F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0115/CSA pubblicata del 4 Febbraio 2026 – società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l-calciatore Elhadj Moustapha Cisse
Decisione/0115/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0174/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone - Vice Presidente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0174/CSA/2025-2026 proposto da Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l. e dal Sig. Elhadj Moustapha Cisse, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 54/Div del 20.01.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.01.2026, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Gian Pietro Bianchi e il calciatore, Sig. Elhadj Moustapha Cisse;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l. ed il calciatore, Sig. Elhadj Moustapha Cisse, hanno proposto reclamo d’urgenza avverso la sanzione inflitta al calciatore dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 54/Div del 20.01.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Atalanta U23/Salernitana del 18.01.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 11° minuto del primo, e con pallone lontano, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto, rendendo necessario l’intervento dei sanitari a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta; considerato, da una parte: 1. che il colpo è stato inferto a gioco fermo; 2. la natura del gesto; 3. la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo; e considerato, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Assistente Arbitrale n. 2).”.
Gli odierni reclamanti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto: in via principale, la riduzione della sanzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo ad una sola giornata effettiva di gara, oltre ad una eventuale ammenda della misura che sarà ritenuta di giustizia; in via subordinata, la riduzione della sanzione della squalifica irrogata nei limiti di due giornate effettive di gara, oltre ad una eventuale ammenda della misura che sarà ritenuta di giustizia.
La difesa delle parti reclamanti sostiene che l’evento per cui è causa ha avuto modalità diverse rispetto a quanto refertato dall’assistente arbitrale, onde per cui chiede a questo organo giudicante di ascoltare a chiarimenti il secondo assistente e l’arbitro della gara.
Infatti, la condotta del Sig. Elhadj Moustapha Cisse si sarebbe estrinsecata in una spinta di lieve entità a seguito di una provocazione subita dal calciatore avversario colpito dallo schiaffo al volto e da un suo compagno che, volontariamente, gli avevano tagliato la strada spintonandolo.
Inoltre, ai fini della determinazione della sanzione, il Collegio dovrebbe tenere in considerazione l’irreprensibile condotta disciplinare del calciatore nel corso della sua carriera ed a tal proposito richiama una recentissima decisione di questa Corte.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 gennaio 2026, in videoconferenza, sono comparsi il calciatore e l’Avv. Gian Pietro Bianchi, il quale ha concluso come in atti.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i motivi che seguono.
La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., facciano “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.
Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto dell’assistente arbitrale n. 2, preciso e dettagliato, la condotta tenuta nella circostanza dal calciatore, Sig. Elhadj Moustapha Cisse, deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, sanzionata ex art. 38 C.G.S., con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
La Corte, premesso quanto sopra, ha ritenuto di ascoltare a chiarimenti l’assistente arbitrale n. 2, che ha rilevato la condotta contestata al calciatore della società bergamasca.
L’assistente arbitrale n. 2, Sig. Pio Carlo Cataneo, raggiunto telefonicamente, ha confermato in toto il suo referto precisando di non aver riscontrato provocazioni di sorta da parte dei calciatori della Salernitana. L’assistente ha altresì puntualizzato che l’arbitro, prima di procedere all’espulsione del Sig. Elhadj Moustapha Cisse, ha rivisto l’episodio al monitor (FVS Football Video Support), confermando quanto da lui segnalato.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, per condotta violenta si intende un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali od a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce, questa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata e volontaria aggressività.
Nel caso in esame il Sig. Elhadj Moustapha Cisse, ha colpito il giocatore avversario con uno schiaffo al volto, al di fuori di un’azione di gioco e con palla lontana e, quindi, questa condotta deve essere qualificata e sanzionata ai sensi dell’art. 38 C.G.S., in quanto di particolare gravità alla luce dei parametri individuati da questa Corte, secondo la quale la “particolare gravità” del fatto va apprezzata in base ai suoi elementi costitutivi e cioè l’intenzionalità e la volontarietà del gesto, tendente a mettere in pericolo l’incolumità del calciatore aggredito, nonché, dagli ulteriori fattori, quali il colpo inferto a gioco fermo e con pallone lontano. A nulla rileva la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze ed intervento dei sanitari, fermo restando che in tale ipotesi sarebbe stata comminata una sanzione ancora più grave.
Infine, l’irreprensibile pregressa condotta disciplinare del calciatore messa in evidenza dalla difesa dei reclamanti, non può mai costituire circostanza attenuante nei casi di comportamenti violenti.
Questa Corte, in considerazione di quanto precede, ritiene condivisibile e corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore, Sig. Elhadj Moustapha Cisse.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
