F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0124/CSA pubblicata del 6 Febbraio 2026 – società A.S.D. Recanati Calcio A 5/società A.S.D. Cus Macerata Calcio A 5

Decisione/0124/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0159/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Maurizio Nicolosi - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0159/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Recanati Calcio a 5 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 468 del 09.01.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito il dott. Graziano Bravi, Presidente della società reclamante;

Relatore nell’udienza, tenutasi in modalità mista il giorno 27.01.2026, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Recanati Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 468 del 09.01.2026) con cui le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 a 6 in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, A.S.D. Recanati Calcio A 5/A.S.D. Cus Macerata Calcio A 5 del 20.12.2025, in ragione dell’occorsa impraticabilità del terreno di gioco.

Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce l’assenza di una propria responsabilità in ordine alla rilevata impraticabilità del campo, sopravvenuta nel corso della gara, dovuta all’elevato tasso di umidità e alla concomitanza di fattori climatici esterni eccezionali che hanno saturato la capacità di assorbimento dell'aria interna, evidenziando altresì i ripetuti interventi immediati del personale addetto che provvedeva all’asciugatura del campo e che aveva acceso l’impianto di riscaldamento da diverse ore prima della gara. Il fenomeno, inoltre, si sarebbe manifestato in modo repentino poco dopo l’inizio del secondo tempo, allorché la società avrebbe collaborato pienamente con la direzione arbitrale, manifestando da subito la totale disponibilità a proseguire l’incontro, rilevando, tuttavia, una eccessiva frettolosità del Giudice di gara che ha deciso di sospendere definitivamente la gara dopo pochi minuti.

Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, la revoca della perdita della gara a tavolino e la ripetizione della gara; in subordine ha chiesto disporsi la prosecuzione della gara, a partire dal momento in cui il giudice di gara ha determinato la sospensione della stessa e la revoca di ogni sanzione accessoria.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 gennaio 2026 è comparso per la reclamante il dott. Graziano Bravi, Presidente della società, il quale, dopo aver esposto i motivi di difesa, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Occorre premettere, in punto di fatto, che non vi sono dubbi circa l’impraticabilità del terreno di gioco verificatasi in occasione della gara controversa: è la stessa reclamante ad ammettere siffatta condizione del terreno, che risulta comunque attestata chiaramente dall’Arbitro, il quale ha conseguentemente disposto la sospensione dell’incontro nei seguenti termini, emergenti dal referto ufficiale, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS: “SVOLGIMENTO DELLA GARA Sospesa. Note: Sul finire del primo tempo (dal 14' del 1T in poi circa) mi rendevo conto che la fascia laterale di mia competenza stava diventando scivolosa e chiedevo più volte al dirigente della squadra locale di asciugare, avendo pensato si trattasse di acqua versata per terra durante il timeout. Durante l'intervallo chiedevo di asciugare nuovamente la fascia per renderla praticabile e il dirigente si adoperava con lo spazzolone. Al 1.20 del 2T il sig. Di Gregorio Alessandro, capitano della CUS Macerata, durante un'azione di gioco scivolava in campo lungo la suddetta fascia. Chiedevo quindi al dirigente della squadra locale di asciugare il campo e la fascia nuovamente e provavamo a riprendere il gioco ma a 1.30 del 2T, il sig. Bellesi Samuele, n7 della CUS Macerata, scivolava sulla suddetta fascia durante un'altra azione di gioco. Ci rendevamo conto quindi che il problema era la condensa che si era formata sul terreno di gioco lungo tutta la fascia laterale (sia in campo che fuori), condensa dovuta alla massiccia presenza di pubblico e alle condizioni climatiche esterne di grande umidità e nebbia. I dirigenti della squadra locale si adoperavano in tutti i modi per cercare di risolvere la situazione, aprendo le porte esterne della tensostruttura, asciugando ripetutamente, e modificando la temperatura della struttura ma dopo 10 minuti la situazione andava solo peggiorando e il terreno risultava impraticabile e pericoloso per l'incolumità dei calciatori e mia. Pertanto decidevamo di sospendere definitivamente la gara, constatata la scivolosità e la pericolosità alla presenza dei due capitani e dirigenti delle due squadre.”

