F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0088/CFA pubblicata il 9 Febbraio 2026 (motivazioni) – sig. Luca De Felice / PF

Decisione/0088/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0099/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0100/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Tommaso Marchese – Componente

Tommaso Mauceri – Componente

Renato Grillo - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 099/CFA/2025-2026, proposto dal sig. Luca De Felice in data 2 gennaio 2026 e n. 100/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 5 gennaio 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0128/TFNSD 2025-2026 del 29 dicembre 2025;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 30 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Renato Grillo, e uditi gli Avv.ti Federico Bagattini, per il sig. Luca De Felice e Filippo Ferraioli, per i Sigg.ri Roberto Macrì e Simone Carollo e per la società Coiano S. Lucia Prato Social Club APD e Francesco Vignoli, per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto dell’1 dicembre 2025, nell’ambito del procedimento n. 14444/1299pfi24-25/GC/DP/ff, il Procuratore federale deferiva dinnanzi al Tribunale federale nazionale, per quanto qui rileva, i Sigg. Luca De Felice (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Coiano S. Lucia Prato Social Club APD); Roberto Macrì (Presidente e legale rappresentante della predetta società sportiva); Lorenzo Giorgi (dirigente responsabile del settore femminile della predetta società); Simone Carollo (istruttore tecnico e responsabile safeguarding della predetta società); Ilaria Bonaiuti (Dirigente accompagnatore e team manager della predetta società) e la società  AC Coiano S. Lucia Prato Social Club APD, per rispondere, i primi cinque,  di violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS; il terzo anche dell’art. 28-bis, comma 6, CGS, il primo, ancora, di violazione dell’art. 37 del Regolamento del settore tecnico e i primi cinque di violazioni varie del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (in particolare gli artt. 3, 4 comma 1 lett. a) c), h) i) e comma 2  lett. a), c) ed i), 6, 9 e 11), nonché la società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club APD per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del CGS.

Questi, in particolare, gli addebiti mossi a ciascuno dei tesserati e alla società.

De Felice Luca:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 5, comma 1, lett. a), b) e h), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di allenatore della prima squadra femminile della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D. partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., in data 18.11.2024, chiesto alle calciatrici sig.re Anna Baroni, Irene Biolo e Alessia Luciani di commettere una condotta illecita, nello specifico di procurare alla loro compagna di squadra sig.ra Sirya Burani un grave infortunio (“spaccare una gamba”) e, a seguito del loro netto rifiuto, chiesto alle medesime calciatrici di isolarla progressivamente dal gruppo squadra per indurla ad abbandonare lo stesso, giustificando tali richieste con la finalità di impedire alla sig.ra Burani di svolgere l’attività sportiva e così di porre termine ad asserite pressioni subite dal sig. Marco Burani, consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest’ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato comunicando, altresì, il De Felice il proprio intendimento di voler cercare una calciatrice disposta ad arrecare una grave lesione fisica alla sig.ra Sirya Burani, per le ragioni sopra indicate, anche alla sig.ra Ilaria Bonaiuti team manager della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D.;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore tecnico e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e i), e comma 2, lett. a), c) e i), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di allenatore della prima squadra femminile della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D. partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., proferito ad alta voce e in modo reiterato all’indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d’età della squadra Juniores femminile, le seguenti frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio: “non capite un cazzo”, “siete delle imbecilli”, “stupide”, “fate schifo”, “troie”, “venite qui che si parla di fica”, “me lo fate venire duro”, “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda”, nonché per essersi il medesimo sig. De Felice, in occasione delle gare del campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D. disputate dalla squadra femminile della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D. fino al 17.3.2025 (data di formalizzazione delle sue dimissioni), rivolto, ripetutamente, all’indirizzo del gruppo squadra proferendo espressioni blasfeme e le seguenti frasi, contenenti allusioni sessualmente esplicite: “ho il cazzo duro” e “non avete il clitoride duro”.

Macrì Roberto:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 5, comma 1, lett. a), b) e h), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate, che il sig. Luca De Felice, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., in data 18.11.2024, chiedesse alle calciatrici sig.re Anna Baroni, Irene Biolo e Alessia Luciani di commettere una condotta illecita, nello specifico di procurare alla loro compagna di squadra sig.ra Sirya Burani un grave infortunio (“spaccare una gamba”) e, a seguito del loro netto rifiuto, chiedesse alle medesime calciatrici di isolarla progressivamente dal gruppo squadra per indurla ad abbandonare lo stesso, giustificando tali richieste con la finalità di impedire alla sig.ra Burani di svolgere l’attività sportiva e così di porre termine ad asserite pressioni subite dal sig. Marco Burani, consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest’ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e i), e comma 2, lett. a), c) e i), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate, che il sig. Luca De Felice, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., proferisse ad alta voce e in modo reiterato, nel corso della medesima stagione sportiva 2024-2025, all’indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d’età della squadra Juniores femminile, le seguenti frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio: “non capite un cazzo”, “siete delle imbecilli”, “stupide”, “fate schifo”, “troie”, “venite qui che si parla di fica”, “me lo fate venire duro”, “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda”, nonché che il medesimo sig. De Felice, in occasione delle gare del campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D. disputate fino al 17.3.2025 (data di formalizzazione delle sue dimissioni), si rivolgesse, ripetutamente, all’indirizzo del gruppo squadra proferendo espressioni blasfeme e le seguenti frasi, contenenti allusioni sessualmente esplicite: “ho il cazzo duro” e “non avete il clitoride duro”;

Giorgi Lorenzo:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28-bis, comma 6, del Codice di giustizia sportiva e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 5, comma 1, lett. a), b) e h), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di responsabile del settore femminile della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione federale responsabile delle Politiche di Safeguarding di quanto dallo stesso appreso in data 17.3.2025 circa il fatto che il sig. Luca De Felice, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., in data 18.11.2024, avesse chiesto alle calciatrici sig.re Anna Baroni, Irene Biolo e Alessia Luciani di commettere una condotta illecita, nello specifico di procurare alla loro compagna di squadra sig.ra Sirya Burani un grave infortunio (“spaccare una gamba”) e, a seguito del loro netto rifiuto, avesse chiesto alle medesime calciatrici di isolarla progressivamente dal gruppo squadra per indurla ad abbandonare lo stesso, giustificando tali richieste con la finalità di impedire alla sig.ra Burani di svolgere l’attività sportiva e così di porre termine ad asserite pressioni subite dal sig. Marco Burani, consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest’ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28-bis, comma 6, del Codice di giustizia sportiva e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e i), e comma 2, lett. a), c) e i), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in qualità di responsabile del settore femminile della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione federale responsabile delle Politiche di Safeguarding di quanto dallo stesso appreso circa il fatto che il sig. Luca De Felice, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., avesse proferito ad alta voce e in modo reiterato, nel corso della medesima stagione sportiva 2024-2025, all’indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d’età della squadra Juniores femminile, le seguenti frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio: “non capite un cazzo”, “siete delle imbecilli”, “stupide”, “fate schifo”,“troie”, “venite qui che si parla di fica”, “me lo fate venire duro”, “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda”;

