C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 273 del 06/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BONONI LUCA FINO AL 05/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 C5 DEL 07/01/2026 (Gara: FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. – GAP SSD ARL del 04/01/2026 – Final Four Coppa Italia C5) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BONONI LUCA FINO AL 05/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 C5 DEL 07/01/2026 (Gara: FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. – GAP SSD ARL del 04/01/2026 – Final Four Coppa Italia C5) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

Con delibera pubblicata in data 7 gennaio 2026 sul Comunicato Ufficiale n. 136 C5 del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Forte Colleferro C5 A.S.D. - GAP SSD ARL del 04.01.2026, irrogava al dirigente Bononi Luca la sanzione della inibizione fino al 05.03.2026, perché “rivolgeva all’arbitro espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, reiterate anche al termine della gara”, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S.. Alla riunione del 22 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunita in camera di consiglio, esaminava il reclamo in epigrafe. Preliminarmente, la Corte procedeva all’esame del referto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 del C.G.S. Dal referto emergeva che alla notifica del provvedimento di espulsione del portiere, il dirigente Bononi Luca iniziava ad inveire contro l’arbitro con linguaggio gravemente irrispettoso e irriguardoso, rivolgendo reiterate espressioni offensive e volgari, nonché assumendo un atteggiamento minaccioso, avvicinandosi all’ufficiale di gara quasi faccia a faccia, tanto da costringerlo ad allungare il braccio per mantenere la distanza e ad arretrare; tale condotta non si esauriva nel corso della gara, ma proseguiva anche al termine della stessa, allorché, durante le premiazioni, il dirigente rientrava sul terreno di gioco offendendo nuovamente l’arbitro prima a distanza e poi da posizione ravvicinata, reiterando il medesimo linguaggio offensivo e irriguardoso. Osserva altresì la Corte, che le circostanze addotte dalla società reclamante non risultano idonee a scalfire la descrizione puntuale, precisa e coerente fornita dall’arbitro nel proprio referto, il quale si presenta logico e privo di contraddizioni; rileva inoltre che lo stesso dirigente Bononi Luca, pur negando l’avvicinamento fisico all’ufficiale di gara, non ha in alcun modo smentito il tenore delle proteste rivolte all’arbitro né l’esistenza delle reiterate proteste, confermando così, quantomeno sotto tale profilo, la sostanziale veridicità dei fatti contestati. Alla luce della complessiva valutazione della condotta, la misura irrogata dal Giudice Sportivo risulta pienamente proporzionata alla gravità dei fatti accertati, ritenuto, in particolare, che la sanzione dell’inibizione fino al 05/03/2026 debba essere valutata come congrua e, per certi aspetti, contenuta, collocandosi nel minimo edittale adeguato rispetto alla pluralità e alla reiterazione delle condotte contestate. Per tali motivi la Corte Sportiva di Appello Territoriale.

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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