F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0089/CFA pubblicata il 10 Febbraio 2026 (motivazioni) – PF / sig. Corrado Perseghin – società A.S.D. Nova Gens

Decisione/0089/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0101/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Castiglia – Presidente

Paola Palmieri – Componente

Angelo De Zotti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare n. 0127/TFNSD 2025-2026 del 29.12.2025, notificata alla Procura Federale in pari data, relativa al deferimento prot. n. 13732/119pf25-26/GC/DP/ff del 21.11.2025 nell’ambito del procedimento iscritto al n. 119 pf 25–26, contro il Sig. Corrado Perseghin e la società A.S.D. Nova Gens, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0127/TFNSD 2025-2026 del 29.12.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 03.02.2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Francesco Vignoli per i reclamanti e il Sig. Corrado Perseghin unitamente al difensore Avv. Greta Minati.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società Nova Gens, con l’atto di deferimento assunto dalla Procura Federale è stato chiamato a rispondere: “a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e 2 Procura Federale continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, e dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021, per avere lo stesso in data 9.1.2025, quale dirigente della società Nova Gens, pattuito verbalmente con il tecnico sig. Roberto Christian Diaz un compenso di euro 350,00 mensili, poi corrisposto con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”, per l’attività di Allenatore in Prima della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens per la stagione sportiva 2024-2025, per la quale in data 10.1.2025 veniva sottoscritta dal sig. Andrea Perini, presidente della predetta società, e dal medesimo tecnico sig. Roberto Christian Diaz una dichiarazione di prestazione di natura volontaria nonché, nelle date 13 e 14.1.2025, la connessa richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2024-2025, così dissimulando l’instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo e omettendo di stipulare e depositare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante la compilazione del modulo di contratto tipo nonché corrispondendo il predetto compenso in violazione della normativa federale e statuale; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in data 9.1.2025, pattuito verbalmente con il sig. Roberto Christian Diaz che il figlio sig. Lionel Diaz, sino al termine della stagione sportiva 2024 2025, avrebbe assistito il medesimo sig. Roberto Christian Diaz nell’espletamento dell’attività di tecnico della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, sebbene il sig. Lionel Diaz, poi tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale, fosse sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, concordando altresì un compenso per la menzionata attività di euro 150,00 mensili in favore del medesimo sig. Lionel Diaz, a quest’ultimo poi corrisposto con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”.

Con il medesimo atto di deferimento la società Nova Gens è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai sig.ri Andrea Perini e Corrado Perseghin, così come sopra descritte, nonché per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz - che hanno definito la propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva - così come riportati nei capi di incolpazione contenuti nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata.

Il Tribunale Federale Nazionale, con la pronuncia oggi impugnata, da un lato ha riconosciuto, sia pur nei limiti indicati in motivazione, la responsabilità disciplinare del sig. Andrea Perini, nella veste di presidente della società, per le condotte allo stesso ascritte con l’atto di deferimento nonché per i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz che, come già evidenziato, avevano definito la propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva all’esito della comunicazione di conclusione delle indagini; dall’altro ha invece prosciolto il sig. Corrado Perseghin, mandando esente da responsabilità la predetta società con riguardo ai comportamenti a quest’ultimo contestati e irrogando  alla società Nova Gens a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di euro 300.

La  decisione impugnata, con riferimento alla posizione del sig. Corrado Perseghin e alla conseguente posizione della società Nova Gens, è stata assunta sulla scorta della seguente testuale motivazione: “Quanto all’attività svolta dal Perseghin, indipendentemente da quanto intercorso tra questi ed il sig. Roberto Christian Diaz, non vi sono prove che egli abbia partecipato all’attività di formalizzazione del rapporto tra lo stesso Diaz e la società, ed al conseguente tesseramento di quest’ultimo, così come non vi sono prove che egli abbia partecipato alla erronea gestione del rapporto con il figlio Lionel Diaz successivamente all’accordo orale intercorso con il padre, che, peraltro, come detto, non ha comportato lo svolgimento di prestazioni di allenatore da parte di Lionel Diaz. - Quanto alla società, dal comportamento del Presidente Perini e dei sigg. Diaz (i quali, come detto hanno definito la loro posizione ex art. 126 C.G.S.), discende la responsabilità diretta ed oggettiva della società stessa limitatamente alle richiamate violazioni riguardanti il lavoro sportivo coordinato e continuativo”.