Carollo Simone:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 5, comma 1, lett. a), b) e h), 6 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate, che il sig. Luca De Felice, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., in data 18.11.2024, chiedesse alle calciatrici sig.re Anna Baroni, Irene Biolo e Alessia Luciani di commettere una condotta illecita, nello specifico di procurare alla loro compagna di squadra sig.ra Sirya Burani un grave infortunio (“spaccare una gamba”) e, a seguito del loro netto rifiuto, chiedesse alle medesime calciatrici di isolarla progressivamente dal gruppo squadra per indurla ad abbandonare lo stesso, giustificando tali richieste con la finalità di impedire alla sig.ra Burani di svolgere l’attività sportiva e così di porre termine ad asserite pressioni subite dal sig. Marco Burani, consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest’ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e i), e comma 2, lett. a), c) e i), 6 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate, che il sig. Luca De Felice, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., proferisse ad alta voce e in modo reiterato, nel corso della medesima stagione sportiva 2024-2025, all’indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d’età della squadra Juniores femminile, le seguenti frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio: “non capite un cazzo”, “siete delle imbecilli”, “stupide”, “fate schifo”, “troie”, “venite qui che si parla di fica”, “me lo fate venire duro”, “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda”, nonché che il medesimo sig. De Felice, in occasione delle gare del campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D. disputate fino al 17.3.2025 (data di formalizzazione delle sue dimissioni), si rivolgesse, ripetutamente, all’indirizzo del gruppo squadra proferendo espressioni blasfeme e le seguenti frasi, contenenti allusioni sessualmente esplicite: “ho il cazzo duro” e “non avete il clitoride duro”;

Bonaiuti Ilaria:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28-bis, comma 6, del Codice di giustizia sportiva e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere la stessa, in qualità di dirigente accompagnatore e team manager della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione federale responsabile delle Politiche di Safeguarding di quanto dalla stessa appreso nel mese di dicembre 2024 circa il fatto che il sig. Luca De Felice, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 2024-2025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., fosse alla ricerca di una calciatrice disposta ad arrecare una grave lesione fisica alla sig.ra Sirya Burani (“spaccare un ginocchio”), in modo da impedirle di giocare e far cessare in tal modo le asserite pressioni subite dal sig. Marco Burani, consulente e sponsor della società nonché genitore della predetta calciatrice, affinché quest’ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato, e che nel corso di una cena il medesimo sig. De Felice avesse chiesto alle calciatrici sig.re Anna Baroni, Irene Biolo e Alessia Luciani di commettere la predetta condotta illecita, richiesta che aveva incontrato il netto rifiuto delle atlete;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28-bis, comma 6, del Codice di giustizia sportiva e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), c) e i), e comma 2, lett. a), c) e i), 6 e 9 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere la stessa, in qualità di dirigente accompagnatore e team manager della società A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione federale responsabile delle Politiche di Safeguarding delle condotte commesse in sua presenza dal sig. Luca De Felice, allenatore della prima squadra femminile della predetta società partecipante nella stagione sportiva 20242025 al campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D., consistite nell’avere lo stesso proferito ad alta voce e in modo reiterato, nel corso della medesima stagione sportiva 2024-2025, all’indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d’età della squadra Juniores femminile, le seguenti frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio: “non capite un cazzo”, “siete delle imbecilli”, “stupide”, “fate schifo”, “troie”, “venite qui che si parla di fica”, “me lo fate venire duro”, “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda”, nonché nell’essersi il medesimo sig. De Felice, in occasione delle gare del campionato di Eccellenza femminile del Comitato Regionale Toscana della L.N.D. disputate fino al 17.3.2025 (data di formalizzazione delle sue dimissioni), rivolto, ripetutamente, all’indirizzo del gruppo squadra proferendo espressioni blasfeme e le seguenti frasi, contenenti allusioni sessualmente esplicite: “ho il cazzo duro” e “non avete il clitoride duro”.

la società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Macrì (presidente e legale rappresentante), Lorenzo Giorgi (responsabile del settore femminile), Luca De Felice (allenatore), Simone Carollo (istruttore tecnico e responsabile safeguarding) e Ilaria Bonaiuti (dirigente accompagnatore e team manager), così come meglio descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Tale deferimento era scaturito a seguito delle indagini promosse ed espletate dalla Procura federale dopo la presentazione di un esposto a firma del sig. Marco Burani, non tesserato e sponsor della società di calcio A.C. Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., nonché genitore della sig.na Sirya Burani, calciatrice tesserata per la predetta società nel corso della stagione sportiva 2024-2025. Con tale esposto, controfirmato dal difensore domiciliatario Avv. Gaetano Mari del Foro di Prato, il Burani lamentava il comportamento posto in essere dal sig. Luca De Felice, allenatore della squadra femminile nella quale militava la propria figlia Sirya, volto a convincere, nel corso di una cena “riservata” avvenuta alla fine di novembre 2024 a Sesto Fiorentino, alcune giocatrici della squadra appositamente convocate, a “fare del male” alla loro compagna Sirya Burani e persino a convincere altra giocatrice in forza alla società Lebowski (squadra allenata in precedenza dal detto De Felice) della quale aveva sollecitato l’acquisto (tale Bagni Francesca), affinché facesse del male alla predetta Sirya Burani. A riferire al Burani tali fatti era stata la sig.ra Ilaria Bonaiuti, dirigente e team manager della squadra, la quale aveva aggiunto che il De Felice era solito parlare male della società, da lui definita “di merda” e utilizzare un linguaggio particolarmente offensivo verso le calciatrici connotato da espressioni di natura sessuale di vario genere. L’esponente allegava al proprio scritto una serie di informazioni rese ai sensi degli artt. 391-bis e ss. e 327-bis cod. proc. pen. da alcune calciatrici della squadra (Rebecca Puddu; Anna Baroni; Martina Nigro e Maria Sole Lulli) e dalla team manager della squadra (Sig.ra Ilaria Bonaiuti) al difensore dell’esponente, Avv. Gaetano Mari, nonché un messaggio inviato via WathsApp ad una chat di gruppo dallo stesso De Felice in data 17 marzo 2025, nel quale l’allenatore comunicava le proprie dimissioni.

Iniziate le indagini, venivano acquisiti i fogli censimento della società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D. ed escusse le tesserate Anna Baroni; Roberta Puddu; Ilaria Bonaiuti e Irene Biolo. Dopo la concessione della proroga venivano escussi gli altri tesserati nelle persone di Marco Burani (autore dell’esposto), Lorenzo Giorgi; Francesca Bagni, Alessia Luciani, Simone Carollo e Luca De Felice. Veniva anche acquisito uno screenshot del 21 dicembre 2024 consegnato dal sig. Marco Burani nel corso della sua audizione, a riprova della intenzione di alcune calciatrici della squadra di boicottare l’incontro con la squadra della Bartolini ed altro consegnato dal sig. Luca De Felice nel corso della sua audizione, comprovante la sua intenzione, comunicata via WhatsApp alle altre calciatrici del gruppo chat, di calmare le acque ed evitare contrasti nonché la propria ferma intenzione, da quel momento in poi, di decidere solo lui se e quando far giocare la sig.na Sirya Burani. Venivano infine acquisite, per tramite del difensore dell’incolpato Luca De Felice, le dichiarazioni rese da Elena Mannucci. 

All’esito delle indagini, compendiate nella relazione finale del 29 settembre 2025 rimessa dal Collaboratore dell’Ufficio indagini alla Procura federale, il Procuratore federale comunicava in data 22 ottobre 2025 la conclusione delle indagini con intento di deferimento.

Il difensore degli incolpati Roberto Macrì, Lorenzo Giorgi, Simone Carollo e Ilaria Bonaiuti nonché della società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D. presentava in data 2 dicembre 2025 memorie difensive con le quali evidenziava l’insussistenza di qualsiasi responsabilità da parte dei propri assistiti.

