F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0086/CFA pubblicata il 4 Febbraio 2026 (motivazioni) – PFI/ società Football Club Academy A.S.D. et alios

Decisione/0086/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0097/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Carlo Saltelli – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0097/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 123 del 22 dicembre 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 27 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la reclamante, l’Avv. Alessandro Calcagno e l’Avv. Fabio Cazzola per i deferiti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 19 novembre 2025, adottato a conclusione di una istruttoria avviata a seguito di un esposto del presidente della società Football Club Academy A.S.D., la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il sig. Simone Dini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società IES Santa Veneranda A.S.D.;

- il sig. Fulvio Giovannetti, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società IES Santa Veneranda A.S.D.;

- il sig. Mario Morazzini, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società IES Santa Veneranda A.S.D.:

- la sig.ra Elena Taboni, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Accademia dello Sport A.S.D.;

- il sig. Giorgio Clementoni, all’epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, CGS all'interno e nell'interesse della società Accademia dello Sport A.S.D.;

- la società IES Santa Veneranda A.S.D.; - la società Accademia dello Sport A.S.D.;

per rispondere:

- tutte le persone fisiche, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, commi 1 e 2, CGS, in relazione a una asserita attività di proselitismo in favore della costituenda società Accademia dello sport A.S.D., posta in essere, consentita o comunque non impedita - dal mese di febbraio 2025 fino al termine della stagione sportiva 2024-2025 - prospettando ai tecnici contattati l’impossibilità per la società di attuale tesseramento di proseguire l’attività nella nuova stagione sportiva 2025-2026 a causa della indisponibilità di un impianto sportivo;

- il sig. Dini, anche della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS,  per avere, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, consentito alla costituenda società Accademia dello Sport A.S.D. di apporre cartelloni che pubblicizzavano la formazione di un nuovo settore giovanile all'interno dell'impianto sportivo utilizzato dalla società dallo stesso rappresentata, benché tale struttura fosse sino al 30 giugno 2025 affittata per lo svolgimento delle attività del settore giovanile alla società Football Club Academy A.S.D.;

- la sig.ra Taboni, anche della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per avere, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, consentito che la società dalla stessa rappresentata apponesse cartelloni che pubblicizzavano la formazione di un nuovo settore giovanile all'interno dell'impianto sportivo del comune di Santa Veneranda, affidato in concessione dal Comune di Pesaro alla società IES Santa Veneranda A.S.D. e da questa affittato alla società Football Club Academy A.S.D. sino al 30 giugno 2025, nel quale tale ultima società svolgeva la propria attività di settore giovanile;

- le società IES Santa S. Veneranda A.S.D. e società Accademia dello Sport A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, in relazione agli atti e ai comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale ha ritenuto che l’audizione istruttoria degli indagati sarebbe stata fissata in violazione del preavviso di almeno tre giorni indicato dall’art. 123, comma 3, CGS e, per l’effetto, ha dichiarato l’improcedibilità del deferimento.

3. Con reclamo depositato il 27 dicembre 2025, la Procura federale ha interposto appello avverso la decisione di primo grado, contestando la declaratoria di improcedibilità e insistendo per la fondatezza del deferimento.

La Procura federale ha rinnovato la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Simone Dini, mesi 8 di inibizione;

- a carico del sig. Mario Morazzini, mesi 6 di inibizione;

- a carico del sig. Fulvio Giovannetti, mesi 6 di inibizione;

- a carico della sig.ra Elena Taboni, mesi 4 di inibizione;

- a carico del sig. Giorgio Clementoni, mesi 6 di inibizione;

- a carico della società IES Santa Veneranda A.S.D., 1.000,00 di ammenda;

- a carico della società Accademia dello Sport A.S.D., 1.000,00 di ammenda.

Con memoria del 26 gennaio 2026, i deferiti si sono costituiti in giudizio per resistere al reclamo.

4. All’udienza del 27 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Con il primo motivo del reclamo, la Procura federale contesta la declaratoria di improcedibilità del deferimento adottata dal Tribunale federale territoriale.

Come detto in narrativa, il primo giudice ha ritenuto che la Procura federale avrebbe ripetutamente violato l’obbligo - in tesi, scaturente dall’art. 123, comma 3, CGS - di rispettare un intervallo temporale di almeno tre giorni fra convocazione e svolgimento dell’audizione degli indagati, con conseguente violazione del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio, dei principi del giusto processo. Da ciò, appunto, la ritenuta improcedibilità del deferimento.