Ritenendo la citata decisione ingiusta ed erronea nella parte in cui il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto il sig. Corrado Perseghin e sussistente la responsabilità oggettiva della società Nova Gens per le condotte ascritte al medesimo sig. Corrado Perseghin, la Procura Federale impugna la suindicata decisione limitatamente alla posizione del sig. Corrado Perseghin nonché della società Nova Gens per il seguente unico motivo: Violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. e degli artt. 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94 ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché degli artt. 2 e 6 dell’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 d. lgs. n. 36/2021), e degli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 36/2021.

Si sostiene che la decisione reclamata risulterebbe censurabile per avere ritenuto insussistente la responsabilità disciplinare del sig. Corrado Perseghin per le condotte allo stesso ascritte con l’atto di deferimento nonché per aver conseguentemente ritenuto insussistente la responsabilità oggettiva della società Nova Gens per i comportamenti contestati al predetto tesserato, statuizione che ha anche indotto il Tribunale Federale Nazionale a mitigare il trattamento sanzionatorio della medesima società.

In particolare, nella parte motiva del provvedimento reclamato il Giudice di Prime cure ha così testualmente motivato: “Preliminarmente va dato per pacifico, viste anche le dichiarazioni rese avanti alla Procura da Roberto Christian Diaz, Lionel Diaz e dagli odierni deferiti Andrea Perini e Corrado Perseghin in atti, che in favore dei Diaz, padre (Roberto Christian) e figlio (Lionel), è stata prevista la corresponsione da parte della società di euro 350 mensili, per il padre, e euro 150 mensili, per il figlio, per svolgere l’attività rispettivamente di allenatore della squadra U19 e di aiutante. Ciò premesso in fatto, nell’affrontare il tema controverso della natura dei rapporti instaurati tra la società Nova Gens ed i sig.ri Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz, il Tribunale ritiene che si tratti di rapporti di lavoro sportivo di natura coordinata e continuativa e non già di rapporti connotati da mere prestazioni volontarie. L’ammontare delle somme dovute mensilmente è, invero, eccessivamente elevato per essere ritenuto un mero rimborso spese (euro 350 per il padre e 150 per il figlio) non potendo dette somme trovare giustificazione, come asserito, nelle spese per trasporto dal luogo di residenza dei Diaz a quello degli allenamenti e delle partite in considerazione del fatto che i Diaz risiedono nello stessa abitazione ed in località, ancorché in altra provincia, comunque non così lantana da giustificare detto ammontare di spese. Ne discende che, quale che sia la natura delle somme che il sig. Roberto Christian Diaz ed il Direttore sportivo Perseghin abbiano inteso concordare oralmente, i rapporti tra la società ed i sigg. Diaz andavano all’evidenza ricostruiti come rientranti in rapporti lavorativi di carattere coordinato e periodico e non di base meramente volontaria e come tali regolati. Dalla ridetta qualificazione discende che il Presidente della società Perini ed i signori Diaz avrebbero dovuto formalizzare dei rapporti di tal natura procedendo alla compilazione scritta del relativo modulo ed ai successivi adempimenti previsti dal contratto collettivo nel rispetto di quanto previsto dagli 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94 ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (accordo sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, giusto quanto stabilito dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021) nonché ai conseguenti corretti adempimenti, senza procedere per il padre a formalizzare un rapporto di prestazione volontaria e per il figlio ad un mero rimborso economico a titolo di spese senza neppure formalizzare il rapporto.

Quanto all’attività svolta dal Perseghin, indipendentemente da quanto intercorso tra questi ed il sig. Roberto Christian Diaz, non vi sono prove che egli abbia partecipato all’attività di formalizzazione del rapporto tra lo stesso Diaz e la società, ed al conseguente tesseramento di quest’ultimo, così come non vi sono prove che egli abbia partecipato alla erronea gestione del rapporto con il figlio Lionel Diaz successivamente all’accordo orale intercorso con il padre, che, peraltro, come detto, non ha comportato lo svolgimento di prestazioni di allenatore da parte di Lionel Diaz”.