Alla luce di ciò, il solo fatto che la reclamante si sia adoperata per fronteggiare e cercare di risolvere detta situazione, tentando di asciugare il terreno mediante alcuni spazzoloni, non vale a mandarla sic et simpliciter esente da responsabilità in relazione alla sospensione della gara dovuta a conclamata e oggettiva impraticabilità del terreno, evidenziandosi, peraltro, che la condensa venutasi a creare ha rischiato di determinare anche infortuni a due calciatori che in rapida sequenza sono scivolati sul terreno di giuoco, come risulta direttamente dal referto arbitrale.

Va posto in risalto, al riguardo, che nel Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2025/2026, al paragrafo A/3 CAMPIONATO SERIE B MASCHILE, risulta chiaramente previsto, ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva 2025/2026, che le Società che si iscrivono devono disporre di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco.

Inoltre, l’art. 2 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. LND – Divisione calcio a 5 n. 1070 del 16.05.2025, in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede per i “Campionati Nazionali di Serie A, A2, B e Under 19 maschile e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile” che “Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”.

A conferma, al paragrafo 2), Campo di gioco, pag. 17, delle Decisioni ufficiali F.I.G.C. riportate nel Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, risulta riportato che “L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”.

Se ne ricava un regime puntuale che prevede precisi requisiti in ordine al campo di gioco (fra i quali quello, determinante, per cui lo stesso deve essere “tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco”), da cui non possono che risultare altrettanti obblighi in capo alla società ospitante; ciò in linea, del resto, con i principi generali di cui all’art. 59 N.o.i.f. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società (cfr., fra l’altro, il comma 3 della disposizione, da cui emerge come “Le società ospitanti” siano “responsabili del regolare allestimento del terreno di gioco”). Per questo, laddove il terreno risulti concretamente privo dei requisiti di praticabilità prescritti, di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non sarà sufficiente – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo: CSA, sez. III, n. 109, 122 e 235 s.s. 2022/2023).

Nel caso di specie emerge come il Direttore di gara abbia effettuato più tentativi volti a consentire la prosecuzione della gara. Dapprima ha chiesto, ripetutamente, sul finire del 1T e durante l'intervallo, di asciugare la fascia laterale interessata per renderla praticabile. In seguito, tuttavia, al 1.20 del 2T il capitano della CUS Macerata, durante un'azione di gioco, scivolava lungo la fascia. Il Direttore di Gara chiedeva, quindi, di nuovo di asciugare la fascia, ma, subito dopo la ripresa del giuoco un altro atleta scivolava sulla stessa zona. A questo punto, come espressamente refertato, preso atto che il problema era costituito dalla condensa che si era formata sul terreno di gioco lungo tutta la fascia laterale (sia in campo che fuori), invitava ancora una volta i dirigenti della squadra locale a cercare di risolvere la situazione, ma, dopo 10 minuti, la situazione andava solo peggiorando, con il terreno di giuoco che, pertanto, risultava impraticabile e pericoloso per l'incolumità dei calciatori e degli Ufficiali di gara.

Alla luce di tale stato dei fatti, risulta smentita l’asserita frettolosità del Giudice di gara nella sospensione definitiva della gara come - infondatamente - lamentato dalla reclamante, dalle cui deduzioni, inoltre, non emergono circostanze “di carattere eccezionale” idonee a elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco, in particolare a norma dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S.: non v’è infatti specifica evidenza della verificazione di eventi di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore – o comunque una condizione di eccezionalità - in relazione alla realizzata impraticabilità del terreno di gioco in occasione della gara qui controversa (cfr., in termini analoghi, CGF, IV, in C.U. n. 180/CGF del 20 gennaio 2014; Id., in C.U. n. 210 CGF del 29 marzo 2012, nonché le sopra richiamate pronunce CSA, sez. III, n. 109, 122 e 235 s.s. 2022/2023).

Sulla base di quanto precede, stante l’infondatezza delle doglianze dalla A.S.D. Recanati Calcio a 5, il reclamo proposto deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione e della sanzione del Giudice Sportivo qui impugnate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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