F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 160/TFN – SD del 6 Febbraio 2026 (motivazioni) – Federico Russu, Olbia Calcio 1905 Srl – 141/TFNSD

Decisione/0160/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0141/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.17124/223pf25-26/GC/PG/ep del 9 gennaio 2026 e depositato il 12 gennaio 2026, nei confronti dei sigg.ri Enzo Giorgio Del Giudice e Guido Alejandro Surace, nonché della società ASD Ilvamaddalena Calcio 1903, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con il deferimento n. 17124/223/pf25-26/GC/ep del 9 gennaio 2026, contestava a carico:

- del sig. Enzo Giorgio DEL GIUDICE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903, la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso, nella sua qualità ed in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ilvamaddalena disputata in data 23.8.2025 a La Maddalena (SS) e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare;

- del sig. Guido Alejandro SURACE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso, nella sua qualità ed in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ilvamaddalena disputata in data 23.8.2025 a La Maddalena (SS) e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare;

- del sig. Federico RUSSU, all’epoca dei fatti dirigente tesserato della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ilvamaddalena disputata in data 23.8.2025 a La Maddalena (SS); nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare;

-  della società OLBIA CALCIO 1905 s.r.l. la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Guido Alejandro Surace e Federico Russu, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- della società A.S.D. ILVAMADDALENA 1903 la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Enzo Giorgio Del Giudice, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento veniva instaurato a seguito di articoli stampa nei quali veniva riportato lo svolgimento di un “allenamento congiunto” tenutosi in data 23.8.2025 presso lo stadio “Zichina” de La Maddalena (SS) tra le squadre dell’Olbia e dell’Ilvamaddalena.

L’attività inquirente espletata nel corso del procedimento, ad avviso della Procura, consentiva di accertare nei confronti del sig. Guido Alejandro Surace, del sig. Federico Russu, rispettivamente presidente e segretario della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., nonché del sig. Enzo Giorgio Del Giudice, presidente della società A.S.D. Ilvamaddalena Calcio 1903, che l’allenamento congiunto si era svolto senza l’autorizzazione del Comitato Regionale Sardegna e senza la conseguente designazione di un arbitro da parte del Comitato Regionale Arbitri della Sardegna.

Segnatamente, nel corso dell’attività inquirente venivano posti in essere atti di indagine ed acquisiti i documenti di seguito elencati: - articolo pubblicato in data 23.08.2025 sulla testata giornalistica online “L’Unione Sarda.it”; - “post” pubblicato sulla pagina del social network “facebook” della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903, datato 23 agosto 2025; - comunicazione del Comitato Regionale Sardegna del 23.9.2025; - comunicazione del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti del 22.9.2025; - comunicazione del Comitato Regionale Arbitri della Sardegna del 22.9.2025; - foglio censimento della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 per la stagione sportiva 2025-2026; - foglio censimento della società Olbia Calcio 1905 S.r.l. per la stagione sportiva 2025-2026; - verbale di audizione del sig. Enzo Giorgio Del Giudice, presidente della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903, del 3.10.2025; - verbale di audizione del sig. Federico Russu, dirigente tesserato per la società Olbia Calcio 1905 s.r.l., del 14.10.2025.

Dalla predetta attività istruttoria, ed in particolare dalla audizione confessoria del sig. Russu, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Olbia Calcio 1905 s.r.l., per la Procura risultava provato che le due società avevano omesso di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della sopra indicata gara Olbia – Ilvamaddalena. E così facendo, ad avviso della Procura, si era anche consentito che l’incontro fosse diretto da un arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, con la conseguenza che tutti gli episodi di rilevanza disciplinare accaduti nel corso dell’incontro erano rimasti “estranei” all’ordinamento federale.

Ritenuto, dunque, che alla luce di tutti gli elementi acquisiti risultava provata la responsabilità dei sig.ri Guido Alejandro Surace,Federico Russu e della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., nonché del sig. Enzo Giorgio Del Giudice e della A.S.D. Ilvamaddalena Calcio 1903 per la violazione dell’art. 4, in via autonoma ed in relazione all’art.37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, la Procura procedeva alla comunicazione della conclusione delle indagini. Seguiva la notificazione dell’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 3 febbraio 2026.

Prima dell’udienza il sig. Russu e la società Olbia Calcio 1905 s.r.l. hanno fatto pervenire richieste di applicazione della sanzione ex art. 127 c.g.s. munite del consenso della Procura Federale.

