C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 11/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 09/12/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 09/12/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.176 del 27.11.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della FIDENE ASD, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce da respingere il reclamo, in relazione alla segnalazione sulla distinta di gara presentata dalla società ASD Accademia Sporting Roma non conforme a quanto stabilito dalla LND in merito al modello della stessa come da portale dedicato del CR Lazio e che la stessa presenti correzioni riportate a mano che inficerebbero la regolare partecipazione al Campionato di cui trattasi, nonché la presunta irregolare partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori Abou Dalou, Antonelli, Attini, Caparrucci, Ciampini, Cipriani, Ciurluini, Eudizi, Codispoti, Dominici, Giuliani, Liuti, Lonardo, Marini, Papetti, Piostillo, Poliziani e Pollastri in quanto non risulterebbero essere tesserati per la società ASD Accademia Sporting Roma per la corrente stagione sportiva. Il ricorso per questa Corte è da ritenersi infondato, infatti alle difformità indicate rispetto al modello utilizzato dalla società Accademia Sporting Roma per la compilazione della distinta, ritiene che le stesse non inficino la regolarità della gara e che gli errori nella trascrizione sulla stessa di alcuni dati relativi alla data di nascita dei calciatori Aloisi e Cipriani, siano dovuti solo alla errata trascrizione e siano comunque stati corretti regolarmente. Inoltre sulla presunta partecipazione irregolare di tutti gli altri calciatori sopra menzionati, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, ha ancora una volta certifica che i medesimi sono regolarmente tesserati per la società ASD Accademia Sporting Roma per la stagione sportiva in corso. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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