Al contrario, secondo la reclamante, la disposizione in discorso fisserebbe per l’organo inquirente un termine entro il quale disporre la data della nuova audizione nel caso in cui l’incolpando non possa comparire nella prima data fissata per l’adempimento. Una diversa lettura della norma, oltre che contraria al dato letterale, non sarebbe compatibile con le esigenze di celerità e speditezza proprie dell'intero impianto del procedimento disciplinare sportivo.

6. Il Collegio ritiene che, sebbene gli argomenti spesi dalla Procura federale siano di per sé condivisibili, la decisione di primo grado meriti tuttavia conferma, seppur per ragioni diverse da quelle che il Tribunale territoriale ha posto a base della sua pronuncia.

Vero è che - come rileva la Procura federale - il comma 3 dell’art. 123 CGS non individua affatto un termine a comparire, da osservarsi a pena di invalidità, che rappresenterebbe invece un irrigidimento nell’ambito di una procedura improntata alle esigenze della celerità e della speditezza. Piuttosto, sempre in coerenza con quelle esigenze, che si traducono in scansioni procedurali serrate, il comma 3 stabilisce il termine entro il quale, nel caso di impedimento dell’incolpato o dei suoi difensori, l’audizione deve essere riprogrammata.

Oltre che da queste considerazioni sistematiche, tale interpretazione è confortata dalla collocazione dell’inciso “entro tre giorni dalla originaria convocazione”, che è immediatamente collegato al sintagma “rinvio dell’adempimento”.

La diversa lettura proposta dalla difesa e condivisa dal giudice di primo grado (la natura del termine discenderebbe da ciò, che entro tre giorni dalla comunicazione della data dell’audizione l’incolpando potrebbe chiederne lo spostamento e che quindi, in questo lasso di tempo, l’adempimento non potrebbe avere luogo) è brillante ma non convincente posto che, se così fosse, l’inciso sarebbe collocato dopo l’espressione “può … richiedere”.

Pertanto, il ragionamento del primo giudice per dichiarare improcedibile il deferimento non può essere condiviso.

7. Al medesimo risultato, però, si perviene con un percorso diverso.

Ora, conviene ricordare che l’art. 44, comma 6, CGS - il quale sancisce che i termini indicati dal codice sono tutti perentori, salvo che non risulti diversamente - va letto alla luce della consolidata giurisprudenza federale, che distingue fra termini procedimentali (quali i termini per la comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini e per la comunicazione dell’atto di deferimento o, ancora, il termine ultimo per la pronuncia delle decisioni disciplinari di primo e secondo grado nonché di rinvio) e termini endoprocedimentali. Dal mancato rispetto di questi ultimi non deriva necessariamente l’improcedibilità dell’intero procedimento o l’invalidità degli atti successivi, occorrendo in ogni caso valutare la funzione del singolo termine e in ogni caso, contemperare i diversi interessi in gioco (Corte fed. app., SS.UU., n. 23/2020-2021).

In sintesi, il termine endoprocessuale svolge solo una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo (Corte fed. app., SS.UU., n. 37/2025-2026; Corte fed. app., Sez. I, n. 3/2025-2026; Corte fed. app., Sez. IV, n. 43/2020-2021).

Alla distinzione fra termini procedimentali ed endoprocedimentali si collega quella fra termini perentori e ordinatori, seppur non coincida pienamente con la prima.

A tale ultimo riguardo, la ricordata decisione delle Sezioni unite n. 23/2020-2021 ha ribadito principi che vale la pena di richiamare e confermare in questa sede, distinguendo fra termini ordinatori e perentori <<a seconda delle diverse conseguenze che derivano dal loro vano spirare.

Lo spirare dei primi, di norma, non ha conseguenze sulla possibilità di svolgere quella determinata attività o di compiere quell’atto. Lo spirare dei secondi invece determina, sempre di norma, proprio la decadenza da quella stessa possibilità.

Si è usata l’espressione generica “possibilità”, ma si dovrebbe propriamente parlare di diritto. Il termine perentorio, infatti, viene di norma posto a delimitare temporalmente l’esercizio di un diritto, ed è esso diritto, o meglio, la possibilità di esercitarlo, che decade allo spirare del relativo termine. Il termine perentorio non è invece, sempre di norma, posto a delimitare un obbligo. Se, infatti, un termine ha come obiettivo quello di accelerare lo svolgimento di un’attività doverosa, far discendere, come conseguenza dallo spirare di quel termine, il venir meno dell’obbligo, realizzerebbe, al massimo grado, l’effetto opposto a quello che l’assegnazione del termine intendeva realizzare. Perciò (si ripete, di norma) le attività doverose non sono assistite da termini perentori ma ordinatori, perché un dovere eseguito in ritardo è comunque preferibile alla vanificazione del dovere stesso>>.

