto fosse sproporzionata rispetto ai fatti effettivamente verificatisi e “non adeguatamente motivata nel referto arbitrale, dal quale non emergono comportamenti gravemente lesivi dell'ordine sportivo o dell'autorità arbitrale”. Infine, per quanto attiene all’ammenda di Euro 300,00, la società Tufano Calcio ne chiedeva la riduzione, in quanto “alcune delle motivazioni poste a fondamento della sanzione non risultano chiaramente trascritte nel referto arbitrale” e “l'importo dell'ammenda appare eccessivo e non proporzionato ai fatti contestati”, oltre al fatto che “la società ha sempre mantenuto un comportamento collaborativo e corretto, circostanza che merita di essere valutata ai fini disciplinari”. Concludeva la reclamante per la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori sanzionati, nonché dell’inibizione inflitta al dirigente Passa Enrico, instando altresì per la riduzione dell’ammenda posta a carico della società ASD Tufano calcio. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno del proposto reclamo possono ritenersi assumibili, atteso che nel caso di specie le condotte valutate dal Giudice Sportivo risultano sanzionate in modo eccessivo rispetto all’entità dei fatti, così come risultanti dal referto di gara, di guisa che appare possibile addivenire ad un ridimensionamento delle sanzioni reclamate. Le medesime considerazioni non valgono, invero, per il calciatore Giammaria Marco, rispetto al quale la squalifica per 4 giornate appare congrua e proporzionata rispetto alle condotte a quest’ultimo ascritte, essendo conforme al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma, 1 lett. a) del CGS, per la condotta ingiuriosa o irriguardosa. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 200,00, l’inibizione a carico del dirigente Passa Enrico al 31/01/2026, la squalifica a carico del calciatore Celenza Antonio a 4 gare e a carico del calciatore Finocchio Riccardo a 3 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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