Ciò premesso la Procura Federale chiede che questa Corte Federale d’Appello, in riforma dell’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale specificata nell’oggetto del presente reclamo, voglia affermare la responsabilità disciplinare del deferito sig. Corrado Perseghin per le condotte allo stesso ascritte con l’atto di deferimento, con conseguente riconoscimento della responsabilità oggettiva della società Nova Gens anche per queste condotte, e voglia irrogare al sig. Corrado Perseghin la sanzione di 4 mesi di inibizione e alla società Nova Gens la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00), così come richieste nel corso del procedimento innanzi al Giudice di prime cure, ovvero le sanzioni che saranno ritenute giuste ed eque.

Con memoria depositata in data 1febbraio 2026 la difesa del sig. Corrado Perseghin ha dedotto l’inammissibilità dell’appello assumendo che esso non conterrebbe una critica specifica, puntuale e argomentata contro la decisione di primo grado e ha prodotto l’atto di querela presentato dal Perseghin nei confronti dei signori sig.ri Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz per avere falsamente dichiarato che il Perseghin nella veste di direttivo sportivo avrebbe sottoscritto un accordo di prestazioni sportive che prevedevano un compenso.

Nell’udienza del 3 febbraio 2026, svoltasi on line, il Collegio, udite le parti, ha posto il reclamo in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sostenuta dall’assunto che esso non conterrebbe una critica specifica, puntuale e argomentata contro la decisione di primo grado e che mancherebbe, pertanto, dei presupposti essenziali per configurarlo e validarlo come tale.

Infatti, non solo i presupposti negati all’evidenza sussistono ma è la stessa specifica puntuale e articolata difesa svolta dal Perseghin che ne conferma la piena sussistenza.

E ciò volendo aggiungere che sia la decisione di prime cure che l’appello su altro non vertono, dissentendo tra loro, sulla partecipazione del dirigente sportivo alla formazione dell’accordo instaurato con i signori Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz, ossia sostanzialmente su una questione di fatto ampiamente dedotta e altrettanto ampiamente contestata.

2. Quanto alla produzione, unitamente alla memoria, dell’esposto querela presentato da Corrado Perseghin nei confronti dei signori Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz per avere costoro falsamente dichiarato la natura del compenso percepito per il rapporto di lavoro che indiscutibilmente è intercorso tra i soggetti anzidetti e la società sportiva Nuova Gens, appare necessario al Collegio qualificarne la rilevanza.

E questo perché non è chiaro dalla memoria sopracitata quale istanza sia sottesa alla produzione del documento, nel senso che, attesa la reciproca autonomia dell’ordinamento sportivo e di quello civilistico e penalistico, la presentazione di un esposto-querela di falso non potrebbe avere alcun rilievo sospensivo o comunque sostanziale sull’odierno processo sportivo.

Se invece la produzione del documento è funzionale alla dimostrazione  che il Perseghin non ha concluso alcun accordo, comunque qualificabile, con i signori Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz, il Collegio osserva che quel documento è inconferente e persino auto accusatorio, come sarà chiarito nel prosieguo, ai fini della esclusione di ogni responsabilità e quindi della estraneità del Perseghin alla conclusione degli accordi lavorativi per cui è causa.

3. Occorre infatti che sia chiaro che il motivo del deferimento, sia del direttore sportivo Perseghin che del presidente Perini, non attiene, o quantomeno non attiene più, al mancato pagamento delle somme pattuite e successivamente versate ai signori Diaz per le prestazioni convenute ma, per come è formulata la contestazione, alla natura e alla qualificazione dei rapporti instaurati tra la società ed i signori Diaz.

Infatti dall’atto di deferimento si evince che i suddetti rapporti andavano qualificati come rientranti in rapporti lavorativi di carattere coordinato e periodico e come tali regolati, con tutti i conseguenti obblighi di formalizzare i rapporti di tal natura procedendo alla compilazione scritta del relativo modulo ed ai successivi adempimenti previsti dal contratto collettivo nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94 ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e non come rapporti su base meramente volontaria compensati con un mero rimborso spese.

