F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0116/CSA pubblicata del 4 Febbraio 2026 – società SSDARL Taurus Acerrana – calciatore Omar Nenci
Decisione/0116/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0143/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Antonio Blandini - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0143/CSA/2025-2026, proposto dalla società SSDARL Taurus Acerrana in data 12.1.2026;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 61 del 22.12.2025 LND - Dipartimento Interregionale, relativa alla gara Manfredonia Calcio 1932 – Taurus Acerrana 1926 del 21.12.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione del giorno 22.1.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini e udita l'Avv. Monica Fiorillo per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società SSDARL Taurus Acerrana ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Omar Nenci in relazione alla gara Manfredonia Calcio 1932 – Taurus Acerrana 1926 del 21.12.2025.
Il Giudice Sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Omar Nenci aveva “ a gioco fermo, calpestato con forza la testa di un calciatore avversario che si trovava a terra. Sanzione così determinata in ragione della elevata capacità della condotta di ledere l’integrità fisica dell’avversario”.
Nel referto di gara viene specificato che il sig. Omar Nenci “calpestava la testa del calciatore avversario n. 9 che era a terra, caricando il colpo, a gioco fermo”.
La parte ricorrente chiede la riqualificazione del comportamento da condotta violenta a gravemente antisportiva, e, tenuto anche conto delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, co. 1, lett. a, C.G.S. - FIGC, che la decisione sia riformata, e in particolare chiede di “ridurre a tre giornate di squalifica o, comunque, congruamente, la sanzione del calciatore Omar NENCI”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti di essere parzialmente accolto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., come prima testualmente riportati nella parte qui rilevante, risulta effettivamente che il sig. Omar Nenci si sia reso responsabile di un atto aggressivo, intenzionale e idoneo a ledere, tale da configurare una condotta violenta ai sensi dell’art. 39 C.G.S., e, pertanto meritevole di sanzione.
La particolare gravità del comportamento del sig. Nenci bene emerge dalla descrizione del referto arbitrale. Le contestazioni di parte ricorrente circa gli esiti, fortunatamente non particolarmente gravi, per il giocatore colpito da tanta violenza, sono del tutto irrilevanti, atteso che colpire un giocatore, a terra, calpestandone la testa, è con ogni evidenza un comportamento di notevole gravità e platealmente violento.
Né assume rilevanza come noto, in questa sede, la documentazione fotografica esibita a mente degli artt. 58 e 61 C.S.G.
Tuttavia, a ben vedere, l’art. 38 C.G.S. statuisce che “ ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.
Conseguentemente, considerata la particolare gravità della condotta violenta, a mente dell’art. 38 C.G.S., appare congruo accogliere parzialmente il reclamo e ridurre la sanzione irrogata a cinque giornate effettive di gara, pari appunto alla misura indicata per i casi di particolare gravità della condotta violenta.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Blandini Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