Seguiva quindi il deferimento in data 1° dicembre 2025, al quale facevano seguito le memorie difensive presentate in data 15 dicembre 2025 dal difensore dei predetti incolpati e della società, in vista dell’udienza fissata per il 18 dicembre 2025 con le quali venivano reiterate le tesi difensive volte a dimostrare l’assenza di responsabilità dei detti tesserati e della società.

All’udienza di discussione del 18 dicembre 2025, sentite le parti, il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata, riteneva responsabili degli addebiti loro rispettivamente contestati i Signori Luca De Felice, cui veniva irrogata la squalifica per anni quattro; Lorenzo Giorgi e Ilaria Bonaiuti, cui veniva irrogata l’inibizione per la durata di mesi sei e la società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., cui veniva riconosciuta la sola responsabilità oggettiva e l’irrogazione dell’ammenda nella misura di 1.500,00. Con la medesima decisione venivano invece prosciolti dai rispettivi addebiti i Signori Roberto Macrì e Simone Carollo ed esclusa la responsabilità diretta della predetta società.

Avverso la detta decisione hanno proposto reclamo il sig. Luca De Felice, a mezzo del proprio difensore Avv. Federico Bagattini, il quale instava per il proscioglimento del proprio assistito per insussistenza degli addebiti, risultando la prova mancante e comunque contraddittoria e, in via subordinata, per una congrua riduzione della squalifica, nonché la Procura federale, la quale instava per la affermazione di responsabilità nei confronti dei tesserati Roberto Macrì e Simone Carollo con irrogazione ai predetti, rispettivamente, della sanzione di mesi otto di inibizione e di mesi sei di inibizione ed alla società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D. la responsabilità anche in via diretta previa irrogazione della ammenda nella misura di 2.000,00, così come richiesto nel corso del giudizio di primo grado.

All’odierna udienza, celebratasi in videoconferenza, alla presenza dei difensori degli incolpati e del Sostituto Procuratore federale, il difensore dell’incolpato Luca De Felice si riportava ai contenuti del reclamo, sottolineando la carenza di prova e comunque la sua contraddittorietà tenuto conto degli insanabili contrasti tra le dichiarazioni rese da alcune tesserate (in particolare Alessia Luciani presente alla cena “riservata” del novembre 2024) e quelle rese dalle Sig.re Anna Baroni, Roberta Puddu, Ilaria Bonaiuti e Irene Biolo di segno opposto e comunque l’irrilevanza delle frasi asseritamente offensive e di contenuto sessuale, pronunciate solo a mo’ di scherzo e accettate come tali dalle varie calciatrici della squadra. In subordine il difensore instava per la riduzione della sanzione inflitta.

Anche il difensore degli incolpati Roberto Macrì e Simone Carollo si riportava ai contenuti delle memorie difensive in atti, sottolineando l’insussistenza degli addebiti in quanto ognuno dei due suoi assistiti era venuto a conoscenza dell’esposto e dei fatti denunciati da alcune calciatrici della squadra solo al momento del deferimento e – con riguardo al Carollo – quando ormai il suo incarico di responsabile safeguarding era prossimo alla scadenza. Aggiungeva, poi, il difensore che in ogni caso erano stati redatti da parte della società il codice di condotta e il regolamento interno in ossequio alle prescrizioni della FIGC in tema di contrasto agli abusi violenze e discriminazioni, a dimostrazione della adozione delle misure volte a contrastare i comportamenti indesiderati. Altrettanto deduceva in difesa della società, cui poteva riconoscersi solo la responsabilità oggettiva nei termini indicati nella decisione e per la quale non era stato presentato reclamo. In via subordinata il difensore instava per il contenimento della sanzione nei limiti minimi edittali, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti.

Il Sostituto Procuratore federale, in replica alle deduzioni difensive, sottolineava – quanto alla posizione dell’incolpato Luca De Felice – la graniticità e consistenza omogenea delle prove emerse a suo carico, non assumendo alcuna rilevanza le dichiarazioni di segno contrario della tesserata Alessia Luciani e nemmeno il fatto che nei confronti della stessa non fossero state assunte iniziative disciplinari in riferimento ai contenuti delle sue dichiarazioni. Quanto, invece, alla posizione degli incolpati Roberto Macrì e Simone Carollo, ne sottolineava la totale inerzia nella predisposizione ed adozione effettiva di misure preventive e nello svolgimento delle funzioni di controllo su di loro gravanti in spregio al Regolamento della FIGC, rispettato solo dal punto di vista formale, evidenziando la loro responsabilità in quanto intimamente connessa alla posizione di garanzia da loro rivestita in connessione con gli incarichi ricoperti all’interno della società. Concludeva riportandosi alle richieste sanzionatorie già indicate nel corpo del reclamo a suo tempo proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore aggiunto.

Seguiva la replica dei difensori degli incolpati che contestavano le argomentazioni del Sostituto Procuratore federale, insistendo nelle proprie richieste difensive.

All’esito della discussione il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va anzitutto disposta la riunione dei due reclami stante la connessione oggettiva, dal momento che il reclamo interposto nell’interesse del sig. Luca De Felice afferisce alle medesime contestazioni che vedono protagonisti anche i sigg.ri Roberto Macrì, Presidente della società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D. e Simone Carollo, istruttore tecnico e responsabile safeguarding della medesima società, prosciolti nel giudizio di primo grado e nei cui confronti è stato proposto reclamo da parte della Procura federale.

2. Ciò posto, il reclamo presentato nell’interesse del sig. Luca De Felice è infondato e va conseguentemente rigettato.

3. Chiamato a rispondere per plurime violazioni sia del CGS (art. 4, comma 1), sia del Regolamento del Settore tecnico (art. 37, commi 1 e 2) sia del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (artt. 3, 4 comma 1, lett. a), c) ed i) e comma 2, lett. a), c), ed i), 5, comma 1, lett. a), b) ed h) e 6), la sua posizione è stata vagliata in modo analitico dal Tribunale che ha individuato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti conclamanti la responsabilità del predetto tesserato.

In particolare – secondo il giudizio espresso dal Tribunale, che questo Collegio condivide – le dichiarazioni tra loro convergenti, coerenti e dettagliate, rese da alcune tesserate della società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D., cui in varie riprese il De Felice si era rivolto per risolvere la “questione Sirya”, hanno confermato la consistenza delle accuse mosse al De Felice, sostanzialmente incanalate su tre direttrici: a) intenzione professata dall’allenatore ad alcune calciatrici della squadra di far male in allenamento (si è parlato di “spaccare una gamba” alla calciatrice) tramite alcune compagne di squadra, alla sig.na Sirya Burani, figlia di Marco Burani, consulente e sponsor della società, per vincere le pressioni di costui volte a far sì che la propria figliola giocasse quale titolare nella squadra; b) in alternativa, intenzione del De Felice di isolare la ragazza dal resto della squadra, sempre per tramite di altre calciatrici;  c) frasario offensivo, umiliante e lesivo della “dignità e autostima”  delle calciatrici della squadra, adoperato di continuo nel corso degli allenamenti ed anche nel corso di riunioni con le calciatrici, con frequente ricorso ad espressioni di stampo sessuale.

4. In particolare, dalle audizioni delle giocatrici Anna Baroni, Irene Biolo, Rebecca Puddu e Camilla Pezzulli e della team manager e dirigente accompagnatrice Ilaria Bonaiuti, emergono in modo univoco le pressioni rivolte loro dal De Felice in più occasioni affinché venisse procurato un grave infortunio alla loro compagna Sirya Burani e la loro reazione immediata e decisa verso tali condotte, da loro ritenute non solo ingiustificate ma assurde.

