C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 11/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTELNUOVESE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ARESTI ROBERTO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 22/01/2026 (Gara: POL.CASTEL MADAMA – CASTELNUOVESE CALCIO del 18/01/2026 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTELNUOVESE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ARESTI ROBERTO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 22/01/2026 (Gara: POL.CASTEL MADAMA – CASTELNUOVESE CALCIO del 18/01/2026 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026
L’allenatore della Soc. Castelnuovese Calcio, sig. Roberto Aresti, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva squalificato per 6 gare per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco e rivolto espressioni offensive all’arbitro, offese che venivano reiterate successivamente dagli spalti, dopo il provvedimento di espulsione ed al termine della gara. L’allenatore reclamante, nel proprio ricorso, evidenziava unicamente di aver protestato, sia pur in modo vibrante verso l’arbitro ma negava decisamente di aver rivolto frasi offensive all’arbitro, neppure dopo il provvedimento di espulsione e chiariva che al fischio finale della gara, rientrava sul terreno di gioco unicamente per alcuni chiarimenti con i dirigenti della squadra avversaria; alla luce di ciò l’allenatore chiedeva l’annullamento della sanzione o quantomeno una riduzione della stessa. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 05/02/2026, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo sulla base della seguente motivazione. Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che al 14° della seconda frazione di gioco, l’allenatore della Castelnuovese Calcio, Sig. Roberto Aresti, dopo essere entrato in campo veniva espulso per aver indirizzato ripetute offese all’arbitro; alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese dagli spalti; al termine della gara rientrava nuovamente sul terreno di gioco e protestava all’indirizzo dell’arbitro. Orbene è evidente il disvalore della condotta offensiva posta in essere dall’allenatore in oggetto, in più occasioni, nei confronti del direttore di gara; ciò nonostante si ritiene, eccessiva la sanzione irrogatagli, la quale può essere, leggermente, ridotta per adeguarla a fattispecie analoghe. Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Aresti Roberto a 5 gare. Il contributo va restituito.
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