C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 11/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL. MONTORIO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRONGARI MARCO FINO AL 31/12/2029 E A CARICO DEL CALCIATORE PAGANELLI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.25 LND DEL 03/12/2025 (Gara: POL. MONTORIO ROMANO – BRICTENSE del 29/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL. MONTORIO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRONGARI MARCO FINO AL 31/12/2029 E A CARICO DEL CALCIATORE PAGANELLI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.25 LND DEL 03/12/2025 (Gara: POL. MONTORIO ROMANO – BRICTENSE del 29/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Polisportiva Montorio Romano ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo enunciate in epigrafe. La reclamante sostiene l’assoluta falsità di quanto riportato nel referto di gara in relazione all’inserimento del calciatore Petrongari Marco tra i calciatori espulsi, nominativo riportato nel referto e nel modello che viene rilasciato alle società al termine della gara ed allegato al referto dal direttore di gara, mentre nelle due copie rilasciate alle società tale nominativo non compare. Inoltre la sospensione della gara non sarebbe avvenuta per la presunta aggressione del Petrongari all’Arbitro ma per il comportamento di quest’ultimo che, in un momento di concitazione, avrebbe spinto con violenza un calciatore della squadra di casa contro la recinzione ed a sostegno di questa tesi produce una dichiarazione del dirigente della squadra avversaria che sarebbe intervenuto nel frangente, allontanando l’Arbitro dal calciatore colpito, cercando di farlo rientrare in se, sino all’intervento di un dirigente della squadra di casa che aveva accompagnato il direttore di gara sino allo spogliatoio. Nega poi che il direttore di gara avesse necessità di alcun ricovero ospedaliero, poiché a fine gara, uscendo dall’impianto sportivo, si era accompagnato con un connazionale che passava per caso nei pressi dello stadio e che, vista la presenza di un capannello di persone e del fratello dell’Arbitro si era fermato per sapere cosa fosse successo e poi si era accompagnato con lo stesso Arbitro presso un bar dove erano stati per circa mezz’ora senza che questi denotasse alcun problema fisico o riferisse di essere stato percosso da alcuno. Infine, rilevavano anche la presenza di incongruenze nel referto di pronto soccorso allegato in quanto dal referto di pronto soccorso è dato leggere che il paziente avrebbe riferito di essere stato colpito con uno schiaffo da persona non nota e che l’evento sarebbe avvenuto alle ore 17,00 circa, tutte dichiarazioni incompatibili, sia per l’orario che per la conoscenza dell’autore del fatto, con quanto riportato nel referto. A fronte della documentazione prodotta dalla reclamante la Corte decideva di convocare il direttore di gara che, però, in sede di audizione non rendeva dichiarazioni esaustive sulle circostanze controverse del caso. In particolare non sapeva spiegare la difformità tra il modello allegato al referto e quello rilasciato alle società, con l’inserimento solo in quello allegato al referto del nominativo del calciatore Petrongari, non ha confermato la circostanza di essersi intrattenuto presso un bar dopo la gara con un connazionale, asserendo che questi avrebbe trovato il suo contatto sui social chiedendogli poi insistentemente il numero di telefono, ha negato l’episodio dell’aggressione fisica al calciatore del Montorio, così come delle contestazioni sollevate a suo carico dall’osservatore arbitrale, riferite invece dalla reclamante e nelle dichiarazioni prodotte; sul referto medico del pronto soccorso ha riferito che nessuno gli abbia chiesto se conosceva o meno l’aggressore e che l’orario dell’aggressione riportato era frutto di un errore del compilatore del triage. In via preliminare, stante la durata della sanzione, la Corte ha esaminato la squalifica del calciatore Paganelli Andrea, sanzionato con quattro giornate di squalifica. Secondo il referto il calciatore, dopo la sospensione della gara avrebbe pesantemente minacciato ed insultato il direttore di gara. La sanzione, contenuta nel minimo edittale appare congrua e motivata, anche in considerazione del momento in cui è stata indirizzata all’Arbitro, rendendo inapplicabile qualsiasi attenuante. La squalifica va quindi confermata ed il reclamo per tale posizione va rigettato. Per quanto attiene al resto delle sanzioni impugnate sussistono a parere del Collegio, fondati dubbi sulla completezza ed aderenza agli occorsi di quanto riportato nel referto. Innanzitutto, l’Arbitro non ha chiarito l’evidente discrasia tra il modello allegato al referto e quelli consegnati ad entrambi le società. Il nominativo del calciatore Petrongari appare infatti aggiunto solo nel modello allegato al referto, successivamente alla consegna alle società, quasi che sia frutto di una segnalazione successiva fatta da qualcuno all’Arbitro sull’autore dello schiaffo che avrebbe subito negli episodi da cui è scaturita la sospensione dell’incontro. L’Arbitro ha poi negato di essere passato a vie di fatto con un calciatore del Montorio, colpendolo al torace e spingendolo contro la recinzione, così come ha negato di aver ricevuto per questo e per gli atteggiamenti assunti durante la gara e dopo la sospensione, un rimprovero dall’osservatore arbitrale; su questi aspetti però vi sono testimonianze convergenti dei dirigenti di entrambe le squadre e, per quanto attiene a quelle degli ospiti, che vincevano due a zero e non avevano alcun motivo di astio o risentimento con l’Arbitro, appaiono assistite da una intrinseca attendibilità. Le circostanze relative al certificato di pronto soccorso, di natura documentale, non sono state spiegate convincentemente dall’Arbitro poiché non è credibile che in un rapporto su riferita aggressione un addetto al triage possa riportare una dichiarazione errata su di un punto così rilevante, quale quello dell’identificazione dell’aggressore da parte della vittima, né che possa riportare un orario errato, decisivo per l’ausilio ai sanitari sulla diagnosi delle lesioni. Va sottolineato che l’Arbitro da Montorio Romano, ove l’aggressione è avvenuta alle ore 15,26, si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea, distante meno di un’ora, dove è giunto alle ore 18,26, esattamente tre ore dopo, e questo da’ credibilità al fatto che l’Arbitro non si sarebbe allontanato subito dall’impianto sportivo ma si sia trattenuto da qualche parte per almeno un’ora. Orbene su questo aspetto assume quindi rilievo la produzione documentale della reclamante, costituita da una testimonianza di persona totalmente estranea alla gara e lo screen shot del cellulare della stessa persona che documenta i messaggi che si sono scambiati con l’Arbitro dopo l’incontro e che, dal contenuto, non sembrano essere quelli tra due estranei ma tra due persone che si erano conosciute prima del contatto epistolare. La complessità degli accertamento istruttori da effettuare impone quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. che potrà innanzitutto sentire l’osservatore arbitrale presente sul campo su tutte le circostanze rimaste controverse (identificazione dell’autore dello schiaffo all’Arbitro e sussistenza dell’aggressione da parte dell’Arbitro ad un calciatore del Montorio, compilazione del rapportino di fine gara e situazione complessiva), sentire i dirigenti di entrambe le squadre presenti in distinta e che hanno reso dichiarazioni firmate ed allegate al referto, sentire, qualora disponibile, la persona che si sarebbe accompagnata con l’Arbitro a fine gara ed acquisire tutto quanto ritenuto utile, compresa la relazione della Forza Pubblica se presente od intervenuta dopo i fatti, per la ricostruzione di tutti gli occorsi. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Paganelli Andrea. Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate, rinviando ogni decisione all’esito.
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