4a. Unica isolata dichiarazione contraria quella di Alessia Luciani, presente ad una delle riunioni “riservate” organizzate dal De Felice, la quale – a detta del difensore del reclamante – ha recisamente negato la veridicità delle circostanze riferite dalle altre sue compagne di squadra precedentemente nominate (vds. dichiarazioni Luciani tesserata della società Zenith Prato rese il 15.9.2025 al collaboratore della Procura federale).

4b. Proprio per tale ragione, a detta del reclamante, il quadro probatorio ritenuto granitico dal Tribunale presenterebbe invece una serie di criticità e contraddizioni che rendono il percorso argomentativo del primo giudice poco convincente.

5. Il reclamo del De Felice si sviluppa sia sul fronte della contraddittorietà della prova, in riferimento alla contestazione di cui al capo a), sia sul fronte del ridimensionamento dei fatti (frasario offensivo ed umiliante con frequenti connotazioni sessuali) in riferimento alla incolpazione di cui al capo b), da confinare nei limiti di un comportamento scherzoso e comunque accettato per consuetudine dalle calciatrici, sia ancora sul fronte del trattamento sanzionatorio, ritenuto comunque sproporzionato per eccesso rispetto alla reale portata dei fatti.

6. Nessuno degli elementi addotti dal reclamante merita di essere condiviso.

7. Con riferimento alla contestazione di cui al capo a) si deduce nel reclamo la scarsa persuasività del ragionamento seguito dal primo giudice nella valutazione delle prove dichiarative, nel senso che là dove la Luciani avesse detto il falso, negando le condotte attribuite al De Felice, la Procura federale e di seguito lo stesso Tribunale federale avrebbero dovuto “richiamare o trasmettere gli atti per violazione del dovere di lealtà sportiva” da parte della predetta tesserata, il che non è avvenuto.

7a. Si tratta di una argomentazione in un certo senso suggestiva ma ininfluente ai fini della consistenza della prova della responsabilità, la quale poggia su ben altre ragioni.

8. Come è noto, secondo gli arresti più recenti della giurisprudenza formatasi in materia, lo standard probatorio richiesto ai fini della affermazione della responsabilità in ambito disciplinare sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio ed integrato dall’ulteriore regola del confortevole convincimento: si tratta di un principio di portata generale che richiede per la sua adeguatezza un grado inferiore di certezza, fondato sulla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (così Collegio di garanzia dello Sport, SS.UU., n. 6/2016 e, più di recente, SS.UU. n. 71/2021 e Sez. 2^, n. 38/2022; CFA, SS.UU. n. 60/2023-2024).

8b. Il confortevole convincimento richiamato dal Collegio di garanzia dello Sport  rafforza ancor più la regola del “più probabile che non” ed è perfettamente in linea con l’orientamento – di estrazione processualcivilistica – della Suprema Corte di Cassazione, che richiama l’ulteriore criterio della “probabilità prevalente”, il quale impone al giudice, come prima operazione, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili; successivamente, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere tra queste “quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. Civ. Sez. 3^ Sent. 2.9.2022 n. 25884; in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3^, Ord. 5.3.2024 n. 5922).

9. Se queste sono le regole ermeneutiche da applicare in tema di valutazione della responsabilità disciplinare, è evidente come, nel caso in esame, il Tribunale abbia fatto buon governo di tali principi, avendo non solo valutato globalmente le prove dichiarative raccolte, ma sottoponendo ciascuna di esse ad una accurata analisi, comparandole tra loro, finendo con il valorizzare quelle più credibili e scartare quelle meno plausibili sia da un punto di vista logico che rapportate alla realtà dei fatti.

10. Non solo: scrutinando con particolare attenzione le dichiarazioni della tesserata Alessia Luciani, costei, partecipe alla cd. “cena riservata” insieme all’allenatore ed alle sue compagne di squadra Anna Baroni e Irene Biolo, ha sì negato che il De Felice aveva cercato di convincere le sue calciatrici a far male a Sirya Burani, ma non ha potuto negare che la cena era stata organizzata dall’allenatore proprio per risolvere alcune questioni riguardanti lo spogliatoio ed in particolare la questione “Burani”, di guisa che il presupposto alla base della ritenuta (da parte delle altre calciatrici presenti) intenzione esternata dal De Felice di far male alla Burani è risultato vero. Ciò serve a confermare che vi era un forte malcontento nello spogliatoio e che le acque andavano placate (come riferito dalla Luciani).

10a. Peraltro è la stessa Luciani, interrogata sul punto, che – quanto alle ripetute espressioni offensive ed umilianti di marcato stampo sessuale adoperate dal De Felice verso le calciatrici della squadra – ha ammesso la circostanza, confinandola però nell’ambito dello scherzo e così ridimensionando la condotta del De Felice. Resta impregiudicato il fatto che quel frasario rientrava nello stile comportamentale del De Felice, sicché, quanto meno con riferimento alla sua responsabilità inerente alla contestazione di cui al capo b), le prove dichiarative raccolte a carico del De felice sono totalmente convergenti.

11. Il criterio del “più probabile che non”, integrato dal confortevole convincimento guidato dal principio della “probabilità prevalente”, serve quindi a rendere maggiormente credibili le dichiarazioni delle altre tesserate (non solo Anna Baroni e Irene Biolo, ma Rebecca Puddu e Ilaria Bonaiuti), le quali hanno riferito di avere parlato in più occasioni con il De Felice della sua intenzione di far male a Sirya Burani (dicembre 2024 e gennaio 2025 nel corso di un allenamento); di aver rifiutato la sua sollecitazione perché assurda e di aver condiviso la scelta di rifiutarla. Nel rendere tali dichiarazioni tutte le calciatrici suddette hanno riferito dettagli specifici, al contrario della Luciani che si è limitata ad una risposta negativa senza aggiungere altro.

12. Ciò vale a rendere poco credibile la dichiarazione della Luciani in contrapposizione ad una convergenza di dichiarazioni delle altre calciatrici che rende il compendio probatorio a carico del De Felice assolutamente solido e coerente.

13. Né può darsi credito alla tesi difensiva secondo la quale le richieste del De Felice di far male alla Burani avessero un carattere “scherzoso”: la tesserata Rebecca Puddu non ha parlato affatto di atteggiamento “scherzoso” da parte del De Felice in occasione della riunione in un bar in zona Campo di Marte, tenutasi il 19 novembre 2024, anche perché la ragazza nel rendere le proprie dichiarazioni al collaboratore della Procura federale, ha fatto esplicito richiamo a quelle – che dunque sono pienamente utilizzabili in sede di giudizio disciplinare – rese al difensore del Burani Avv. Mari ed alla presenza dell’Avv. Ferraioli (difensore degli incolpati Macrì e Carollo) ai sensi dell’art. 391-bis c.p.p. in data 29 maggio 2025, in cui non si parlava affatto di atteggiamento scherzoso.

14. Ed altrettanto vale con riferimento alle dichiarazioni della Bonaiuti, della Baroni e della Biolo.

15. Nemmeno possono assumere alcuna valenza le dichiarazioni rese da Camilla Pezzulli e dalle altre tesserate citate dalla difesa, Nuzzo ed Erriquez, che riferiscono circostanze del tutto estranee rispetto al thema decidendum.

