F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0117/CSA pubblicata del 5 Febbraio 2026 – società A.S.D. Atlante Grosseto – calciatore Yamoul Fahd

Decisione/0117/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0170/CSA/2025-2026

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 170/CSA/2025-2026 proposto dalla società A.S.D. Atlante Grosseto per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Divisione Calcio A5 Com. n. 487 del 14 gennaio 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 22 gennaio 2026, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il dott. Maurizio Nicolosi; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Atlante Grosseto propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Giudice sportivo ha irrogato al calciatore Yamoul Fahd la squalifica per due giornate effettive di gara in occasione dell’incontro Lecco Calcio A 5 Atlante Grosseto del 9 gennaio 2026 del Girone A del Campionato Serie A2 Elite Calcio A5 “per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario senza arrecare conseguenze”.

Sostiene, in sintesi, l’eccessiva severità della squalifica inflitta al proprio giocatore per l’episodio accaduto nel corso del secondo tempo; episodio che sarebbe di minore gravità rispetto alla condotta del giocatore n. 4 della squadra del Lecco Calcio, nel corso del primo tempo, a danno di un proprio calciatore, punita invece con la squalifica per una giornata.

Il giocatore Yamoul Fahd, nel corso di un’azione di contrasto, si sarebbe limitato a svincolarsi da due giocatori avversari sfiorando forse il viso di un giocatore ma non certo con l’intento di colpirlo, come dimostrerebbero le immagini allegate.

Chiede, pertanto, di ridurre la squalifica a una giornata o, in via subordinata, di rideterminare anche a due giornate la squalifica del giocatore n. 4 del Lecco Calcio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la domanda subordinata con la quale si chiede al Collegio di rideterminare a due giornate la squalifica al giocatore n. 4 della squadra del Lecco Calcio. La reclamante società, infatti, non ha nessuna legittimazione né interesse giuridico personale a impugnare, in parte qua, il provvedimento del Giudice sportivo, peraltro in difetto assoluto di contraddittorio.

Deve, altresì, dichiararsi inammissibile la richiesta di ingresso nel giudizio degli allegati documenti di ripresa televisiva. Per consolidato orientamento di questa Corte il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del CGS, fa piena fede su quanto ivi riportato, potendosi ammettere la visione di documenti contenenti immagini solo negli specifici casi previsti dall’art. 61 cit. i quali nel caso in questione non ricorrono.

Esaminando nel merito il reclamo, occorre muovere ai fini del decidere dal referto arbitrale, riportando quanto in esso verbalizzato sulla condotta attuata dal calciatore Yamoul Fahd:

Durante un’azione di gioco per divincolarsi dalla pressione del n14 Alciati Yamoul ha prima spintonato e poi con uno schiaffo al volto colpiva Alciati. Subito individuato dal collega veniva espulso e abbandonava in maniera celere il RTD raggiungendo il proprio spogliatoio.

Da referto appare evidente al Collegio la benevolenza, piuttosto che la severità, del provvedimento del Giudice sportivo. Infatti, lo schiaffo al volto è di per sé un’azione intenzionale, diretta e violenta idonea ad arrecare un danno fisico che l’art. 38 del CGS punisce con la sanzione minima della squalifica per tre giornate, salvo l’applicazione di circostanze aggravanti nel caso del verificarsi di conseguenze fisiche a danno del giocatore che ne è stato colpito. Si richiamano le recenti decisioni della Sez. 1^ n. 0098 del 2 gennaio 2026 e di questa Sezione n. 0076 del 15 dicembre 2025 che confermano un orientamento consolidato della Corte Sportiva d’Appello. La prima richiamata decisione ha in particolare affermato l’irrilevanza, ai fini della misura della sanzione, che lo schiaffo non abbia arrecato conseguenze a carico del giocatore dell’altra squadra colpito  e ciò per la ragione “in linea del resto con il costante orientamento di questa Corte sul punto, come le caratteristiche della condotta violenta vadano valutate in astratto ed ex ante (in relazione alla loro oggettiva gravità e potenzialità lesiva) e come le conseguenze dannose per l’incolumità fisica di chi le subisce possano, semmai, assumere rilievo quali specifiche aggravanti”. Sul punto il Collegio evidenzia che al calciatore Yamoul Fahd è stata irrogata inspiegabilmente una sanzione inferiore al minimo delle tre giornate di squalifica previste dall’art. 38 cit.; ciò nella misura in cui non appariva rilevante la circostanza (presumibilmente valorizzata dal Giudice sportivo) dell’assenza di conseguenze dannose per il calciatore colpito dallo schiaffo. Donde l’infondatezza del relativo dedotto motivo.

Infondato è, altresì, il motivo con il quale la reclamante deduce la sussistenza di una disparità punitiva nella misura della sanzione applicata alla condotta del giocatore n. 4 della squadra del Lecco. La verbalizzazione contenuta nel referto arbitrale dimostra che tale condotta sia stata priva di un reale rischio per il proprio calciatore. Non è, infatti, riportato nel referto che si sia verificato un contatto fisico aggressivo diretto, potenzialmente lesivo nei confronti dello stesso giocatore. La qual cosa depone per la manifesta pretestuosità del motivo.

In conclusione, il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi                                                             Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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