C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 11/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PONTINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 09/01/2026 (Gara: PESCATORI OSTIA – PONTINIA del 21/12/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PONTINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 09/01/2026 (Gara: PESCATORI OSTIA – PONTINIA del 21/12/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.262 del 30.01.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Asd Pontinia, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce inammissibile il reclamo, poiché è bene evidenziare il valore del Referto e della sua integrazione, come il supplemento di referto, come atti ufficiali quali atti di prova privilegiata di quanto accaduto durante una gara. Nella fattispecie il referto arbitrale e la sua integrazione rappresentano i pilastri fondamentali della giustizia sportiva. La loro natura di "atti ufficiali" è sancita dal Codice di Giustizia Sportiva e si fonda sui seguenti punti chiave: 1. Presunzione di Veridicità (Fede Privilegiata) I rapporti redatti dall'arbitro, dai suoi assistenti o dagli osservatori federali godono di una particolare protezione legale. In ambito sportivo, quanto riportato in questi documenti si presume vero fino a prova contraria. Il Giudice Sportivo basa le proprie decisioni esclusivamente su quanto descritto in questi atti ufficiali. 2. L'Integrazione al Referto L'integrazione è un atto ufficiale che l'arbitro redige per chiarire, precisare o aggiungere dettagli che non sono stati inseriti nel referto principale o che necessitano di una spiegazione più approfondita su richiesta del Giudice Sportivo. Inoltre sentito l’Arbitro, lo stesso in sede di supplemento di rapporto ha affermato che, a seguito di un controllo con l’Assistente Arbitrale n. 1 (in possesso dei cartellini relativi alle sostituzioni), si è accorto di aver erroneamente scambiato il n.14 con il n.15. È stato ampiamente accertato da questa Corte che il calciatore effettivamente entrato in campo al posto del n.9 è stato il n.15, pertanto, ed ancora una volta, non si riscontrano irregolarità commesse dalla Soc. Pescatori Ostia. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it