16. Ancor più granitico il quadro probatorio in riferimento alla contestazione di cui al capo b) in quanto tutte le calciatrici esaminate hanno parlato, in modo concorde, del frasario del De Felice adoperato nel corso degli allenamenti: frasario offensivo, inutilmente umiliante e certamente non in linea con l’art. 5 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, anche se alcune di esse hanno fatto cenno al carattere scherzoso di tali espressioni, peraltro usate in modo frequente anche in presenza di minori.

17. Come correttamente osservato dal primo giudice, la norma regolamentare appena citata, intitolata “Buone pratiche”, impone che i comportamenti dei tesserati debbono essere finalizzati a creare un ambiente sano, sicuro ed inclusivo per i soggetti coinvolti (lett. a), ma anche a riservare ad ogni tesserato rispetto e dignità (lett. b), nel caso di specie manifestamente calpestati: comportamenti certamente volti a prevenire il rischio di abusi, intendendosi per “abuso psicologico” qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei tesserati (art. 4, comma 2, lett. a), del Regolamento).

17a. Espressioni quali “siete delle stupide”; “fate schifo”; “troie”; venite qui che si parla di fica”; “me lo fate venire duro”; “se non fosse lesbica me la scoperei”; “lesbiche di merda” ed altre similari sono marcatamente lesive della dignità ed autostima delle tesserate, cui il De Felice era solito rivolgersi.

18. Né il riferimento ad un atteggiamento scherzoso può valere nel caso di specie a legittimare la condotta del De Felice, sia per quanto riguarda la contestazione sub a), che per quella sub b), dovendosi ricordare che il comportamento ioci causa non costituisce una scriminante, potendo solo incidere sull’elemento soggettivo sì da escluderlo, ma solo quando tale comportamento avvenga in un contesto particolarmente goliardico e condiviso da tutti e tale da venire ad emersione in modo palese.

19. Nel richiamare l’orientamento espresso in proposito dalla giurisprudenza penale, il comportamento posto in essere con finalità di scherzo vale ad escludere il dolo proprio del reato sottostante solo quando difetti in capo all’agente la volontà o l'accettazione del rischio di produrre una lesione concreta del bene giuridico protetto, dovendo ricordarsi che nei reati caratterizzati dal dolo generico questo sussiste anche nella forma del cd. “dolo eventuale”. Ne consegue che là dove la condotta, pur scherzosa, lede comunque la libertà o l'integrità altrui con coscienza e volontà, il dolo sussiste e lo scherzo resta confinato a mero movente dell’azione, come tale irrilevante.

20. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il problema della punibilità di un fatto là dove la condotta dell’agente sia stata mossa da un intendimento scherzoso.

In tempi recenti la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l’intento perseguito dall’agente di effettuare uno “scherzo” è idoneo ad escludere il reato solo quando la condotta sia stata posta in essere senza la volontà di determinare una lesione tipica dell’altrui integrità (morale o fisica che sia) oppure quando tale intenzione risulti incompatibile con l’eventuale finalità specifica che caratterizza il dolo. In assenza di tali condizioni, il comportamento effettuato per scherzo degrada a mero movente dell’agire, di per sé ininfluente ai fini della irrilevanza penale del fatto (fattispecie in tema di violenza privata – Cass. Pen. Sez. 5^ 28.5.2018, n. 40488).

20a. In senso analogo si è ancor più recentemente espressa la S.C. in materia di reati sessuali (Cass. Pen. Sez. 3^ 16.12.2024 n. 4322, là dove il gesto dell’agente sia stato compiuto ioci causa o con finalità di irrisione a condizione che, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, essa costituisca un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima).

E – sempre in tema di condotte penalmente rilevanti asseritamente compiute ioci causa – la Suprema Corte ha ribadito il principio della irrilevanza del comportamento “scherzoso” in materia di ingiuria, ritenendo la non configurabilità del fatto commesso da un superiore nei confronti del militare gerarchicamente inferiore, quando il fatto, ancorché realizzato in ambito militare, “si pone dichiaratamente come uno scherzo attuato in modo non offensivo e con frasi pronunciate in stretta connessione logica e temporale con il contesto ludico dell'azione.” (Cass. Pen. Sez. I 2.12.2014 n. 10601; idem 22.1.2014 n. 7575).

Ciò senza tralasciare il fatto che, secondo i Principi fondamentali del CONI del 2023 in materia di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, è fatto divieto ai tesserati di utilizzare un linguaggio, anche corporeo, inappropriato e/o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo,  come testualmente recita l’art. 12, lett. b), in correlazione con l’art. 11 inerente all’obbligo di predisposizione dei codici di condotta.

21. Alla stregua di tali criteri la condotta posta in essere dal De Felice, sia in riferimento alla intenzione di far male alla calciatrice Sirya Burani, sia in riferimento al frasario frequentemente adoperato nei confronti delle calciatrici della squadra, non può considerarsi frutto di un comportamento basato unicamente sullo scherzo sia perché si tratta di condotte caratterizzate – sotto il profilo soggettivo – dal dolo generico, sia perché non condiviso affatto dalle persone di volta in volta coinvolte, che nel riferire tali fatti al collaboratore della Procura federale, hanno sottolineato il loro disappunto nei confronti del De Felice, le cui espressioni miravano a sollecitare in modo del tutto inappropriato l’impegno delle calciatrici, finendo con l’urtare la loro sensibilità: ciò vale per alcune espressioni e, in particolare, quali “fate schifo”; “troie” e “lesbiche di merda”, in cui non sembra affatto trasparire quel contesto scherzoso cui hanno fatto cenno alcune tesserate mosse probabilmente dall’intento di ridimensionare i fatti.

22. Per non dire, poi, delle intenzioni di carattere discriminatorio volte ad emarginare la Sirya Burani dal gruppo squadra, delle quali hanno fatto cenno in modo diffuso le tesserate Irene Biolo e Anna Baroni e che è stato posto in essere anche se con scarsi risultati.

La rilevanza disciplinare, del resto, discende dalla condotta in sé, poiché l’esercizio del potere tecnico, nel caso di specie, trascende i limiti della continenza e della correttezza e si traduce, nei termini propri delle prescrizioni federali di prevenzione e contrasto, in una pressione indebita, nella mortificazione della considerazione personale e nella creazione di un clima ostile.

L’ordinamento sportivo non può tollerare che l’esercizio della funzione tecnica si trasformi in strumento di marginalizzazione del singolo, perché il potere di direzione e selezione – pur ampio – incontra un limite invalicabile nel rispetto della persona e nella tutela di un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso.

23. Si tratta, nel complesso, di condotte non solo trasgressive del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni ma, anche e soprattutto, del Regolamento del Settore tecnico (art. 37) in virtù del quale i tecnici inquadrati nell’albo e ruoli di tale settore “devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”, diretta promanazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4 del Codice di giustizia sportiva.

Il tecnico è un soggetto investito di una funzione formativa, che incide direttamente sulla crescita sportiva e personale degli atleti e, insieme, concorre a strutturare l’ambiente relazionale del gruppo e dell’organizzazione.

Da ciò discende che alla persona incaricata di tale compito è richiesto un quid pluris: una condotta improntata a misura, autocontrollo, rispetto dei ruoli, lealtà nelle relazioni interne, capacità di gestione del conflitto e, soprattutto, rifiuto di ogni modalità espressiva o comportamentale idonea a degradare l’altro, a mortificarne l’immagine.

