F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0121/CSA pubblicata del 5 Febbraio 2026 – Virtus Francavilla Calcio S.S.D. a R.L.

Decisione/0121/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0155/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0155/CSA/2025-2026, proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio S.S.D. a R.L. in data 15.01.2026, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 63 del 7 gennaio 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22 gennaio 2026, il Dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Virtus Francavilla Calcio S.S.D. a R.L ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore, sig. Angelo Tartaglia, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 63 del 7 gennaio 2026, in relazione alla gara Barletta 1992 a R.L./ Virtus Francavilla Calcio S.S.D. a R.L., del 4.1.2026, valevole per il campionato di Serie D Girone H.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara”.

La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che l’allenatore Angelo Tartaglia abbia posto in essere una condotta lievemente irriguardosa e non offensiva.

Precisa, ancora, che la sanzione irrogata appare eccessivamente onerosa in relazione alla condotta posta in essere dal sig. Angelo Tartaglia.

Indica diverse decisioni dalle quali si evincerebbe una valutazione spropositata rispetto a quanto deciso in situazioni analoghe.

Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta da quattro a tre giornate effettive di gara.

Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene che il sig. Angelo Tartaglia abbia posto in essere una condotta lievemente irriguardosa, senza alcuna volontà offensiva.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: " Immediatamente dopo il triplice fischio, accompagnava nella corsa il primo allenatore nel raggiungere la mia persona. Una volta notificata l'espulsione al Sig. Taurino (vedi sopra), il Sig. Tartaglia Angelo, allenatore in seconda della squadra ospite, mi riferiva le seguenti parole 'Non capisci un cazzo, cosa cazzo hai combinato, è finita al cinquantaduesimo'. Trattasi di sola aggressione verbale senza alcun contatto fisico con la mia persona e senza ulteriori conseguenze”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo e la conseguente sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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