F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 158/TFN – SD del 6 Febbraio 2026 (motivazioni) – Iannacone Costantino – 144/TFNSD

Decisione/0158/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0144/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Valentina Ramella – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17232/213pf25-26/GC/DP/ff del 12 gennaio 2026 e depositato il 14 gennaio 2026, nei confronti del sig. Iannacone Costantino, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 24.8.2025 della società A.S.D. Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, con la quale si rappresentava che il tecnico sig. Costantino Iannacone, pur essendo stato sanzionato con la squalifica di mesi 4 (quattro) a decorrere dal 22.8.2025 (Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 100/AA del 22.8.2025), aveva partecipato attivamente in qualità di allenatore in seconda della società A.S.D. Città di Cossato alla gara di Coppa Italia Eccellenza Borgosesia Calcio – Città di Cossato, disputata il 24.8.2025 presso lo stadio comunale di Borgosesia.

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 16 settembre 2025 al n. 213 pf 25-26.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha svolto un’ampia istruttoria nell’ambito della quale assumono particolare rilevanza:

- foglio censimento della società A.S.D. Città di Cossato per la stagione sportiva 2025-2026;

- foglio censimento della società A.S.D. Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo per la stagione sportiva 2025-2026;

- posizione di tesseramento del sig. Costantino Iannacone;

- Comunicato Ufficiale del C.R. Piemonte Valle d’Aosta n. 9 del 28.8.2025, contenente il provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo Territoriale a carico del sig. Costantino Iannaccone;

- referto e distinte ufficiali della gara di Coppa Italia Dilettanti - categoria Eccellenza Borgosesia Calcio – A.S.D. Città di Cossato del 24.8.2025;

- referto e distinte ufficiali della gara di Coppa Italia Dilettanti - categoria Eccellenza A.S.D. Città di Cossato - Borgosesia Calcio del 31.8.2025;

- audizione del 26.9.2025 del sig. Vilmo Rosso, direttore sportivo della società Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo;

- audizione del 7.10.2025 del sig. Costantino Iannacone, allenatore in seconda della società A.S.D. Città di Cossato;

- audizione del 9.10.2025 del sig. Massimiliano Bracco, presidente della società A.S.D. Città di Cossato;

- audizione del 9.10.2025 del sig. Paolo Padovani, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Città di Cossato.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 2 dicembre 2025, ai sigg.ri Costantino Iannacone, Massimiliano Bracco e la società A.S.D. Città di Cossato, la comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Il sig. Massimiliano Bracco e la società A.S.D. Città di Cossato hanno definito le loro posizioni ai sensi dell’art. 126 CGS. Il sig. Costantino Iannacone non ha presentato memorie difensive. Con atto del 12 gennaio 2026, la Procura Federale ha deferito

- il sig. IANNACONE Costantino, allenatore Uefa B all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Città di Cossato, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara di Coppa Italia Dilettanti - categoria Eccellenza A.S.D. Città di Cossato – Borgosesia Calcio del 31.8.2025, nonché delle gare del Campionato di Eccellenza - girone A del C.R.  Piemonte Valle d’Aosta della stagione sportiva 2025-2026 A.S.D. Città di Cossato – Baveno Stresa SSD a RL del 7.9.2025, A.S.D. Città di Cossato – Borgaro Nobis 1965 del 21.9.2025 e  A.S.D. Città di Cossato – Druentina del 5.10.2025, acceduto all’interno del recinto di gioco prima dell’inizio dei match, nonostante gli fosse precluso l’accesso per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 100/AA del 22.8.2025, la sanzione della squalifica di 4 (quattro) mesi che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la sanzione irrogata al sig. Iannaccone per fatti della stessa natura dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Piemonte Valle d’Aosta con Comunicato Ufficiale n. 9 del 28.8.2025”.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza di discussione del 3 febbraio 2026. Non sono pervenute memorie dal deferito.

Il dibattimento

All’udienza del 3 febbraio 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l'Avv. Alessandro D'Oria e l'Avv. Cristina Fanetti in rappresentanza della Procura Federale nonché l'Avv. Pierluigi Vossi in difesa del sig. Costantino Iannacone. L’Avv. D’Oria, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.

L'Avv. Vossi ha chiesto l'applicazione di una sanzione minima.

