C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 273 del 06/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCALZI ASCANIO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.121 SGS DEL 09/01/2026 (Gara: MONTI PRENESTINI 1919 – PRO CALCIO CECCHINA del 05/01/2026 – Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCALZI ASCANIO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.121 SGS DEL 09/01/2026 (Gara: MONTI PRENESTINI 1919 – PRO CALCIO CECCHINA del 05/01/2026 – Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026
Con il presente ricorso la ASD Pro Calcio Cecchina impugna formalmente la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il comunicato ufficiale in oggetto, relativa alla squalifica inflitta al calciatore Scalzi Ascanio fino al 31/12/2026. Preliminarmente, la ricorrente intende porgere le proprie scuse per la situazione creatasi a seguito della condotta violenta tenuta dal proprio tesserato. Quest’ultimo ha riconosciuto di aver compiuto un gesto irriguardoso nei confronti del direttore di gara. La presente proposta di impugnazione viene avanzata al fine di permettere una rivalutazione della sanzione inflitta al calciatore in oggetto, ritenendola eccessiva rispetto al fatto contestato, considerato certamente grave ma non tale da classificarlo come azione violenta, in quanto non ha prodotto alcuna lesione personale all'arbitro, e che si può invece sintetizzare come azione impetuosa ed incontrollata comminata da una volontaria aggressività. Ritiene la Società che nel caso in esame manca proprio la violenza, trattandosi di una spinta che ha fatto retrocedere l’arbitro, non tale da farlo cadere a terra. Oltre a tale considerazioni, la ricorrente ha evidenziato e riportato le decisioni assunte da Organi di Giustizia Sportiva sia regionale che nazionale, in cui comportamenti analoghi a quello in esame sono stati sanzionati in modo differente rispetto alla decisione adottata nei confronti del calciatore Scalzi Ascanio. Detto ciò si ritiene che la sanzione adottata verso la Polisportiva Pro Calcio Cecchina possa essere rivalutata e ricondotta entro limiti di minore gravità. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha quindi letto con debita attenzione l’articolato e dettagliato ricorso presentato, e si è resa conto che al di là dei concetti espressi sul significato di “condotta viollenta”, questo Organo di Disciplina sportiva ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Scalzi Ascanio possa essere adeguatamente modificata, tenuto conto dei parametri adottati in casi del genere, in cui si è tenuto conto sia dello spintonamento che delle offese e minacce rivolte al direttore di gara. Conseguentemente questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Scalzi Ascanio al 01/09/2026. Il contributo va restituito.
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