C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 11/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIME SPORT ROMA SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VITALE TAMARA FINO AL 12/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.108 C5 DEL 03/12/2025 (Gara: TIME SPORT ROMA SSDARL – PROGETTO FUTSAL CALCIO A5 del 28/11/2025 – Campionato C5 Femminile Serie C) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIME SPORT ROMA SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VITALE TAMARA FINO AL 12/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.108 C5 DEL 03/12/2025 (Gara: TIME SPORT ROMA SSDARL – PROGETTO FUTSAL CALCIO A5 del 28/11/2025 – Campionato C5 Femminile Serie C) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025
La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 108 del 03.12.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della SSD Time Sport Roma SSDARL, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte riconosce da respingere il reclamo in relazione alla inibizione del dirigente Sig. ra Tamara Vitale fino al 12.02.2026, poiché al momento dell’esibizione del provvedimento disciplinare, la stessa urlava nel secondo tempo di gara al direttore di gara con tono aggressivo ingiuriandolo ed offendendolo e successivamente da quest’ultimo veniva identificata così come trascritto nel referto di gara. Inoltre il comportamento tenuto dal dalla dirigente tesserata con la Società Time Sport Roma SSADRL, oggetto del reclamo, corrisponde alla intenzionalità e volontarietà miranti a ledere il decoro, la dignità, l’integrità fisica e l’onore della persona dell’arbitro che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività operata sull’arbitro. Ad ogni modo urla, minacce e ingiurie in direzione dell’arbitro superano il normale limite del diritto di critica in quanto tali espressioni non sono un mero dissenso alla decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari per il contesto di gioco, ma attacchi personali lesivi della dignità morale e fisica della persona offesa. L’esempio della dirigente a tutta la squadra è stata quella di una totale mancanza di rispetto e riguardo che rappresenta una totale distonia ai valori che governano l’ordinamento sportivo e che nella sanzione comminata vanno ben oltre un comma dell’art. 36 C.G.S.. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte ed irriguardose espressioni costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni tesserato. Tutto ciò premesso questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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