La figura del tecnico, nell’ordinamento federale, è tradizionalmente connotata da un dovere di esemplarità: il tecnico deve essere “esempio” non perché richiesto a una perfezione astratta, ma perché la sua condotta costituisce parametro comportamentale per l’intero contesto sportivo, e perché la sua credibilità professionale si fonda anche sul modo in cui gestisce relazioni, tensioni e conflitti.

In questa prospettiva, la gravità delle condotte ascritte non si misura soltanto in ragione del loro contenuto immediatamente lesivo, ma anche per l’effetto disgregante che esse producono sul corretto funzionamento della struttura tecnica e, più in generale, sulla cultura di rispetto e sicurezza che la Federazione impone come standard minimo e irrinunciabile.

Di qui l’evidente contrasto con quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento del Settore tecnico: la condotta posta in essere si pone in antitesi con il dovere di disciplina e correttezza, dovere che rappresenta un cardine dell’ordinamento sportivo che, nella specie, risulta palesemente disatteso attraverso comportamenti particolarmente gravi.

24. Alla stregua di tali considerazioni va disatteso anche il terzo motivo di reclamo incentrato sulla richiesta di riduzione della sanzione.

24a. L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva - il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva - impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti. In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, CGS, secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. Ne consegue che solo quando venga correttamente compiuta tale operazione può realizzarsi una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente risultare proporzionale al disvalore sociale della condotta (ex multis: CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026).

25. Alla luce di tali indicazioni, nel caso di specie, la condotta del De Felice è particolarmente censurabile non solo sotto il profilo intrinseco connesso alla specificità delle violazioni commesse, ma anche sotto il profilo della ripetitività di esse e della pluralità: un quadro estremamente inquietante che denota il totale disprezzo da parte dell’incolpato verso regole precise e assai stringenti, non dimenticando – in riferimento al tema delle supposte pressioni ricevute dal De Felice ad opera del Burani affinché facesse giocare la di lui figlia quale titolare della squadra – che a fronte delle tante alternative a disposizione dell’allenatore per arginare tali pressioni e placare i malumori dello spogliatoio, questi ha scelto di ricorrere a rimedi drastici e quanto mai illeciti, instillando nelle calciatrici l’idea di ricorrere a condotte lesive della integrità fisica della sig.na Burani e di esporle quindi a rischi di rilievo penale, posto che uno scontro di gioco, anche in allenamento, commesso con l’intento di ledere, non rientra di certo nella cd. “scriminante sportiva”, non potendo di certo farsi ricorso al criterio del “rischio consentito”, che implica il rigoroso rispetto delle regole del gioco: la consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario approfittando della circostanza del gioco assurge infatti a tipica ipotesi delittuosa di lesioni personali volontarie caratterizzate dal dolo generico (tra le tante, Cass. Pen. Sez. 5^ 29.1.2018 n. 21120; conforme Cass. Pen. Sez. 4^ 26.11.2015 n. 9559; idem 21.10.2021 n. 3284).

26. Passando adesso ad esaminare il reclamo proposto dal Procuratore federale in merito alle posizioni dei tesserati Roberto Macrì e Simone Carollo, ne va rilevata la fondatezza in termini generali, salvo a graduare in modo diverso, rispetto alle richieste della Procura, la sanzione da comminare ai due incolpati.

27. Chiamati a rispondere delle violazioni sia al CGS che al Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto ad abusi violenze e discriminazioni meglio enunciate in premessa, entrambi sono stati prosciolti dagli addebiti con motivazione che questa Corte non ritiene condivisibili: tanto alla luce delle prescrizioni contenute sia nel Codice di giustizia che nelle disposizioni regolamentari, in considerazione della loro posizione di garanzia rivestita in concreto, che avrebbe dovuto imporre ben altri comportamenti rispetto a quelli posti in essere.

28. Premesso il quadro normativo di riferimento come puntualmente richiamato nella decisione impugnata, è incontestabile che la posizione rivestita all’interno della società (il Macrì nella veste di Presidente ed il Carollo nella duplice veste di istruttore tecnico e responsabile del safeguarding) avrebbe dovuto imporre loro di attuare una serie di misure e di comportamenti non solo preventivi ma di controllo costante, volti ad assicurare a tutte le calciatrici della squadra un ambiente sano, immune da tensioni, prevaricazioni e discriminazioni, rispettoso dei diritti della personalità e della salute e ancor più a garantire il diritto delle atlete ad essere trattate con rispetto e dignità ed essere tutelate da ogni forma di abuso.

29. In termini generali, e con riferimento al ruolo del Presidente della società sportiva, è immanente il principio secondo il quale, oltre a rivestire il tipico ruolo di rappresentanza della società nei riguardi di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con i quali è destinata ad entrare in contatto, egli assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. Non si tratta quindi di una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma piuttosto di una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non solo e non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta inadeguata di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando, quanto piuttosto nella specifica violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (ed eventualmente di coloro, anche non tesserati, che abbiano agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente (in termini, CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA. SS.UU., 13/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024).

29a. Ne consegue che, in funzione della posizione di garanzia rivestita, la responsabilità del Presidente si rinviene nella mancata adozione di misure volte ad assicurare il rispetto delle regole in materia di lealtà, correttezza e probità e, in concreto prevenire forme di abusi, violenze e discriminazioni o comunque in un inadeguato esercizio del potere di controllo che fa capo direttamente al Presidente, vuoi in termini di organizzazione dei servizi che in termini di mancata adozione di strumenti concreti volti ad arginare – attraverso una avveduta valutazione dei rischi propri di questo delicato settore – possibili fatti illeciti di tale natura.

29b. Né può essere sufficiente la semplice adozione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta per esonerarsi da responsabilità, incombendo sul Presidente, per effetto della posizione di garanzia rivestita, un’opera a monte di organizzazione societaria che possa assicurare quell’ambiente sano in cui sono chiamati ad operare i vari tesserati.

29c. Naturalmente, la posizione di garanzia può aggiungersi, per ciò che concerne la responsabilità del Presidente, ad una specifica responsabilità per culpa in vigilando o in eligendo, da valutare volta per volta in relazione alle circostanze fattuali e alla sussistenza dei presupposti che possano giustificare siffatte forme di responsabilità.

29d. E proprio con riferimento alla culpa in eligendo ascrivibile, in ambito sportivo, al Presidente di una società va segnalata una recente decisione del Tribunale federale della F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball Softball) n. 8/2025 del 21 gennaio 2026, nella quale è stata ravvisata tale tipologia di responsabilità a carico di un Presidente di società per il fatto di non avere scelto con la dovuta cautela il collaboratore cui affidare compiti delicati in materia di salvaguardia dei minori, facendo richiamo ai principi espressi dalla S.C. in materia di responsabilità del preponente ogni volta che ricorra un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e il danno cagionato.

30. Quanto appena enunciato con riferimento alla posizione del Presidente della società vale anche in relazione al ruolo del sig. Simone Carollo, soggetto responsabile safeguarding, dovendo affermarsi la medesima regola della posizione di garanzia, non solo alla luce del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni ma, a monte, dei principi normativi emanati dal CONI in materia di safeguarding, che comportano per ciascuna associazione o società, in ossequio a precise norme di legge (art. 16, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 39/2021 ed ancora, art. 33, comma 6, del d. lgs. n. 36/2021), la predisposizione di appositi Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché la nomina di un responsabile della protezione dei minori, e la delibera della Giunta nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023, che introduce per le singole associazioni sportive – in disparte l’obbligo per le federazioni, discipline associate e enti di promozione sportiva di istituire il responsabile delle politiche di safeguarding – di nominare entro il 31 dicembre 2024 un responsabile contro abusi violenze e discriminazioni anche ai sensi del menzionato art. 33, comma 6, del d. lgs. 36/2021.

