F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0129/CSA pubblicata del 9 Febbraio 2026 –società Flegrea Puteolana SSD a RL – sig. Manzone Santolo
Decisione/0129/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0162/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Galli – Componente
Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0162/CSA/2025-2026 proposto dalla società Flegrea Puteolana SSD a RL, in persona del suo amministratore unico pro-tempore;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale n. 68 del 13 gennaio 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 27 gennaio 2026, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il Dott. Maurizio Nicolosi e udito il Sig. Raffaele Di Somma, Amministratore Unico della società reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Flegrea Puteolana, come rappresentata, propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al proprio dirigente Manzone Santolo l’inibizione fino al 13 marzo 2026 per aver rivolto una frase offensiva all'indirizzo del Direttore di gara in occasione dell’incontro di calcio dell’11 gennaio 2026 fra la squadra della reclamante e la Puteoli Real Normanna, a valere nel Campionato Serie D, Girone H.
Deduce come motivi che la sanzione applicata sarebbe eccessivamente gravosa rispetto alla reale condotta tenuta dal proprio dirigente. La frase rivolta all’Arbitro non aveva carattere irriguardoso, offensivo né minaccioso, essendo finalizzata solo ad attirare la sua attenzione su una situazione di grave tensione in campo.
Anche se il referto del Direttore di gara esponesse la situazione reale, sarebbe sempre ingiustificata una così lunga inibizione avuto riguardo ad altre analoghe casistiche trattate dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale.
Da valutare anche il fatto che il comportamento del proprio dirigente si presenterebbe come una reazione istintiva - e quindi non dolosa né offensiva - a una situazione concitata in campo per una rissa esplosa fra i giocatori per una frase di contenuto razzista rivolto a un giocatore.
In conclusione, chiede che l’inibizione venga dimezzata nella durata al 13 febbraio 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato.
Il Collegio osserva, innanzi tutto e a prescindere da quanto si evidenzierà in seguito, che la situazione di concitazione in campo originata da una rissa per una frase di contenuto razzista, richiamata nel reclamo a giustificazione del comportamento asseritamente istintivo del dirigente di che trattasi nei confronti dell’Arbitro, comunque non potrebbe di per sé costituire un’attenuante per la condotta tenuta dal dirigente medesimo.
Tanto rilevato, il Collegio evidenzia che nel referto arbitrale e in quelli dei suoi assistenti, atti che ai sensi dell’art. 61, primo comma, del CGS “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, non è riportata alcuna situazione concitata fra i giocatori sfociata in rissa, né la frase razzista che l’avrebbe causata e né quando ciò sarebbe accaduto (se nel corso o al termine della gara). Sono solo annotate diverse ammonizioni di giocatori delle due squadre in campo prevalentemente per falli di giuoco. A questo è da aggiungere che l’annotazione dell’espulsione del dirigente riporta che la sua condotta si è manifestata “al termine della partita”.
Avuto riguardo a quanto sopra, non si comprende, pertanto, il reale motivo che possa avere scatenato la “reazione istintiva” del dirigente, la quale appare dagli atti del tutto slegata dagli episodi richiamati nel reclamo.
Valutando ora, in particolare, la stessa condotta, il referto dell’Arbitro riporta testualmente la frase rivoltagli dal dirigente Manzone: “…mi raggiungeva e mi rivolgeva le seguenti parole: ' ma che cazzo fai, ma sei uno scemo '”.
Non può esservi alcun dubbio sul carattere irriguardoso se non proprio ingiurioso delle espressioni pronunciate dal Manzone Santolo. A confermare la protervia del comportamento del già menzionato dirigente depone, inoltre, la circostanza che egli rivestiva la posizione di “dirigente accompagnatore ufficiale” e che l’art. 66, comma 5, delle NOIF stabilisce che “Le persone ammesse nel recinto di giuoco (e tra queste, primo fra tutti, vi è il dirigente accompagnatore ufficiale ) hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti”.
Ne consegue che il Giudice Sportivo, comminando l’inibizione sino al 13 marzo 2026 (pari al minimo edittale di mesi 2), ha correttamente applicato l’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
