C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 273 del 06/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL AZZURRA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE KURTI DURIN FINO AL 06/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.121 SGS DEL 09/01/2026 (Gara: ACADEMY LADISPOLI SRL – REAL AZZURRA del 06/01/2026 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL AZZURRA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE KURTI DURIN FINO AL 06/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.121 SGS DEL 09/01/2026 (Gara: ACADEMY LADISPOLI SRL – REAL AZZURRA del 06/01/2026 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Real Azzurra; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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