Il dibattimento

All’udienza del 3 febbraio 2026 hanno presenziato gli avv.ti Alessandro D’Oria e Cristina Fanetti per la Procura e personalmente i sig.ri Enzo Giorgio Del Giudice e Giovanni Deleuchi, rispettivamente presidente e segretario della A.S.D. Ilvamaddalena Calcio 1903.

Preliminarmente il Tribunale, valutate in camera di consiglio le proposte di accordo depositate congiuntamente dalla Procura e dalla difesa del sig. Russu e della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., ha ritenuto corretta, ai sensi dell’art. 127, comma 3, c.g.s., la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni proposte.

Dichiarata la chiusura della trattazione nei confronti dei predetti, la trattazione è proseguita nei confronti del sig. Surace, del sig. Del Giudice e della A.S.D. Ilvamaddalena Calcio 1903. La Procura Federale, nel riepilogare l’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso, con condanna del Surace alla sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione, del Del Giudice alla sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e della A.S.D. Ilvamaddalena Calcio 1903 all’ammenda di euro 1000,00 (mille,00). Il sig. Del Giudice ha ammesso le proprie responsabilità rimettendosi alle valutazioni del Tribunale; il sig. Deleuchi ha evidenziato che l’Ilvamaddalena Calcio 1903 confidava che all’adempimento avrebbe provveduto la società Olbia Calcio.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dei deferiti Surace, Del Giudice e A.S.D. Ilvamaddalena Calcio 1903.

Dalle dichiarazioni di natura confessoria rese dal sig. Russu, dirigente della società Olbia 1905, avanti alla Procura Federale in data 14.10.25 emerge, invero, con assoluta chiarezza che ““io sono il segretario generale sportivo e seguo l’attività logistica della squadra, mi occupo io di quasi tutto non avendo una struttura organizzativa completa”,  “la partita è stata concordata tra dirigenti delle due società e a tutti noi della segreteria è sfuggito di chiedere l’autorizzazione al Comitato Regionale”, ed, infine, che “…sicuramente come Olbia Calcio non abbiamo richiesto alcuna autorizzazione, è stata una nostra chiara dimenticanza…” e il direttore di gara “sicuramente non era un arbitro della FIGC”.

Le dichiarazioni rese dal sig. Federico Russu hanno, inoltre, trovato conferma, oltreché in sede dibattimentale, nelle affermazioni del sig. Enzo Giorgio Del Giudice in data 3.10.25 rese alla Procura Federale, avendo egli ammesso in ordine alla mancata richiesta di autorizzazione che “quanto accaduto è stata frutto di una nostra piccola disattenzione, che in futuro non si verificherà più ”. A tanto aggiungasi che sia il Dipartimento Interregionale, sia il Comitato Regionale Sardegna hanno confermato in data 18.9.25 che nessuna richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell’incontro del 23.8.2025 era stata inoltrata presso i loro uffici.

Sussiste, pertanto, oltreché la violazione dell’art. 4 c.g.s in ordine ai generali doveri di lealtà e correttezza, anche la violazione del primo comma dell’art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il quale, equiparando le partite amichevoli agli allenamenti congiunti, prevede che “La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere”.

Accertate le predette violazioni, la responsabilità del sig. Guido Alejandro Surace, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., e del sig. Enzo Giorgio Del Giudice, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Ilvamaddalena Calcio 1903, discende dal fatto che questi, quali presidenti delle società, oltre a dover assicurare come dirigenti apicali in veste di posizione di garanzia il rispetto dei generali doveri di correttezza e lealtà da parte delle rispettive società e tesserati, più specificamente avrebbero dovuto vigilare sulla gestione delle società dagli stessi presiedute, controllando il comportamento dei propri tesserati così da impedire lo svolgimento della partita senza l’autorizzazione del competente comitato regionale.

Dalla responsabilità del sig. Del Giudice, in ragione della posizione organica rivestita da quest’ultimo, discende quella della A.S.D. Ilvamaddalena Calcio 1903.

In ordine al quantum della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Enzo Giorgio Del Giudice, mesi 3 (tre) di inibizione;

- al sig. Guido Alejandro Surace, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società ASD Ilvamaddalena Calcio 1903, euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                           Valentina Ramella

 

 Depositato in data 6 febbraio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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