E su questo profilo, o aspetto del deferimento, si è pronunciato il giudice di prime cure e si è formato il giudicato, posto che il Perseghin nulla ha dedotto in merito e nulla smentisce quanto alla qualificazione del rapporto, né chiede in parte qua la riforma della decisione di prime cure.

4. Ciò posto, fermo restando che nel giudizio di prime cure il direttore sportivo è stato prosciolto per avere quel giudice ritenuto insussistente la responsabilità disciplinare del Perseghin per mancanza di prove sulla partecipazione all’attività di formalizzazione del rapporto tra lo stesso Diaz e la società, si tratta ora di accertare in fatto se il dirigente sportivo abbia concorso, rendendosi parte attiva, alla costituzione dei suddetti rapporti lavorativi instaurati con Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz, rispettivamente padre e figlio, pattuendo con essi la corresponsione da parte della società di euro 350 mensili, per il padre, e euro 150 mensili per il figlio, per svolgere l’attività rispettivamente di allenatore della squadra U19 e di aiutante, qualificando surrettiziamente tali rapporti come di natura volontaria e l’attribuzione dei compensi previsti come meri rimborsi spese.

5. Orbene, il Giudice di prime cure ha così testualmente motivato la decisione di proscioglimento del dirigente Corrado Perseghin: “Preliminarmente va dato per pacifico, viste anche le dichiarazioni rese avanti alla Procura da Roberto Christian Diaz, Lionel Diaz e dagli odierni deferiti Andrea Perini e Corrado Perseghin in atti, che in favore dei Diaz, padre (Roberto Christian) e figlio (Lionel), è stata prevista la corresponsione da parte della società di euro 350 mensili, per il padre, e euro 150 mensili, per il figlio, per svolgere l’attività rispettivamente di allenatore della squadra U19 e di aiutante. Ciò premesso in fatto, nell’affrontare il tema controverso della natura dei rapporti instaurati tra la società Nova Gens ed i sig.ri Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz, il Tribunale ritiene che si tratti di rapporti di lavoro sportivo di natura coordinata e continuativa e non già di rapporti connotati da mere prestazioni volontarie. Ne discende che, quale che sia la natura delle somme che il sig. Roberto Christian Diaz ed il Direttore sportivo Perseghin abbiano inteso concordare oralmente, i rapporti tra la società ed i sigg. Diaz andavano all’evidenza ricostruiti come rientranti in rapporti lavorativi di carattere coordinato e periodico e non di base meramente volontaria e come tali regolati. Dalla ridetta qualificazione discende che il Presidente della società Perini ed i signori Diaz avrebbero dovuto formalizzare dei rapporti di tal natura procedendo alla compilazione scritta del relativo modulo ed ai successivi adempimenti previsti dal contratto collettivo nel rispetto di quanto previsto dagli 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94 ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, giusto quanto stabilito dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021, nonché ai conseguenti corretti adempimenti, senza procedere per il padre a formalizzare un rapporto di prestazione volontaria e per il figlio ad un mero rimborso economico a titolo di spese senza neppure formalizzare il rapporto. Sussiste, pertanto, la responsabilità del Perini per la violazione della disciplina richiamata in materia di prestazioni lavorative sportive di carattere coordinato e continuativo. Quanto all’attività svolta dal Perseghin, indipendentemente da quanto intercorso tra questi ed il sig. Roberto Christian Diaz, non vi sono prove che egli abbia partecipato all’attività di formalizzazione del rapporto tra lo stesso Diaz e la società, ed al conseguente tesseramento di quest’ultimo, così come non vi sono prove che egli abbia partecipato alla erronea gestione del rapporto con il figlio Lionel Diaz successivamente all’accordo orale intercorso con il padre, che, peraltro, come detto, non ha comportato lo svolgimento di prestazioni di allenatore da parte di Lionel Diaz”.

