C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 11/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA TREVI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOFANI MANUEL PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.42 LND DELL’11/12/2025 (Gara: KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. – NUOVA TREVI del 07/12/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA TREVI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOFANI MANUEL PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.42 LND DELL’11/12/2025 (Gara: KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. – NUOVA TREVI del 07/12/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026
La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 42 del 11.12.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Nuova Trevi riducendo le squalifica a carico del ricorrente calciatore Manuel Tofani, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza dell’attuazione del ricorrente di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, ex art 36, c. 1, lett. a del C.G.S, ma allo stesso tempo manca nel gesto così documentato l’elemento soggettivo della volontà di arrecare una lesione grave al direttore di gara, si riscontra un gesto impetuoso, ma di lieve entità ed al fine di stemperare una tensione eccessiva nel contesto di gioco, gesto che andava ad ogni modo evitato. Infatti tali condotte sono certamente reprensibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, visto pure il ravvedimento del calciatore e per lui della società che riconosce e deplora l’inopportunità del gesto compiuto dal Tofani Manuel, atto che costituisce una violazione delle norme comportamentali e di rispetto nei confronti dell’Ufficiale di Gara. Tuttavia la Corte ritiene che l’applicazione della sanzione della squalifica di n. 9 giornate risulti eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta come descritta nello stesso referto, denota un gesto di lieve entità e senza conseguenze, che ai sensi dell'Art. 13 C.G.S. comporta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e specifiche, al fine di ridurre la sanzione inflitta. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tofani Manuel a 6 gare. Il contributo va restituito
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