La decisione

L’attività di indagine versata in atti consente di ritenere accertate le violazioni disciplinari poste in essere dal sig. Costantino Iannacone, allenatore Uefa B all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Città di Cossato.

L’art. 19, comma 3, del C.G.S. prevede che: “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”.

L’accesso al recinto di gioco costituisce violazione diretta dell’art. 19, co. 3 CGS, poiché il divieto di accedere al campo è conseguenza automatica dell’inibizione.

Peraltro, l’accesso al recinto di gioco, integra, altresì, la violazione dell’art. 4 CGS, in quanto contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i soggetti dell’ordinamento federale. L’inosservanza di un provvedimento disciplinare costituisce, infatti, espressione di particolare disvalore, in quanto mina il rispetto delle regole poste a tutela del corretto svolgimento delle competizioni sportive.

Fatta tale premessa, nel caso di specie, va evidenziando che rispetto alla segnalazione del 24.8.2025 della società A.S.D. Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, non è stata correttamente esercitata l’azione disciplinare nei confronti del sig. Costantino Iannacone posto che, a seguito della stessa, il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, con Comunicato Ufficiale n. 9 del 28.8.2025, ha irrogato al predetto tecnico l’ulteriore sanzione della squalifica di mesi 1 (uno), da scontarsi in continuità con la precedente.

Dall’attività istruttoria svolta dalla Procura è, tuttavia, emerso che il sig. Costantino Iannacone ha acceduto all’interno del recinto di gioco prima dell’inizio dei match in occasione della gara di Coppa Italia Dilettanti - categoria Eccellenza A.S.D. Città di Cossato - Borgosesia Calcio del 31.8.2025, nonché delle gare del Campionato di Eccellenza - girone A del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della stagione sportiva 2025-2026 A.S.D. Città di Cossato – Baveno Stresa SSD a RL del 7.9.2025, A.S.D. Città di Cossato – Borgaro Nobis 1965 del 21.9.2025 e A.S.D. Città di Cossato – Druentina del 5.10.2025, nonostante gli fosse precluso l’accesso in virtù della menzionata squalifica di 4 (quattro) mesi di cui al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 100/AA del 22.8.2025, sanzione che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare.

In particolare, il dirigente accompagnatore della società A.S.D. Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo, sig. Vilmo Rosso, in sede di propria audizione del 26.9.2025 innanzi alla Procura Federale, ha dichiarato di aver appreso che il sig. Iannacone, anche nella gara di ritorno di Coppa Italia Eccellenza Cossato - Borgosesia, “… si è presentato in campo per svolgere con i propri giocatori il riscaldamento pre-gara”.

Inoltre, il dirigente accompagnatore della società A.S.D. Città di Cossato, sig. Paolo Padovani, in sede di audizione del 9.10.2025, ha riferito che “Dopo la partita di andata di coppa Italia contro il Borgosesia, il Mister Iannacone è sceso in campo nelle altre partite solo per sistemare i cinesini, le pettorine ed i palloni, per permettere poi al primo allenatore di effettuare il riscaldamento pre-gara con i calciatori del Cossato. La sistemazione dei cinesini e delle attrezzature avveniva sempre prima dell’arrivo degli arbitri. Dopo questo servizio, Iannaccone lasciava il terreno di gioco per assistere dalla tribuna sia al riscaldamento che alla partita di campionato. Questo procedura (sistemare i cinesini, le pettorine ed i palloni) Iannaccone lo ha sempre fatto fino all’ultima partita di campionato, giocata domenica scorsa contro la società Druentina”.

Lo stesso sig. Costantino Iannacone, in sede di propria audizione del 7.10.2025, con riferimento alla gara di ritorno di Coppa Italia Eccellenza Cossato – Borgosesia del 31.8.2025, ha dichiarato: “… L’unico mio possibile errore può essere quello di aver preparato molto prima dell’arrivo dei Giudici di Gara il campo (cinesini e palloni) per aiutare il Mister a svolgere da solo il riscaldamento pre-gara …”.

Va, inoltre riconosciuta anche la contestata aggravante di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la sanzione irrogata al sig. Iannaccone per fatti della stessa natura dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Piemonte Valle d’Aosta con Comunicato Ufficiale n. 9 del 28.8.2025.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di squalifica, misura proporzionata alla gravità della violazione e idonea a svolgere funzione preventiva e dissuasiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Iannacone Costantino la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                   Valentina Ramella

 

Depositato in data 6 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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