F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0118/CSA pubblicata del 5 Febbraio 2026 – società A.S.D. Velletri Tecnology C5 – Sign. Fabio Di Melchiorre
Decisione/0118/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0165/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno - Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Maurizio Nicolosi - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0165-CSA/2025-2026 proposto dalla A.S.D. Velletri Tecnology C5 per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Divisione Calcio a 5 n. 489 del 14 gennaio 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 22 gennaio 2026 tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il dott. Maurizio Nicolosi; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Velletri Tecnology propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Giudice sportivo ha comminato al dirigente Sign. Fabio Di Melchiorre la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/02/2026 per i comportamenti da questi posti in essere nel corso dell’incontro svoltosi il 10 gennaio 2026 fra la reclamante società sportiva e l’Amalfi Coast Sambuco C/5 a valere nel Campionato Serie B calcio a 5 – Girone F.
La reclamante non nega che sia censurabile la condotta del proprio dirigente, riconoscendo che essa non sia conforme ai doveri di correttezza e rispetto richiesti ai tesserati; tuttavia, sostiene che alla luce dei principi di proporzionalità е gradualità della pena, ai sensi degli artt. 4 e 13 del CGS, la sanzione dovrebbe rimodularsi essendosi limitata la condotta a proteste verbali senza comportamenti minacciosi o violenti o, ancora, incidenti sul regolare svolgimento della gara o sull'ordine pubblico.
La fattispecie sarebbe, pertanto, riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 37 CGS in base al quale l'ordinamento sportivo consente la graduazione della sanzione in rapporto alla concreta offensività della condotta.
Per tali motivi la reclamante chiede, in via, principale, una riduzione della sanzione di inibizione inflitta al Sig. Fabio Di Melchiorre proporzionata ai fatti accertati; in via subordinata, la commutazione della sanzione in due (2) giornate di gara, ovvero in altra misura ritenuta di giustizia dall'Organo giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato.
Il Giudice sportivo ha comminato al dirigente Fabio Di Melchiorre la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/02/2026 sulla base della refertazione dell’arbitro dalla quale è dato leggere che “Il dirigente all’esposizione del cartellino rosso usciva dal campo mandandomi letteralmente a fare in culo. Invece di andare nello spogliatoio, si posiziona in tribuna continuando a dare disposizioni tecniche alla propria squadra e continuando ad inveire per tutta la durata della gara contro il collega AE2”.
Il Collegio ritiene che l’insieme delle condotte contestate giustifichino la sanzione applicata rientrando esse pienamente nelle fattispecie regolate dal combinato disposto dell’art. 9, comma 1, con l’art. 36, comma 2, lett. a) del CGS.
Il Sig. Di Melchiorre ha rivolto all’arbitro un’espressione particolarmente offensiva e volgare; la stessa reclamante la ritiene censurabile. Oltre a questo, il medesimo dirigente ha assunto un ulteriore comportamento irriguardoso dato dal rifiuto di rientrare negli spogliatoi in esecuzione del provvedimento di espulsione comminato dall’Arbitro continuando, in palese spregio del suo provvedimento, a dare disposizioni tecniche alla propria squadra dalla tribuna e a inveire per tutta la durata della gara contro un assistente dell’arbitro; pertanto, avuto riguardo al concorso delle richiamate condotte - tutte rilevanti ai fini disciplinari per il computo dell’entità della sanzione - è del tutto privo di fondamento il richiamo al principio di proporzionalità, non sussistendo alcuna ragione che possa giustificare l’irrogazione di una sanzione meno severa o l’applicazione di una circostanza attenuante.
Occorre evidenziare, sul punto, che in base all’art. 66, comma 5, delle NOIF Le persone ammesse nel recinto di giuoco (e tra queste vi è il dirigente accompagnatore ufficiale) hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche
di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. In riferimento proprio ai poteri arbitrali la regola n. 5 (poteri e doveri dell’arbitro – poteri disciplinari) del regolamento del giuoco del calcio stabilisce che l’arbitro adotta provvedimenti nei confronti dei dirigenti che non tengono un comportamento responsabile e li richiama ufficialmente o mostra loro un cartellino giallo per ammonirli o un cartellino rosso per espellerli dal recinto di gioco.
L’inibizione per due mesi è la sanzione minima prevista dall’art. 36 cit. per condotta ingiuriosa o irriguardosa tenuta nei confronti degli ufficiali di gara, mentre la decisione assunta dal Giudice sportivo è stata più benevola avendo inflitto, inspiegabilmente, una sanzione inferiore ai due mesi.
In ultimo, va rilevato che il riferimento all’art. 37 del CGS è del tutto inconferente, riguardando tale disposizione una fattispecie tipizzata (utilizzo di espressione blasfema) che non ricorre nel caso in esame.
In conclusione, il reclamo va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
