F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 159/TFN – SD del 6 Febbraio 2026 (motivazioni) – Federico Russu, Olbia Calcio 1905 Srl – 140/TFNSD

Decisione/0159/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17099/219pf25-26/GC/PG/ep del 9 gennaio 2026 e depositato il 12 gennaio 2026, nei confronti del sig. Guido Alejandro Surace, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con il deferimento n. 17099/219/pf25-26/GC/ep del 9 gennaio 2026, contestava a carico:

- del sig. GUIDO ALEJANDRO SURACE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso, nella qualità sopra indicata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ozierese disputata in data 21.8.2025 ad Ozieri (SS) e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare;

- del sig. FEDERICO RUSSU, all’epoca dei fatti dirigente tesserato della società Olbia Calcio 1905 s.r.l. la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ozierese disputata in data 21.8.2025 ad Ozieri (SS); nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare;

- della società OLBIA CALCIO 1905 s.r.l. la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Guido Alejandro Surace e Federico Russu, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento veniva instaurato a seguito di articoli stampa nei quali veniva riportato lo svolgimento di un “allenamento congiunto” tenutosi in data 21.8.2025 presso lo stadio “Angelo Masala” di Ozieri (SS) tra le squadre dell’Olbia e della Ozierese. L’attività inquirente espletata nel corso del procedimento, ad avviso della Procura, consentiva di accertare nei confronti del sig. Guido Alejandro Surace, del sig. Federico Russu, rispettivamente presidente e segretario della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., nonché del sig. Gianfranco Dessena e del sig. Salvatore Sechi, rispettivamente presidente e dirigente dotati di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ozierese 1926, che l’allenamento congiunto si era svolto senza l’autorizzazione del Comitato Regionale Sardegna e senza la conseguente designazione di un arbitro da parte del Comitato Regionale Arbitri della Sardegna.

Segnatamente nel corso dell’attività inquirente venivano posti in essere atti di indagine ed acquisiti i documenti di seguito elencati: - articolo pubblicato in data 19.8.2025 sulla testata giornalistica online "L'Unione Sarda.it"; - articolo pubblicato in data 21.8.2025 sulla testata giornalistica online "Olbianova.it"; - comunicazione del Comitato Regionale Sardegna del 18.9.2025; - comunicazione del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti del 18.9.2025; - comunicazione del Comitato Regionale Arbitri della Sardegna del 20.9.2025; - foglio censimento della società A.S.D. Ozierese 1926 per la stagione sportiva 2025-2026; - foglio censimento della società Olbia Calcio 1905 S.r.l. per la stagione sportiva 2025-2026; - verbale di audizione del sig. Gianfranco Dessena, presidente della società A.S.D. Ozierese 1926, del 25.9.2025; - verbale di audizione del sig. Federico Russu, dirigente tesserato per la società Olbia Calcio 1905 s.r.l., del 14.10.2025; - verbale di audizione del sig. Salvatore Sechi, dirigente tesserato per la società A.S.D. Ozierese 1926, del 28.10.2025.

Dalla predetta attività istruttoria, ed in particolare dalla audizione confessoria del sig. Russu, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Olbia Calcio 1905 s.r.l., per la Procura risultava provato che le due società avevano omesso di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della sopra indicata gara Olbia – Ozierese. E così facendo, ad avviso della Procura, si era consentito che l’incontro fosse diretto da un arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, con la conseguenza che tutti gli episodi di rilevanza disciplinare accaduti nel corso dell’incontro erano rimasti “estranei” all’ordinamento federale.

Ritenuto, dunque, che alla luce di tutti gli elementi acquisiti risultava provata la responsabilità dei sig.ri Guido Alejandro Surace, Federico Russu e della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., nonché del sig. Gianfranco Dessena, del sig. Salvatore Sechi e della società Ozierese per la violazione dell’art. 4, in via autonoma ed in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, la Procura procedeva alla comunicazione della conclusione delle indagini.

Ricevuta la comunicazione di conclusione delle indagini in data 1.12.2025, i sig.ri Gianfranco Dessena e Salvatore Sechi, rispettivamente presidente e dirigente dotati di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ozierese 1926, nonché la stessa società A.S.D. Ozierese 1926 convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, condivisa dalla Procura Generale dello Sport in data 15 dicembre 2025.

Seguiva la notificazione dell’atto di deferimento nei confronti dei sigg. Surace, Russu, e della società Olbia Calcio 1905.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 3 febbraio 2026.

Prima dell’udienza il sig. Russu e la società Olbia Calcio 1905 s.r.l. hanno fatto pervenire richieste di applicazione della sanzione ex art. 127 c.g.s. munite del consenso della Procura Federale.

Il dibattimento

All’udienza del 3 febbraio 2026 hanno presenziato gli avv.ti Alessandro D’Oria e Cristina Fanetti per la Procura, nessuno è comparso per le parti deferite.

Preliminarmente il Tribunale, valutate in camera di consiglio le proposte di accordo depositate congiuntamente dalla Procura e dalla difesa del sig. Russu e della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., ha ritenuto corretta, ai sensi dell’art. 127, comma 3, c.g.s., la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni proposte.

Dichiarata la chiusura della trattazione nei confronti dei predetti, la trattazione è proseguita nei confronti del sig. Surace. La Procura Federale, nel riepilogare l’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso, con condanna del Surace alla sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità del deferito Surace.

Dalle dichiarazioni di natura confessoria rese dal sig. Russu, segretario della società Olbia 1905, avanti alla Procura Federale in data 14.10.25 emerge, invero, con assoluta chiarezza che ““io sono il segretario generale sportivo e seguo l’attività logistica della squadra, mi occupo io di quasi tutto non avendo una struttura organizzativa completa”,  “la partita è stata concordata tra dirigenti delle due società e a tutti noi della segreteria è sfuggito di chiedere l’autorizzazione al Comitato Regionale”, ed, infine, che  “…sicuramente come Olbia Calcio non abbiamo richiesto alcuna autorizzazione, è stata una nostra chiara dimenticanza…” e il direttore di gara “sicuramente non era un arbitro della FIGC”.

A tanto aggiungasi che sia il Dipartimento Interregionale, sia il Comitato Regionale Sardegna hanno confermato in data 18.9.25 che nessuna richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell’incontro del 21.8.2025 era stata inoltrata presso i loro uffici.

Sussiste, pertanto, oltreché la violazione dell’art. 4 c.g.s in ordine ai generali doveri di lealtà e correttezza, anche la violazione del primo comma dell’art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il quale, equiparando le partite amichevoli agli allenamenti congiunti, prevede che “La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere”.

Accertate le predette violazioni, la responsabilità del sig. Guido Alejandro Surace, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., discende dal fatto che egli, quale presidente della società, oltre a dover assicurare come dirigente apicale in veste di posizione di garanzia il rispetto dei generali doveri di correttezza e lealtà da parte della società e dei suoi tesserati, più specificamente avrebbe dovuto vigilare sulla gestione della stessa, controllando il comportamento dei propri tesserati così da impedire lo svolgimento della partita senza l’autorizzazione del competente comitato regionale.

In ordine al quantum della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Guido Alejandro Surace la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                              Valentina Ramella

 

Depositato in data 6 febbraio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it