F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 161/TFN – SD del 6 Febbraio 2026 (motivazioni) – Valerio Antonini e società FC Trapani 1905 Srl – 136/TFNSD

Decisione/0161/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0136/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Salvatore Accolla - Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Ignazio Castellucci – Componente

Monica Coscia – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16817 /33pf25-26/GC/blp del 3 gennaio 2026, depositato il 7 gennaio 2026, nei confronti di Valerio Antonini e della società FC Trapani 1905 Srl, la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con atto del 3 gennaio 2026 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il sig. Valerio Antonini, Presidente ed Amministratore Unico, all’epoca dei fatti, del F.C. Trapani 1905 s.r.l., per rispondere:

a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e dall’art. 18, commi 1, 2 e 3, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver contattato ed intrattenuto rapporti con il sig. Francesco Facchinetti, al fine di contrattare un eventuale tesseramento del calciatore Balotelli Barwuah Mario con il F.C. Trapani, senza verificare che lo stesso Facchinetti fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

b) della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del C.G.S. – FIGC per aver omesso di presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato, senza addurre nessun motivo ostativo.

La Procura ha, altresì, deferito la società F.C. Trapani 1905 s.r.l., per rispondere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni poste in essere dal sig. Valerio Antonini e descritte nei precedenti capi di incolpazione sub a) e b).

La fase istruttoria

La Procura, dopo aver ricevuto una segnalazione della Commissione Agenti Sportivi del CONI relativa al “presunto esercizio abusivo della professione di Agente Sportivo da parte del Sig. Facchinetti Francesco” inviata, prima, in data 3 luglio 2025, poi in data 14 luglio 2025, rispettivamente  dal Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi e dalla Procura Generale dello Sport del CONI avviava una complessa attività istruttoria, per lo svolgimento della quale usufruiva delle proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport in data 2 settembre 2025 e 15 ottobre 2025.

Nel corso di tale attività venivano acquisiti numerosi atti e documenti, tra cui si rivelavano, secondo la stessa Procura di particolare rilievo, con riferimento alle predette incolpazioni:

- relazione dei Collaboratori della Procura Federale;

- articolo web del 14.02.2025 rilevabile al link: https://www.tuttoc.com/calciomercato/antonini-ho-sognatobalotelli-c-e-stataunachiacchierata-con-l-agente-401536;

- prima Convocazione per audizione del sig. Antonini Valerio (Presidente FC Trapani) del 09.09.2025 e ricevute dell’inoltro via pec;

- risposta del Trapani FC per mancata presenza all’audizione del 16.09.2025;

- seconda Convocazione per audizione del sig. Antonini Valerio (Presidente FC Trapani) del 18.09.2025 e ricevute dell’inoltro via pec;

- verbale di mancata presenza all’audizione del sig. Antonini Valerio (Presidente FC Trapani) redatto in data 25.09.2025;

- terza Convocazione per audizione del sig. Antonini Valerio (Presidente FC Trapani) del 05.11.2025 e ricevute dell’inoltro via pec;

- richiesta via Pec inviata dalla FC Trapani di spostamento dell’Audizione del sig. Antonini Valerio (Presidente FC Trapani) al 07.11.2025;

- quarta Convocazione per audizione del sig. Antonini Valerio (Presidente FC Trapani) del 07.11.2025, risposta alla richiesta societaria e ricevute dell’inoltro via pec;

- richiesta via Pec inviata dalla FC Trapani di spostamento dell’orario dell’Audizione del sig. Antonini Valerio (Presidente FC Trapani) del 07.11.2025;

- adesione allo spostamento di orario richiesto dalla FC Trapani comunicato alla medesima società a mezzo pec;

- secondo Verbale di mancata presenza all’audizione del sig. Antonini Valerio (Presidente FC Trapani) redatto in data 07.11.2025.

Quindi, in data 24 novembre 2025 la Procura ha trasmesso la comunicazione di conclusione indagini agli odierni incolpati. In data 25 novembre 2025 i deferiti, tramite il difensore nominato formulavano richiesta di rilascio di copia integrale degli atti e richiesta di essere sentiti.

La richiesta di rilascio di copia degli atti veniva riscontrata dalla Procura Federale in data 26 novembre 2025.

In data 16 dicembre 2025 il difensore degli odierni deferiti inviava comunicazione di rinuncia alla richiesta di audizione precedentemente formulata.

La fase predibattimentale

Successivamente alla ricezione dell’atto di deferimento, questo Tribunale inviava, in data 14 gennaio 2026, tramite pec, l’avviso di fissazione dell’udienza per il giorno 29 gennaio 2026.