31. Inoltre nell’ambito delle cd. best practice illustrate nelle linee guida del CONI (art. 13 dei cd. “Principi fondamentali in materia di abusi” del 2023), gravano sui dirigenti sportivi e i tecnici specifici doveri ed obblighi tra i quali rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni intese a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; la promozione di rapporti tra tesserati improntati al rispetto ed alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che possano creare eventuali stati di soggezione o di timore; la politica di sostegno e divulgazione dei valori dello sport; l’attività di conoscenza, informazione ed aggiornamento sulle politiche di safeguarding sulle misure di contrasto agli abusi; la segnalazione ai vertici societari.

32. Dall’analisi dei vari compiti affidati al soggetto incaricato del safeguarding, si ricava un quadro estremamente articolato di obblighi basati su comportamenti attivi, dovendosi quindi escludere che tale soggetto debba o possa agire solo quando venga a conoscenza di fatti illeciti e esigendo invece che lo stesso si attivi in modo variegato per evitare l’insorgenza di situazioni non conformi al Regolamento FIGC, ai Modelli organizzativi ed ai codici di condotta.

33. Sulla base di tale quadro normativo di riferimento, e nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale della S.C. in materia di responsabilità ex art. 40 cpv. del codice penale in ambito sportivo (tra le tante, in riferimento alla responsabilità del Presidente, Cass. pen. Sez. IV 21.4.2015 n. 22037; idem 11.10.2016 n. 48793 e, in riferimento alla responsabilità di altri soggetti dell’ordinamento sportivo, Cass. Pen. sez. IV 4.2.2020 n. 13848, in tema di responsabilità del bagnino di una piscina sportiva; idem 18.4.2005 n. 27396, in tema di responsabilità dell’istruttore di nuoto), va sottolineato che la posizione di garanzia può essere generata tanto da una investitura formale (come nel caso degli odierni incolpati), quanto dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante; inoltre “deve essere accertata in concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di protezione del

bene giuridico, nonché di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il fatto” (in termini Cass. pen., Sez. IV 22.1.2025).

34. Tanto precisato, e venendo all’esame in concreto delle responsabilità degli odierni incolpati, il Procuratore federale lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, CGS e ancora degli artt. 3, 4 commi 1, lett. a) c) e i), 2, lett. a), c) ed i), 5, comma 1, lett. a) b) e h), 6 e 11 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Secondo la prospettazione del reclamante, ad entrambi gli incolpati, nelle rispettive qualità di Presidente del sodalizio sportivo (Macrì) e di responsabile safeguarding (Carollo) si fa carico sia di una responsabilità omissiva per colpa collegata alla specifica posizione di garanzia rivestita da entrambi, sia di una responsabilità per culpa in eligendo ascrivibile in particolare al Macrì (ma anche in vigilando), sia di una culpa in vigilando ascrivibile al Carollo.

34a. Si duole, infatti, il reclamante della non condivisibile argomentazione addotta dal Tribunale a giustificazione del proscioglimento, facente leva sul fatto che nessuno dei due sarebbe mai stato messo a conoscenza di quanto accaduto, di guisa che nessuna forma di controllo sarebbe stata possibile esercitare anche in considerazione del fatto che le condotte ascritte all’allenatore sarebbero avvenute in luoghi estranei alla società.

35. Ritiene il Collegio che il ragionamento seguito dal Tribunale non possa essere condiviso per plurime ragioni.

35a. Anzitutto – e con specifico riferimento al sig. Roberto Macrì – deve tenersi in debito conto della posizione di garanzia da costui rivestita in seno alla società, che gli fa obbligo di attivarsi nel verificare lo stato di salute psico-fisica delle calciatrici, così come il clima interno alla società, e di adottare misure appropriate atte ad evitare situazioni di criticità in una materia così delicata come quella degli abusi, violenze e discriminazioni.

In questo senso si rileva una insanabile contraddittorietà nel tessuto motivazionale del Tribunale, nella misura in cui, da un lato, si riconosce l’omissione in cui sarebbe incorsa la società nella adozione di misure adeguate volte a garantire il rispetto per l’integrità e dignità dei rapporti con le calciatrici e, dall’altro, si esonera il Presidente da ogni responsabilità per il solo fatto che non sarebbe mai stato messo a conoscenza di alcunché, non tenendo conto del fatto che la posizione di garanzia implica una attività preventiva che prescinde dalla conoscenza dei fatti e che non si rinviene affatto nella condotta del Presidente.

35b. Ancor meno persuasiva la motivazione con la quale il Tribunale ha prosciolto il Carollo, anch’egli rivestente una posizione di garanzia, per di più specifica in quanto connessa all’incarico affidatogli, essendosi il primo giudice limitato ad osservare l’assenza di una qualsivoglia forma di conoscenza diretta da parte dell’incolpato in ordine ai fatti contestati all’allenatore e, di riflesso, l’impossibilità di configurare una sua responsabilità.

Si tratta di affermazione apodittica che non tiene minimamente conto non solo della posizione di garanzia del Carollo, ma soprattutto di quel fascio di obblighi facenti capo proprio al responsabile safeguarding che implica, ancor prima che una condotta conseguente ad eventuali segnalazioni provenienti da altri (interni o meno alla società), una condotta preventiva articolata su più direttrici, nella specie del tutto inattuata.

35c. Se si pone mente alle giustificazioni fornite dall’incolpato al collaboratore della procura federale, si rileva facilmente l’inconsistenza della linea difensiva, dal momento che il Carollo si è limitato a dire di non essere stato informato da alcun dirigente in merito ai fatti contestati all’allenatore e di essere a conoscenza della avvenuta adozione da parte della società sia del regolamento interno in tema di safeguarding che dei codici di condotta.

Una difesa “di maniera” incentrata solo sul rispetto formale della normativa, dalla quale traspare una grave inerzia di sistema e soprattutto l’ignoranza dei doveri gravanti sul detto incolpato.

35d. Come precedentemente sottolineato, va ancora una volta ribadito il significato profondo degli strumenti adottati dal CONI e dalle Federazioni (ed enti assimilati) e dalle società per rispondere ad un fenomeno allarmante in tema di abusi, violenze e discriminazioni in ambito sportivo, che è in costante crescita e che impone comportamenti attivi su più fronti da parte dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo specifico in questa materia.

Tali strumenti non possono essere ridotti a mere formule organizzative cui prestare ossequio formale ma corrispondono ad un vero e proprio mutamento di paradigma culturale: si introduce nel sistema-sport una funzione che mira a garantire sicurezza dell’ambiente e incolumità della persona e la tutela non è più solo conseguenza dell’accertamento, ma diviene presidio strutturale dell’attività sportiva.

Con specifico riguardo al responsabile safeguarding, è stato evidenziato da tempo che la sua funzione principale si colloca già a monte delle attività di gestione della segnalazione, del primo vaglio della notizia e della cooperazione con le autorità competenti, nonché prima degli interventi diretti a interrompere la situazione di rischio o la condotta lesiva.

In via prioritaria, infatti, tale figura è chiamata a prevenire abusi, violenze e discriminazioni, perseguendo questo obiettivo attraverso la costruzione e il consolidamento di un contesto sportivo sicuro e tutelante, capace di abbassare sensibilmente la probabilità che simili condotte si verifichino.