In sostanza, Il Giudice di primo grado, pur avendo accertato che la società Nova Gens e i sigg.ri Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz avrebbero dovuto formalizzare - e non lo hanno fatto - un rapporto di lavoro sportivo e che tra gli stessi sia stato concordato un compenso - e non un rimborso spese - per lo svolgimento delle attività, rispettivamente di tecnico il sig. Roberto Christian Diaz e di allenatore suo figlio Lionel Diaz, nell’interesse della predetta società, ha poi prosciolto il sig. Corrado Perseghin sulla scorta del solo assunto che non vi sia prova circa il fatto che lo stesso abbia partecipato all’attività di formalizzazione del rapporto tra il sig. Roberto Christian Diaz e la società, ed al conseguente tesseramento di quest’ultimo, e circa il fatto che egli abbia partecipato alla erronea gestione del rapporto con il sig. Lionel Diaz successivamente all’accordo orale intercorso con il padre.

6. Tale assunto, come sostiene la Procura Federale, non appare condivisibile, né dal punto di vista meramente fattuale né da quello motivazionale, vale a dire della ritenuta giustificazione della condotta attiva svolta dal dirigente sportivo Perseghin nella instaurazione del rapporto professionale con il sig. Roberto Christian Diaz e il figlio Lionel Diaz, nell’interesse della società Nova Gens.

In particolare, appare irrilevante che il sig. Perseghin abbia o meno materialmente partecipato all’attività di formalizzazione del rapporto tra il sig. Roberto Christian Diaz e la società, che rientrava nella competenza del presidente Perini, e altrettanto irrilevante è la circostanza che abbia o meno partecipato alla erronea gestione del rapporto con il sig. Lionel Diaz successivamente all’accordo orale intercorso con il padre.

Ciò che assume, invece, dirimente rilievo nell’ambito della fattispecie di cui all’atto di deferimento, è la circostanza, riconosciuta dal Perseghin, che il dirigente, nell’interesse della società di appartenenza e, di fatto, in rappresentanza di essa, abbia condotto la trattativa con il sig. Roberto Christian Diaz e che abbia con lo stesso concluso l’accordo orale - all’evidenza violativo dell’art. 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F. oltre che delle altre disposizioni contestate - sull’attività che il medesimo sig. Roberto Christian Diaz e il figlio sig. Lionel Diaz avrebbero svolto in favore della società stessa nonché sul compenso che gli stessi avrebbero percepito, e infine che abbia condotto in via esclusiva le interlocuzioni con lo stesso tecnico in ordine al pagamento di quanto concordato, pagamento poi avvenuto, per come accertato, con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”.

Dalle risultanze istruttorie è emerso inoltre chiaramente come il sig. Perseghin fosse a conoscenza dell’avvenuto tesseramento del sig. Roberto Christian Diaz con dichiarazione di prestazione di natura volontaria (cfr. audizione del sig. Perseghin del 22.8.2025) e come il sig. Perseghin abbia instaurato il rapporto con il tecnico e lo abbia poi mantenuto, in via esclusiva, anche successivamente al raggiungimento dell’accordo interloquendo sulla possibile prosecuzione della collaborazione per la stagione sportiva successiva e rispondendo, per conto della società e dimostrando di essere pienamente a conoscenza anche della gestione economica della stessa, alle richieste di pagamento delle spettanze avanzate dal predetto sig. Roberto Christian Diaz, come risulta dagli screenshot delle chat whatsapp intercorse tra il sig. Perseghin e il sig. Diaz, allegati al verbale di audizione del sig. Roberto Christian Diaz del 12.8.2025 e al verbale di audizione del sig. Corrado Perseghin del 22.8.2025.

Ne consegue che diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale nella pronuncia gravata, appare indubbio che il sig. Perseghin abbia rivestito un ruolo centrale nella complessiva gestione della vicenda e che il comportamento tenuto dal predetto dirigente integri la violazione delle norme contestate con l’atto di deferimento.

7. Quanto alle richieste di irrogazione delle sanzioni da applicare al dirigente sportivo Perseghin e alla società Nova Gens, appare equo infliggere al primo la stessa sanzione già irrogata al presidente Perini e stabilire un altrettanto equo incremento dell’ammenda inflitta dal Tribunale alla società medesima.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Corrado Perseghin la sanzione di 45 giorni di inibizione e alla società ASD Nova Gens la sanzione dell’ammenda complessiva di 400,00 (quattrocento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti                                                    Giuseppe Castiglia

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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