In data 23 gennaio 2026 si costituivano in giudizio i soggetti deferiti.

Nella memoria di costituzione si metteva in rilievo che non vi sarebbe stata mai una trattativa intavolata tra Antonini e Facchinetti finalizzata al tesseramento del calciatore Balotelli ma, tutt’al più, una semplice “chiacchierata”, sicché non sarebbe stata configurabile alcuna violazione dell’art 18 del c.d. “Regolamento Agenti”. Quanto alla contestazione di cui alla lettera b) dell’atto di deferimento si affermava che Antonini sarebbe stato impossibilitato, malgrado la sua volontà, a presentarsi innanzi agli organi di Giustizia Sportiva e si porgevano le scuse per l’accaduto. Per tutte le predette ragioni si chiedeva il proscioglimento di tutti gli incolpati dalle rispettive incolpazioni.

Il dibattimento

All’udienza del 29 gennaio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi  l'avv. Alessandro D'Oria e l'avv. Francesco Salzano in rappresentanza della Procura Federale e l’ Avv. Paolo Rodella in difesa dei deferiti.

In sede di discussione, l'Avv. D'Oria, dopo aver illustrato i contenuti dell'atto di deferimento e replicato alle tesi difensive argomentate nella memoria depositata per i deferiti, ha chiesto per il sig. Valerio Antonini l’irrogazione delle sanzioni di euro 5.000,00 di ammenda per il capo a) di incolpazione di cui all'atto di deferimento, e di mesi 1 di inibizione, per il capo b); ha chiesto, altresì, per la società F.C. Trapani 1905 s.r.l., l’irrogazione della sanzione di euro 5.000,00 di ammenda, per il capo a) di incolpazione di cui all'atto di deferimento, ed euro 5.000,00 di ammenda, per il capo b).

L’ Avv. Paolo Rodella ha svolto le proprie difese riportandosi integralmente al contenuto della memoria depositata ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

I motivi della decisione

Alla luce delle emergenze istruttorie il Tribunale ritiene debba essere pronunciata la seguente decisione.

Con riferimento al capo a) di incolpazione deve osservarsi quanto segue.

Si contesta in tale capo di incolpazione che il deferito sig. Valerio Antonini avrebbe instaurato contatti e rapporti con il sig. Francesco Facchinetti al fine di ottenere il tesseramento del calciatore Mario Balotelli Barwuah con il F.C. Trapani F.C, senza verificare, come imposto dagli art. 18, commi 1, 2 e 3, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, l’effettiva regolare iscrizione dello stesso Facchinetti nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.

Va precisato che la contestazione deriva dal fatto che, come ricavabile dagli atti istruttori delle indagini condotte dalla Procura, alla data di tali supposti contatti tra il sig. Valerio Antonini e il sig. Francesco Facchinetti, quest’ultimo sarebbe stato privo di regolare iscrizione in tele Registro.

A questo proposito, va rammentato che la predetta disposizione regolamentare impone alle società sportive, ove intendano avvalersi dei servizi di un agente sportivo, anche al fine di concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore o una calciatrice, di rivolgersi esclusivamente a soggetti iscritti al Registro nazionale e federale, verificando la regolare iscrizione degli stessi nell’area pubblica del Registro nazionale e federale prima del conferimento del relativo incarico.

Nel caso in esame emerge dagli atti istruttori, per un verso, che, in base alle notizie di stampa, il sig. Valerio Antonini ha dichiarato, nel mese di febbraio 2025, che ci sarebbe stata una “chiacchierata” con il sig. Facchinetti per “portare” al Trapani il calciatore Mario Balotelli il quale, tuttavia, alla fine, non se la sarebbe “sentita di scendere così in basso di categoria”.

A sua volta, lo stesso Mario Balotelli, nella sua audizione, ha affermato di non aver ricevuto offerte dal Trapani Calcio e di non essere a conoscenza che il sig. Francesco Facchinetti avesse condotto trattative per suo conto con il Presidente del Trapani Calcio, precisando, più in generale, di non avere mai dato mandato per alcun affare allo stesso Facchinetti, il quale si sarebbe attivato in suo favore, per la ricerca di una società, solo quale amico, tanto che lo stesso Balotelli non sarebbe stato al corrente della mancata iscrizione del Facchinetti nel Registro degli Agenti sportivi.

Sulla base di tali elementi istruttori non si può esser certi che nella fattispecie fossero venuti in essere i presupposti per l’applicazione della predetta disposizione regolamentare.