Su questi indiscussi presupposti, il termine dell’art. 123, comma 3, primo periodo, CGS è un termine ordinatorio endoprocedimentale, la cui funzione è quella di accelerare l’espletamento di un incombente prescritto dalla norma.

Di conseguenza, decorso tale termine, la Procura federale mantiene il potere di procedere all’audizione e la parte privata non ha motivo di dolersi della tardività.

8. Ciò non significa, tuttavia, che, in questo quadro di insieme, la Procura federale abbia assoluta autonomia nello stabilire la data dell’audizione istruttoria. Autonomia che è certo assai ampia, ma il cui esercizio deve poter essere sindacato in giudizio nei casi limite - quale è quello che qui ci occupa - di manifesta ingiustizia o irragionevolezza, giacché l’organo inquirente, nel disporre l’adempimento, è tenuto ex fide bona a osservare criteri di ragionevolezza, che tengano conto dell’impianto complessivo della disposizione e degli obiettivi che questa si prefigge.

L’audizione dell’inquisito corrisponde a un duplice, distinto interesse: l’interesse di quest’ultimo a difendersi nel procedimento disciplinare e, semmai, a proporre un patteggiamento ex art. 126 CGS; l’interesse della Procura federale ad acquisire il materiale istruttorio necessario per confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare e formulare l’incolpazione mediante l’atto di deferimento a giudizio (art. 125, comma 1, CGS).

È evidente allora che, nell’interesse di entrambe le parti del procedimento, l’audizione deve essere fissata in tempi tali da consentirne ragionevolmente lo svolgimento.

Non così è avvenuto nel caso di specie.

9. I termini della vicenda sono i seguenti:

- il 6 ottobre 2025, la Procura federale ha comunicato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini, assegnando loro il termine di quindici giorni per chiedere di essere sentiti o inviare una memoria;

- in data 20 ottobre, gli indagati hanno chiesto di essere ascoltati sui fatti oggetto dell’indagine;

- il 27 ottobre, la Procura federale ha dato corso alla richiesta e fissato le audizioni alle ore 18:00 del successivo 28 ottobre;

- in quella data, il difensore degli indagati ha comunicato l’impossibilità dei suoi assistiti di essere presenti “atteso anche il mancato rispetto del termine a comparire” e ha chiesto una nuova fissazione, possibilmente a mezzo collegamento da remoto, per i successivi lunedì o martedì, dopo le 17:30;

- con comunicazione del 29 ottobre, la Procura federale ha calendarizzato le audizioni per il giorno 2 novembre, alle ore 18:00;

- con comunicazione del successivo 30 ottobre, ore 18:44, la Procura federale ha rettificato la comunicazione precedente fissando le audizioni per il giorno 31 ottobre, alle ore 16:30, segnalando l’impossibilità di procedere con l’audizione da remoto;

- lo stesso 31 ottobre, il difensore degli indagati ha contestato la legittimità del termine accordato e ha chiesto la fissazione delle audizioni in un altro giorno nel rispetto di un “termine congruo e legale”;

- in pari data, la Procura federale ha comunicato di non potere accogliere la richiesta di differimento e ha ricordato la possibilità di inviare una memoria sostitutiva entro due giorni.

10. Appare dunque che la Procura federale, dopo avere atteso 2 settimane per dar corso alla richiesta di audizioni, sia in prima che in seconda convocazione le ha fissate un giorno per l’altro, nel secondo caso addirittura con un intervallo di tempo inferiore alle 24 ore.

Così facendo, non ha fatto un ragionevole uso dei poteri che in materia il Codice le accorda.

Questo comportamento ha finito per svilire la rammentata funzione acceleratoria del termine ordinatorio endoprocedimentale, che non può essere utilizzato in modo tale da rendere in pratica impossibile un adempimento che il Codice reputa, invece, tendenzialmente necessario.

Si aggiunga che un lieve slittamento del termine, corrispondente a considerazioni di giustizia sostanziale, sarebbe stato praticamente ininfluente sulla durata del procedimento e non avrebbe inciso sul decorso dei termini perentori, tenendo conto della sospensione del termine per il deferimento prevista dall’art. 123, comma 3, ultimo periodo, CGS.

11. Nella fattispecie concreta, la violazione del principio di ragionevolezza nella fissazione delle audizioni ha impedito la legittima prosecuzione del procedimento disciplinare.

Ne segue che il reclamo della Procura federale va respinto e va confermata, seppur con diversa motivazione, la declaratoria di improcedibilità con cui si è concluso il giudizio di primo grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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