In questa fase iniziale, il responsabile deve accertare che le regole, le procedure e i regolamenti adottati dall’ente sportivo che lo ha designato risultino adeguati, completi e conformi alle linee guida del CONI e alle ulteriori fonti applicabili, verificando al contempo che essi non restino meri enunciati, ma vengano effettivamente attuati e rispettati nella prassi quotidiana.

Si tratta, dunque, di una fase propriamente preliminare e preventiva, nella quale prevalgono compiti di assetto organizzativo, vigilanza interna e controllo, orientati a rendere l’ambiente sportivo strutturalmente idoneo alla protezione dei soggetti coinvolti.

35e. Al Carollo, pertanto, si addebita anche la violazione dell’art. 11 del Regolamento FIGC che impone al responsabile conto abusi, violenze e discriminazioni una funzione preventiva ad ampio raggio della quale lo stesso si è dimostrato del tutto ignaro, così come il compito di affissione del modello organizzativo e del codice di condotta nella bacheca della società e di aggiornamento di tali regolamenti.

35f. Ciò vale ad integrare anche la culpa in vigilando in cui è palesemente incorso il tesserato nella misura in cui ha trascurato quell’attività di organizzazione, prevenzione e controllo della quale era onerato.

35g. Ne consegue che – diversamente da come opinato dal Tribunale – il Carollo avrebbe dovuto assolvere a compiti preventivi in realtà mai svolti: da qui una specifica responsabilità derivante dalla posizione di garanzia che implicava una attenzione costante e, comunque, una forma di vicinanza psicologica anch’ essa da esercitare in maniera costante.

Nulla di tutto questo è stato posto in essere dal Carollo, il cui difensore nelle proprie difese illustrate nella memoria difensiva depositata il 26 gennaio 2026, ha insistito sul punto relativo alla mancata conoscenza dei fatti e alla conseguente impossibilità di intervenire, mostrando assai poca sensibilità verso i compiti sullo stesso gravanti e che avrebbe dovuto svolgere in modo puntuale.

36. Identiche argomentazioni vanno svolte in riferimento alla posizione del Presidente cui, oltre ad ascriversi la responsabilità derivante dalla carica rivestita, deve essere addebitata una responsabilità ulteriore quanto meno per culpa in eligendo, nella misura in cui ha conferito l’incarico di responsabile del safeguarding a soggetto impreparato e rivelatosi inadatto a svolgere quei compiti.

37. Nella contestazione viene mosso al Macrì tanto nel capo a) della incolpazione che nel capo b), l’addebito di avere “ consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate” la commissione delle condotte ascritte all’allenatore De Felice.

37a. La formula “mancata adozione delle misure appropriate” va riferita a condotte omissive ma anche a condotte attive quali la nomina di soggetti non altezza del compito. Il rispetto dell’art. 5, comma 1, lett. a), b) e h), comporta per il Presidente l’obbligo di “creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti” (lett. a) ed ancora di “riservare ad ogni tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità” e, in ultimo, “prevenire concretamente il rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori”. Tali compiti – e più specificamente quelli di cui alla lettera h) – debbono essere assolti sia personalmente sia attraverso la delega ad altri soggetti. E’ evidente però che in quest’ultimo caso la condotta preventiva va esercitata attraverso una adeguata selezione dei soggetti destinatari dell’incarico ed una interlocuzione continua che, nella specie, è del tutto mancata.

37b. È proprio tale improvvida scelta a concretizzare la culpa in eligendo, richiamandosi sul punto il precedente giurisprudenziale opportunamente segnalato dalla reclamante Procura federale (TFN-SD Decisione 0044/TFNSD 2021-2022 del 14. 10. 2021) in tema di responsabilità del Presidente nella individuazione di collaboratori rispettosi dei principi e delle regole che disciplinano l’attività sportiva. Si tratta di un orientamento del tutto condivisibile, reso ancor più attuale dalla già menzionata decisione del TFN della FIBS del 21 gennaio 2026 che si pone sulla stessa lunghezza d’onda.

37c. Così come si profila a carico dell’incolpato Roberto Macrì anche la culpa in vigilando, avendo egli l’obbligo di controllare periodicamente quanto accade all’interno della società e di vigilare sul rispetto del Regolamento.

37d. Nelle proprie difese articolate nella memoria difensiva depositata in data 26 gennaio 2026, il difensore ritiene di individuare l’assenza di responsabilità del tesserato anzitutto nel fatto che non si trattava di una “realtà sportiva non complessa” (argomento utilizzato dalla reclamante Procura federale per evidenziare la culpa in eligendo del Presidente), bensì di una società di notevoli dimensioni (circa 400 tesserati) che rendeva di fatto estremamente difficile l’espletamento di una attività di controllo costante. A pag. 5 della memoria si fa riferimento alla attività professionale del Macrì che gli rendeva estremamente difficile attendere ai compiti di Presidente della società sportiva, vista come una attività del tutto secondaria.

37e. A giudizio del Collegio tale deduzione non ha pregio in quanto, una volta assunta la carica di Presidente, questi – indipendentemente dalla propria attività professionale – deve attendere diligentemente ai propri compiti, magari avvalendosi di collaboratori competenti e fidati.

Una linea di difesa affidata soltanto alla difficoltà di svolgere il ruolo di Presidente non può essere sufficiente ad integrare l’esonero di responsabilità per di più in una materia estremamente delicata quale quella della sicurezza e integrità psico-fisica degli atleti e dei tesserati in genere.

37f. Sostiene la difesa che l’imputazione di condotte omissive al Macrì equivarrebbe a sottoporre costui ad un vero e proprio “processo alle intenzioni”.

Anche tale proposizione risulta incongrua in quanto al Macrì non si addebita il fatto di non avere posto in essere condotte adeguate una volta appresi i fatti, ma di non avere fatto nulla per evitare che questi accadessero. Si tratta di una colpa “preventiva” modellata sulla scorta degli obblighi gravanti sul Presidente che prescinde – come esattamente rilevato dalla reclamante – “dalla conoscenza o meno delle condotte del De Felice”.

38. Per le suddette ragioni si ritiene fondato il reclamo della Procura federale che va accolto anche in riferimento alla responsabilità diretta della società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club APD, una volta affermata la responsabilità del suo presidente, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del CGS.

39. Quanto al trattamento sanzionatorio da irrogare agli odierni incolpati si ritiene congrua – alla luce dei criteri già ampiamente enunciati in occasione dell’esame della posizione dell’incolpato Luca De Felice – la sanzione della inibizione di mesi sei per ciascuno di essi, non sussistendo apprezzabili ragioni per differenziare le sanzioni.

40. Con riferimento all’affermata responsabilità diretta della società sportiva, l’originaria sanzione circoscritta all’ammenda di 1.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva, va aumentata ad 2.000,00 in relazione al profilo della responsabilità diretta, esclusa dal Tribunale e che in questa sede va invece affermata.

P.Q.M.

- riunisce preliminarmente i reclami in epigrafe:

- respinge il reclamo numero 0099/CFA/2025-2026;

- accoglie in parte il reclamo numero 0100/CFA/2025-2026 e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Roberto Macrì: l’inibizione di mesi 6 (sei);

- al sig. Simone Carollo: l’inibizione di mesi 6 (sei);

- alla società AC Coiano S. Lucia Prato Social Club A.P.D.: l’ammenda di 2.000,00 (duemila/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Renato Grillo                                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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