Infatti, il calciatore interessato ha affermato di non aver mai saputo di alcuna trattativa con il Trapani, per un suo eventuale tesseramento, e lo stesso deferito, nell’intervista riportata nell’atto di segnalazione da cui ha preso avvio il procedimento, ha fatto riferimento ad una semplice “chiacchierata” che avrebbe avuto con il Facchinetti su tale questione.

Alla luce di tali risultanze istruttorie, non sembra, dunque, che, nel caso in esame, fosse stata intrapresa una trattativa o, comunque, sia sorto tra le parti un rapporto, seppur in embrione, già strutturato, configurabile, per lo meno come un avvio di negoziazione tra le parti.

Anche a voler ritenere che tra il sig. Valerio Antonini ed il sig. Francesco Facchinetti vi siano stati effettivamente dei contatti relativi ad un eventuale tesseramento del Balotelli, non vi è, in atti, tuttavia, alcun elemento di prova che si sia andato oltre meri abboccamenti e contatti esplorativi, in quanto tali inidonei a far sorgere l’obbligo di rispetto delle previsioni cui al richiamato art. 18 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC.

Difettano, dunque, gli elementi di prova necessari per poter affermare che il deferito abbia violato il combinato disposto di tale disposizione e del più generale obbligo di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva. Vero è, infatti che, come da ultimo affermato anche in una pronuncia della Corte Federale di Appello, v’è una differenza quanto al grado della prova che deve essere raggiunta per l’applicazione del provvedimento sanzionatorio in ambito sportivo, rispetto al processo penale nel senso che “ possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza” (CFA, Sez. I, decisione n. 0013/CFA/2025-2026). Tuttavia, come specificato in tale ultima pronuncia, “tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture e giudizi di verosimiglianza”.

Ebbene, come appena riportato, nel caso di specie difettano elementi sufficienti - sussumibili, quanto meno, nel novero degli “indizi gravi precisi e concordanti” (art. 192, co. 2, cpp – art. 2729, co. 1, cc) - per poter affermare che fosse stata avviato anche solo un principio di negoziazione tra le parti tale da far sorgere, in capo al sig. Valerio Antonini, l’obbligo di rivolgersi esclusivamente a soggetti iscritti al Registro nazionale e federale e di verificare, quindi, la regolare iscrizione di Francesco Facchinetti nell’area pubblica dello stesso Registro nazionale e federale.

Per tale ragione non può che pronunciarsi il proscioglimento del sig. Valerio Antonini e, conseguentemente, anche della società FC Trapani 1905 s.r.l., dagli addebiti di cui al capo a) dell’atto di deferimento indicato in epigrafe.

Al contrario, è incontestata la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del C.G.S. – FIGC di cui al capo b) di incolpazione, in quanto anche nelle difese formulate dal difensore del deferito in udienza si è riconosciuta la ripetuta mancata presentazione del sig. Valerio Antonini alle diverse audizioni alle quali lo stesso è stato successivamente convocato dalla Procura, essendo stati verbalmente dedotti, quale giustificazione di tale comportamento, solo i numerosi impegni che avrebbero impedito allo stesso Antonini di presentarsi.

A questo proposito, pur prendendosi atto delle scuse formulate sia nell’atto di costituzione che nell’udienza dibattimentale per tali comportamenti, non può non rilevarsi come almeno in occasione dell’ultima delle audizioni programmate lo stesso Antonini non abbia neanche giustificato la propria assenza e, in ogni caso, l’insussistenza di esimenti e giustificazioni idonee ad escludere la piena responsabilità del deferito per la violazione delle norme da ultimo richiamate.

Deve, dunque, concludersi che l’illecito disciplinare di cui al capo b) di incolpazione sussiste nella sua pienezza.

Ne consegue anche la responsabilità della Società, che risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta, ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di rappresentanza.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio ritiene di dover accogliere, reputandole congrue, le richieste formulate dalla Procura federale, considerato il rilievo degli obblighi di collaborazione con gli organi di giustizia sportiva e la ripetuta violazione della disposizione di cui all’art. 22 comma 1 del CGS da parte del sig. Valerio Antonini.  

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti con riferimento al capo a) di incolpazione di cui all'atto di deferimento; con riferimento al capo b) di incolpazione irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Antonini, mesi 1 (uno) di inibizione;

- alla società FC Trapani 1905 Srl, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Acocella                                                   Amedeo Citarella

 

Depositato in data 6 febbraio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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