C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 273 del 06/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE D’ONOFRIO MICHELE FINO AL 06/03/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIROLOZZI NICOLA PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI BUONAVOGLIA LUIGI, GANDOLFI PIERO, PIROLOZZI EMANUELE E TARTAGLIA VIRGILIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 LND DEL 08/01/2026 (Gara: SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – HERMADA del 04/01/2026 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE D’ONOFRIO MICHELE FINO AL 06/03/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIROLOZZI NICOLA PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI BUONAVOGLIA LUIGI, GANDOLFI PIERO, PIROLOZZI EMANUELE E TARTAGLIA VIRGILIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 LND DEL 08/01/2026 (Gara: SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – HERMADA del 04/01/2026 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Con rituale reclamo, la società SS Cosma Damiano Grunuovo ha impugnato il provvedimento di perdita della gara comminato dal Giudice Sportivo per averne impedito la regolare effettuazione nonché l’ammenda di € 200,00 perché propri sostenitori attendevano il direttore di gara vicino la propria auto e lo insultavano, le sanzioni di squalifica a carico dei calciatori Nicola Pirolozzi (6 gare per atto violento verso un avversario e ingiurie verso l’arbitro), Luigi Buonavoglia, Piero Gandolfi, Emanuele Pirolozzi e Virgilio Tartaglia (tutti 4 gare per minacce e offese verso il direttore di gara) e l’inibizione a carico del dirigente Michele D’Onofrio fino al 6.3.2026 per comportamento minaccioso e offensivo verso l’arbitro. A riguardo, con il gravame si deduceva che la sospensione non era stata correttamente effettuata perché l’arbitro non era stato mai oggetto di atti violenti, che l’arbitro non aveva mostrato il cartellino rosso ai giocatori della reclamante né al dirigente e che il supplemento di rapporto non era firmato dall’arbitro. Veniva quindi richiesto l’annullamento o la riduzione delle sanzioni o approfondimento istruttorio a cura della Procura Federale. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risultano accuratamente descritti i fatti oggetto del presente procedimento che non necessita di alcun approfondimento istruttorio. Il direttore di gara, infatti, descrive chiaramente come a seguito di reciproci atti di violenza (schiaffi al volto) tra il calciatore Nicola Pirolazzi e un avversario, egli provvedeva a espellere entrambi e il tesserato della reclamante protestava con un comportamento gravemente irrispettoso. L’arbitro veniva quindi attorniato da altri calciatori SS Cosma Damiano Grunuovo, i sigg. Luigi Buonavoglia, Emanuele Pirolozzi e Virgilio Tartaglia, che proferivano nei suoi riguardi ingiurie e minacce nonché dal calciatore Piero Gandolfi che teneva una condotta gravemente irrispettosa. Egli non mostrava i cartellini rossi a tali calciatori per salvaguardare la propria incolumità e sospendeva quindi la gara perché la compagine di casa non aveva più il numero minimo dei giocatori richiesto. Veniva poi avvicinato dal dirigente Michele D’Onofrio che gli intimava di riprendere l’incontro, minacciandolo e proferendo ingiurie. Innanzi tutto deve essere confermato il provvedimento della perdita della gara adottato dal Giudice Sportivo. Poiché la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio stabilisce che “Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l’una o l’altra squadra ha meno di sette calciatori (titolari)”, è evidente che l’incontro in epigrafe non abbia avuto regolare svolgimento poiché la compagine della reclamante si era ritrovata con un numero di giocatori inferiori al minimo regolamentare. I cinque calciatori espulsi, infatti, erano tutti titolari al momento delle espulsioni e, a questo punto, non essendoci più il numero minimo dei giocatori richiesto, l’arbitro sospendeva l’incontro. Nulla rileva, quindi, se il direttore di gara sia stato oggetto o meno di contatti fisici in quanto in tali casi la sospensione è automatica. Come indicato nel referto, poi, l’arbitro non mostrava il cartellino rosso ai sigg. Luigi Buonavoglia, Piero Gandolfi, Emanuele Pirolozzi e Virgilio Tartaglia per garantire la sua incolumità, che è appunto uno dei casi in cui si può prescinderne dall’esibizione. Le espulsioni, quindi, risultano del tutto corrette. Per quanto attiene la misura delle sanzioni, devono essere lievemente ridotte le squalifiche a carico dei calciatori Nicola Pirolazzi e Piero Gandolfi visto il minor disvalore della condotta tenuta rispetto a quanto sanzionato dal Giudice di prime cure. Deve invece essere confermata la squalifica ai restanti calciatori, l’inibizione al dirigente Michele D’Onofrio e l’ammenda alla società, le cui quantificazioni risultano corrette rispetto ai comportamenti degli stessi e dei sostenitori della reclamante, come sopra descritti. Del tutto prova di pregio la deduzione di nullità del supplemento di rapporto perché non firmato. Esso, infatti, risulta richiamato nel referto arbitrale e ad esso è stato allegato nell’invio diventandone, quindi, un tutt’uno. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Pirolozzi Nicola a 5 gare e a carico del calciatore Gandolfi Piero a 3 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

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